Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01875 presentata da VIANELLO MICHELE (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 09/04/2003
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01875 presentata da MICHELE VIANELLO mercoledì 9 aprile 2003 nella seduta n. 295 VIANELLO, STRADIOTTO, VIGNI, MARTELLA, RAFFAELLA MARIANI, RUZZANTE, BERSANI, ABBONDANZIERI, SANDI, BIMBI, RUGGHIA, FISTAROL, ROTUNDO, FRIGATO, RAFFALDINI, MARAN, DAMERI, ALBONETTI, REALACCI, IANNUZZI, COLASIO, CHIANALE, GROTTO, GIULIETTI, ZUNINO, BRESSA, SANDRI e PIGLIONICA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: appare necessario dare risposta, nel più breve tempo possibile, ai gravi problemi della viabilità e del traffico nel «nodo di Mestre»; la legge n. 443/2001 è stata voluta dal Governo per accelerare la realizzazione di grandi opere definite di interesse strategico, tra cui il Passante di Mestre; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2003 è stato dichiarato, fino al 1 o marzo 2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia ed è stata dettata una disciplina derogatoria alla stessa legge 443/2001; con tale decreto si è pertanto attivata la procedura di protezione civile ai sensi della legge n. 225 del 1992, creando un anomalo e pericolosissimo precedente, in base al quale si classificherebbe come emergenza di protezione civile una situazione di congestione del traffico su gomma, così snaturando in misura estremamente forzata lo stesso spirito della legge n. 225 del 1992, che è palesemente quello di creare le condizioni per fronteggiare emergenze di tipo ambientale, calamitoso ovvero gravi crisi congiunturali, anche a livello internazionale (situazioni belliche e simili); detta situazione è altresì aggravata dalla circostanza che, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2003, n. 3273, sono state dettate disposizioni urgenti di protezione civile per l'emergenza del traffico e della mobilità nella zona di Mestre, il cui unico scopo, secondo quanto dettato dall'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza, consiste nel prevedere che il commissario delegato per l'emergenza «provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere relative al «Passante autostradale di Mestre», individuate nella relazione predisposta dalla Direzione centrale autostrade e trafori dell'ANAS S.p.A.»; in tal modo, si crea una assoluta anomalia per il nostro ordinamento giuridico, poiché la realizzazione di un'opera infrastrutturale stabile e permanente (la cui progettazione è stata avviata ormai da decenni) diventa oggetto di un'ordinanza di protezione civile, determinando dunque un vero e proprio effetto di «scavalcamento» delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche, le quali, come è noto, sono soggette a vincoli di carattere legislativo statale, regionale e, soprattutto, comunitario; se valesse veramente il principio che ha portato alle definizione dell'ordinanza di protezione civile per il «Passante di Mestre», si arriverebbe al paradosso per cui potrebbe applicarsi l'analoga procedura a tutte le situazioni di congestione di traffico e di difficoltà viarie esistenti sul territorio nazionale, non soltanto extra-urbano ma anche urbano, in quanto l'obiettivo dell'ordinanza è, appunto, quello di risolvere tali difficoltà con la costruzione di nuove opere pubbliche, in deroga a qualsiasi disposizione normativa vigente; l'unica giustificazione che avrebbe la citata ordinanza n. 3273 potrebbe quindi essere legata alla realizzazione di un'iniziativa provvisoria e contingente, destinata esclusivamente a fronteggiare l'emergenza come dichiarata, in modo del tutto insostenibile sotto il profilo giuridico, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2003; non può non rilevarsi come sottoporre l'opera richiamata alla disciplina di protezione civile comporti il superamento di fondamentali principi comunitari nella materia, prima fra tutti quello della applicazione all'opera stessa di tutte le norme di trasparenza e pubblicità previste a livello europeo; ad aggravare l'intera questione vi è, poi, la previsione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 3273, che prefigura il completo superamento di ogni forma di concertazione e collaborazione tra commissario delegato di protezione civile ed enti locali, poiché si prevede che l'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti sia di competenza del commissario delegato e che la convocazione di una conferenza di servizi sia solo eventuale e, comunque, non possa avere una durata superiore ai trenta giorni; la stessa approvazione dei progetti da parte del commissario, peraltro, sostituisce ad ogni effetto (articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3273) pareri, autorizzazioni, visti e nulla-osta, costituendo, ove occorra, variante urbanistica a tutti gli effetti per tutti i comuni interessati; con tali disposizioni si colpisce in misura decisiva il sistema delle autonomie locali, creando un vero e proprio deficit, in termini di garanzie costituzionali, per quanto concerne la regolarità nell'espletamento delle procedure urbanistiche; l'articolo 4 della citata ordinanza prevede una serie di deroghe a disposizioni normative vigenti, tra cui si segnalano numerosi articoli della legge n. 109 del 1994 (cosiddetta «legge Merloni» sui lavori pubblici), nonché alcuni articoli della stessa «legge obiettivo» (decreto legislativo n. 190 del 2002), che dovrebbe avere come unico compito quello di accelerare e snellire le procedure per la realizzazione delle infrastrutture strategiche; in particolare per quanto concerne la legge n. 109 del 1994, appare assolutamente contrario ai principi generali dell'ordinamento giuridico disporre, come previsto dalla citata ordinanza, la possibilità di derogare ad articoli che recano la disciplina dei seguenti istituti: funzione di controllo dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici; norme in materia di partecipazione alle gare e di soggetti ammessi; programmazione dei lavori; progettazione, realizzazione e scelta del contraente per l'opera pubblica; varianti in corso d'opera; collaudi e vigilanza; pubblicità; definizione delle controversie e subappalto; secondo quanto riportato anche dal quotidiano Il Sole-24 Ore del 2 aprile 2003, l'ordinanza di protezione civile è stata l'unica soluzione trovata dal Governo per risolvere il problema posto in sede comunitaria circa le procedure di assegnazione della realizzazione del «Passante di Mestre», consistente nell'esigenza di individuare un soggetto indipendente per gestire le procedure di gara ed appalto (problema che rimaneva di fatto «impantanato» nella difficile gestione del rapporto con le concessionarie); come riconosciuto dallo stesso quotidiano, resta comunque tutto da sciogliere il nodo della «ripartizione della concessione relativa al nuovo tratto autostradale proporzionale rispetto alle diverse quote di traffico oggi assorbite dai tre gestori autorizzati (...)»; la stravagante soluzione di ricorrere alla protezione civile per realizzare stabilmente un'opera pubblica viaria sembrerebbe aprire enormi vuoti normativi nella gestione dell'intera vicenda, essendo peraltro suscettibile di creare precedenti pericolosi e dannosi per il Paese; occorre pertanto porre in essere ogni possibile sforzo per evitare una palese violazione del diritto comunitario, chiedendo a tal fine l'intervento urgente dei rappresentanti della Commissione europea, quanto meno per il ripristino immediato dei principi di trasparenza e di concorrenza; occorre altresì verificare le eventuali iniziative da intraprendere a livello nazionale e locale, per far sì che le impugnative dell'ordinanza di fronte all'autorità giudiziaria, che sicuramente si verificheranno a breve, non rechino ulteriore pregiudizio alla già difficile situazione nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre, che richiede soluzioni meno improvvisate e più concertate rispetto a quella della dichiarazione dello stato di emergenza -: se il Governo confermi quanto riportato dal quotidiano Il Sole-24 Ore in merito alle procedure adottate nell'individuazione, senza gara, del soggetto gestore; se il Commissario U.E. Frits Bolkestein sia stato informato della scelta del Governo italiano di nominare un Commissario per la realizzazione del Passante; a quali procedure si intenda ricorrere per la scelta del general-contractor ; a quali procedure si intenda ricorrere e/o si sia ricorsi per la scelta delle società di progettazione dell'opera; quali procedure si intendano adottare per espletare la valutazione di impatto ambientale dell'opera; attraverso quali modalità verranno acquisiti i pareri e il consenso degli enti locali interessati all'opera. (5-01875)