Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00044 presentata da STRADELLA FRANCESCO (FORZA ITALIA) in data 29/05/2003
Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00044 presentata da FRANCESCO STRADELLA giovedì 29 maggio 2003 pubblicata nel bollettino n. 336 La VIII e la XIII Commissione, premesso che: la legge 5 gennaio 1994, n. 36 - «Disposizioni in materia di risorse idriche» (Legge Galli), nel fissare il principio generale secondo cui «gli usi delle acque sono indirizzate al risparmio e al rinnovo delle risorse» per non pregiudicare - tra l'altro - l'agricoltura, ha sancito la priorità, dopo il consumo umano, dell'uso agricolo delle acque e ha introdotto alcune agevolazioni negli usi delle acque irrigue e di bonifica, anche al fine di incentivare tecniche - quali il riuso e l'uso plurimo delle acque irrigue - importanti a fini del risparmio e del rinnovo delle risorse idriche; nell'ambito di tali agevolazioni risultano di notevole rilevanza le norme che riguardano i canoni che annualmente i consorzi di bonifica e di irrigazione versano per l'utilizzazione dell'acqua pubblica; il perdurare della grave crisi della nostra agricoltura - e, in particolare, della risicoltura, che richiede notevoli dotazioni idriche - impone di non trascurare nessuna possibilità in grado di contribuire al contenimento dei costi di produzione, compreso quello per la fornitura dell'acqua irrigua; l'articolo 18, comma 1, lettera a) della Legge Galli ha stabilito che dal 1 o gennaio 1994 i canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso irrigazione sono ridotti alla metà «se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda» (tale condizione è caratteristica dei comprensori di antica irrigazione - come quelli della Pianura Padana - dove i metodi irrigui da sempre adottati sono quelli dello «scorrimento» per mais, foraggere, ecc. e della «sommersione» per il riso); ove l'irrigazione sia praticata con tali metodi, dovrebbe essere automatica l'applicazione del previsto dimezzamento del canone, ma a sospendere, di fatto, l'efficacia della norma è intervenuto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 il quale prevede (articolo 26, comma 4) che «con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità per l'applicazione della riduzione di canone prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera a) e d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36»; tale decreto non è stato emanato e non si comprende quali «modalità» debbano essere definite per prendere atto della restituzione in falda e applicare il dimezzamento del canone; la Legge Galli prevede inoltre che i consorzi di bonifica e di irrigazione «hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive» e che «per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775»; con l'entrata in vigore della Legge Galli (3 febbraio 1994), quindi, per le derivazioni di acqua pubblica di cui siano titolari i consorzi di bonifica e di irrigazione, l'uso promiscuo deve intendersi non più limitato alla sola ipotesi dell'irrigazione e della forza motrice, ma esteso a tutti gli usi delle acque scorrenti nei canali consortili; si deve pertanto ritenere che per i quantitativi di acqua utilizzati dai predetti consorzi in forma promiscua debba essere determinato, separatamente per ciascun tipo di «promiscuità», l'ammontare dei relativi canoni e di essi debba essere corrisposto soltanto quello di importo più elevato; anche l'efficacia di questa norma risulta sospesa, in attesa dell'emanazione da parte del Governo di appositi regolamenti; nel frattempo la competenza in materia è passata alle Regioni; la Regione Piemonte - la sola, finora - ha emanato il D.P.G.R. 31 luglio 2001, n. 11/R, «Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica» che regolamenta il predetto articolo 27 della Legge Galli, stabilendo - tra l'altro - che nel provvedimento di autorizzazione all'uso plurimo «è altresì rideterminato, ove necessario, il canone demaniale dovuto»; in pratica però sia la Regione Piemonte che la Regione Lombardia richiedono ora il pagamento dei canoni arretrati, ignorando totalmente le suddette agevolazioni stabilite - ormai da otto anni - dalla Legge Galli; l'agricoltura irrigua vede quindi di fatto vanificate due importanti agevolazioni sancite dalla Legge Galli (dimezzamento del canone per la restituzione in falda ed estensione della disciplina del canone promiscuo a tutti gli usi plurimi dell'acqua irrigua previsti dall'articolo 27 della Legge stessa); di fatto siamo in presenza di un ingiusto appesantimento dei costi dell'irrigazione (pur in presenza del decreto legislativo n. 152/99 che ha già anticipato parte dei principi della direttiva, quadro 2000/60/CE sulle acque e dell'atteso decreto sull'utilizzo delle acque reflue di cui dovrebbe essere prossima la pubblicazione), mentre andrebbero incoraggiate ancor più le attuazioni relative agli usi plurimi e ai riusi dell'acqua irrigua, che costituiscono tecniche di fondamentale importanza ai fini di un uso razionale e parsimonioso dell'acqua e della salvaguardia dell'ambiente; vanno altresì già evidenziandosi le posizioni diverse che le singole Regioni stanno assumendo nella gestione del demanio idrico, anche in materia di determinazione dei canoni di concessione per l'uso dell'acqua pubblica, con il sorgere di problemi particolarmente complessi nei grandi bacini idrografici - come quello del Po - caratterizzati dalla presenza, nello stesso bacino, di più regioni e di reti irrigue interregionali, con la derivazione in una regione e l'utilizzazione in un'altra; impegna il Governo: a dare compiutamente attuazione ad uno dei più importanti compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 considera «di rilievo nazionale» e cioè a quello previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera p) che attibuisce allo Stato il compito di emanare direttive sulla gestione del demanio idrico, tese a garantire un'efficace gestione e distribuzione dell'acqua, ad assicurare il mantenimento degli equilibri ecologici e la sostenibilità nell'uso della risorsa idrica, il coordinamento degli investimenti del settore delle acque, la promozione delle attività necessarie per l'ottimizzazione della risorsa attraverso il risparmio idrico, il recupero e il riutilizzo delle acque reflue e che debbono essere anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; a provvedere che, sulla base dei richiamati principi generali sanciti nell'articolo 28 della Legge Galli, dopo il consumo umano venga assicurata la priorità dell'uso agricolo, secondo il principio dell'uso razionale della risorsa idrica da realizzare anche attraverso il miglioramento della rete di distribuzione e la promozione di innovative tecniche di irrigazione; ad emanare il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 36 del 1994 in base alla quale i canoni d'acqua pubblica sono ridotti alla metà «se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda»; a dare efficacia attraverso i regolamenti di attuazione alla norma sancita dall'articolo 27 della Legge Galli che estende la disciplina del canone promiscuo a tutti gli usi plurimi dell'acqua irrigua. (8-00044) «Stradella, de Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Zanetta, Rosso, Daniele Galli, Gianni Mancuso».