Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02092 presentata da MAURANDI PIETRO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 11/06/2003
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02092 presentata da PIETRO MAURANDI mercoledì 11 giugno 2003 nella seduta n. 322 MAURANDI, LADU, CARBONI, SORO e FRANCI. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che: il 26 maggio 2003 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 la proposta di modifica del disciplinare che regola il marchio DOP del formaggio «pecorino romano», consistente nella riserva ai soli produttori della regione Lazio della cosiddetta «cappatura nera» del prodotto; la produzione del pecorino romano, di cui al regolamento CEE n. 1107 del 1996 che autorizza il marchio DOP, è localizzata esclusivamente nella regione Sardegna, nella regione Lazio e nella provincia di Grosseto; la produzione si è progressivamente concentrata nella regione Sardegna: nel 1990/91 sono state prodotte 31.046 tonnellate, di cui il 78 per cento in Sardegna e il 22 per cento nel Lazio; nel Lazio nel 2001/2002 una produzione aumentata, pari a 32.003 tonnellate, è stata realizzata per il 94 per cento in Sardegna e per il 6 per cento nel Lazio; il pecorino romano è il formaggio italiano più esportato nel mondo, con una esportazione pari al 70 per cento della produzione, il 96 per cento dell'esportazione è destinata agli Stati Uniti d'America, la parte restante viene venduta in Francia, Germania e Svizzera; recentemente è sorta una spiacevole controversia fra alcuni produttori laziali e il Consorzio di tutela del pecorino romano, di cui essi fanno parte, a causa di presunte lesioni di interessi dei produttori stessi da parte del Consorzio; una istanza in tal senso era stata presentata davanti al tribunale civile di Roma nel 1997, istanza respinta dallo stesso tribunale nel 2000; l'istanza di alcuni produttori laziali si è trasferita sul piano politico, con la richiesta di differenziare i prodotti attraverso la riserva della cosiddetta cappatura nera al solo formaggio pecorino romano prodotto nel Lazio; la cappatura nera è una particolare resina con la quale viene rivestito il prodotto, che non interferisce né con le caratteristiche organolettiche di esso e con le procedure di produzione né con i tempi e le modalità di stagionatura; si tratta di un requisito esclusivamente commerciale, che tuttavia costituisce elemento di riconoscimento del prodotto in particolari mercati nazionali ed esteri; nel periodo 1999/02 la produzione del pecorino romano con cappatura nera è stata di 18.965 tonnellate, che rappresentano il l8,78 per cento delle 100.962 tonnellate di produzione totale; sempre nel periodo 1999/02, delle 18.965 tonnellate di cappato nero l'82,59 per cento pari a 15.664 tonnellate, è stato prodotto in Sardegna; l'iniziativa del Ministero di proporre la modifica del disciplinare ad avviso degli interroganti è in palese contrasto con la normativa comunitaria, secondo la quale sono legittimate a tale iniziativa «le associazioni che hanno richiesto la registrazione della DOP», nella fattispecie il Consorzio di Tutela del pecorino romano, che invece si è pronunciato sempre contro questa modifica; l'iniziativa del Ministero interviene su una caratteristica meramente commerciale del prodotto, che rientra nelle libere scelte dei singoli produttori e non riguarda né i contenuti del disciplinare né l'attività del Consorzio di tutela del marchio DOP, che interviene esclusivamente sulle modalità di produzione e di stagionatura del prodotto; l'iniziativa del Ministero d'altra parte appare agli interroganti anche lesiva degli interessi dei consumatori, che si troverebbero di fronte a una differenziazione del prodotto codificata nel disciplinare, senza che essa corrisponda a diverse caratteristiche del prodotto stesso; il Consorzio di tutela del pecorino romano e la regione Sardegna non hanno mai negato validità all'istanza dei produttori del Lazio di differenziare in qualche modo i prodotti provenienti dalle due regioni, ma rifiutano la riserva della cappatura nera ai produttori laziali, in quanto sarebbe lesiva degli interessi di quei produttori sardi che adottano quella confezione per scelta individuale e per ragioni esclusivamente commerciali; il 15 maggio 2003, fra il Consorzio di tutela, la regione Sardegna e la regione Lazio, è stata raggiunta in sede tecnica una ipotesi di accordo, poi rifiutata dai produttori laziali, tendente a differenziare il prodotto proveniente dalla due regioni, senza modifiche alle caratteristiche produttive del formaggio, senza ledere le scelte di politica commerciale dei singoli produttori, e senza provocare danni a nessuno di essi -: quali siano le ragioni che hanno indotto il ministero a vanificare una sede di confronto e di ricerca di soluzioni condivise, per assumere una iniziativa che mette il ministero stesso nella spiacevole situazione - secondo gli interroganti - di apparire protettore degli interessi di qualcuna delle parti in causa, invece che degli interessi generali dei produttori e delle regioni interessate; se non intenda riaprire un tavolo di trattative fra i soggetti interessati, abbandonando una strada che porterà inevitabilmente a un contenzioso, che produrrà comunque danni alla tutela di un prodotto che storicamente costituisce uno splendido esempio di collaborazione fra produttori di diverse regioni; quali iniziative intenda assumere per consentire ai produttori del pecorino romano la conservazione e l'incremento delle quote di mercato, anche in presenza di difficoltà derivanti dalla svalutazione del dollaro americano. (5-02092)