Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02133 presentata da FATUZZO FABIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19/06/2003
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02133 presentata da FABIO FATUZZO giovedì 19 giugno 2003 nella seduta n. 326 FATUZZO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria per il 2001) aveva introdotto un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, per incentivare l'effettuazione di investimenti nelle aree cosiddette «svantaggiate»; i soggetti titolari di reddito d'impresa che avessero effettuato investimenti nelle aree svantaggiate, individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale - di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato - si sarebbero visti attribuire, automaticamente, un credito d'imposta; il credito di imposta era di fatto un abbuono fiscale, avendo le imprese che avessero effettuato nuovi investimenti il diritto di detrarre fino al 50 per cento delle somme investite dal proprio conto corrente fiscale, attraverso la compensazione con le imposte dovute (anche in diversi esercizi); a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 6 settembre 2002 tale beneficio è sostanzialmente venuto meno in quanto la concreta possibilità di fruirne è stata diluita in un arco temporale lunghissimo, per l'esattezza, sedici anni; le caratteristiche fondamentali di tale strumento, prima della citata modifica normativa, erano così costituite: 1) l'accesso al credito di imposta era automatico, non essendo necessarie autorizzazioni preventive per operare le compensazioni tra gli investimenti e le imposte dovute; ciò eliminava praticamente ogni forma di intermediazione e di incertezza burocratica, liberando le imprese dai costi necessari per la predisposizione dei piani d'investimento e dalle lentezze delle istruttorie bancarie; 2) il credito d'imposta non era soggetto ad alcun budget, non essendo previsto alcun limite di risorse finanziarie disponibili, sicché ciascuna impresa, una volta effettuato l'investimento, poteva, con assoluta certezza, predeterminare il proprio credito di imposta e, altresì, era assolutamente certa di compensarlo interamente; 3) la compensazione, infine, poteva avvenire immediatamente ed automaticamente in relazione a qualsiasi importo delle imposte dovute (anche nel corso di un unico esercizio ed eventualmente degli esercizi successivi); tali univoche regole hanno costituito il presupposto per cui le imprese ricorrenti hanno effettuato nuovi investimenti, magari andando oltre le loro immediate possibilità, avendo acquisito il diritto di recuperare buona parte dei medesimi (il 50 per cento) in occasione delle singole scadenze fiscali, sotto la forma del credito d'imposta; tali regole essenziali sono state radicalmente capovolte dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che ha menomato con efficacia retroattiva il diritto acquisito dalle imprese ed il loro legittimo affidamento alla compensazione del 50 per cento degli investimenti con le imposte dovute (diritto che aveva costituito il presupposto fondamentale per gli investimenti medesimi); la Corte Costituzionale ha già avuto modo di chiarire (sentenze nn. 416/1999 e 525/2000) che la tutela del legittimo affidamento del cittadino è un principio immanente all'intero impianto costituzionale che va, quindi, considerato come limite all'efficacia retroattiva delle leggi, nel senso che un tale principio rappresenta e deve rappresentare un limite all'operato del legislatore; proprio facendo leva sulla certezza del diritto e sulla tutela dell'affidamento, la Corte Costituzionale ha affermato che, in linea di principio, le leggi che retroattivamente istituiscono un tributo, oppure ne accentuano l'incidenza, sono illegittime in quanto i contribuenti per pianificare i propri comportamenti devono poter confidare nella durata della regola; tali principi se valgono nel caso di esercizio della potestà legislativa, a maggior ragione devono valere in caso di esercizio di potestà meramente regolamentare e amministrativa; proprio per queste ragioni numerose imprese siciliane e calabresi hanno proposto gravame innanzi al TAR chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale 6 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2003 -: se non ritenga opportuno ripristinare in tempi brevi il diritto alla fruizione del beneficio del credito d'imposta in favore dei soggetti che hanno sostenuto investimenti prima dell'entrata in vigore del decreto sopracitato. (5-02133)