Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02325 presentata da BENVENUTO GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 16/09/2003
Interrogazione a risposta immediata in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02325 presentata da GIORGIO BENVENUTO martedì 16 settembre 2003 nella seduta n. 356 BENVENUTO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: in data 8 agosto 2003, con un comunicato trasmesso all'agenzia giornalistica ANSA, l'Agenzia delle entrate ha reso noto il proprio orientamento in ordine ad un interpello formulato dalla società calcistica Milan concernente l'imposizione ai fini Iva dei proventi attribuiti al Club dalla Uefa per la cessione dei diritti connessi allo sfruttamento delle partite di Coppa UEFA e Champions League; adottando sostanzialmente in maniera integrale la soluzione prospettata nell'istanza di interpello della società calcistica di proprietà, com'è noto, del Presidente del Consiglio, l'Agenzia delle entrate ha stabilito l'esenzione ai fini Iva dei suddetti diritti ceduti alla Uefa, di ammontare pari a 29, 7 milioni di euro per il Milan, 32,3 milioni di euro per la Juventus, 22,8 per l'Inter e 18 per la Roma, consentendo pertanto un risparmio di imposta complessivo pari a ben 20,6 milioni di euro; com'è noto, il regolamento UEFA prevede la rinuncia al diritto di sfruttamento economico in proprio degli incontri in favore di un soggetto sovranazionale, la Uefa, fiscalmente residente in Svizzera. Questo è finalizzato alla gestione centralizzata dei diritti di cui ciascun club è titolare. Alla Uefa spettano quindi le trattative sui diritti che riguardano tre diversi aspetti: la diffusione audio e radiotelevisiva degli incontri del mondo, anche attraverso sistemi elettronici e interattivi; lo sfruttamento pubblicitario; ogni altro diritto, compreso le attività di promozione, di public relation, di marketing e merchandising; l'Agenzia delle Entrate, nel rispondere all'istanza di interpello, compie una articolata disamina per individuare l'aspetto dirimente della questione, ossia il luogo in cui avviene l'effettivo utilizzo dei suddetti diritti e, considerata la particolare natura di tali diritti, rileva che «non appare ragionevole ipotizzare che il loro utilizzo avvenga negli Stati in cui il prodotto o servizio commercializzato dalle imprese che hanno acquistato i diritti dalla Uefa perviene al fruitore finale (telespettatore, acquirente dei gadget , eccetera)»; secondo l'Agenzia delle entrate si deve dunque ritenere che lo sfruttamento commerciale dei diritti si realizza al momento stesso della vendita dei medesimi da parte della Uefa e quindi in Svizzera, paese in cui la stessa Uefa ha sede e pertanto, trattandosi di un paese extracomunitario, la cessione dei diritti da parte della società istante nei confronti dell'organismo calcistico europeo non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto; a conforto delle argomentazioni adottate dall'Agenzia viene inoltre precisato come sarebbe praticamente impossibile per i club calcistici determinare, nell'ambito dei proventi loro attributi dalla Uefa, la percentuale riconducibile alla cessione dei diritti ad operatori italiani, con ciò confermando l'opinione in base alla quale, in mancanza di altri presupposti, il luogo di utilizzo dei diritti di sfruttamento economico delle partite vada identificato con il luogo a partire dal quale avviene la rivendita dei medesimi diritti a cura della Uefa, che coincide con il luogo di residenza della Uefa stessa, ossia la Svizzera -: se ritenga giuridicamente corrette le motivazioni adottate dall'Agenzia delle entrate in sede di risposta al menzionato interpello ovvero se non ritenga opportuno svolgere un ulteriore approfondimento della questione, tenendo presente come sotto il profilo sostanziale sia invece ragionevole ipotizzare che il luogo effettivo di utilizzo dei diritti di sfruttamento economico delle partite di calcio sia rinvenibile prevalentemente negli Stati di residenza dei singoli club calcistici in cui il prodotto o servizio commercializzato dalle imprese che hanno acquistato i diritti dalla UEFA giunge al fruitore finale (telespettatore, acquirente di gadgets, eccetera) e che pertanto, in presenza del presupposto dell'utilizzo delle prestazioni in territorio comunitario - i proventi della cessione di tali diritti debbano essere assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, tenendo altresì presente, a conforto di tale assunto, che in sede Uefa la remunerazione dei diritti di sfruttamento economico degli incontri per ciascun turno di coppa viene determinata anche in base al numero dei singoli club calcistici appartenenti ad un medesimo Stato. (5-02325)