Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02409 presentata da BANDOLI FULVIA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 01/10/2003
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02409 presentata da FULVIA BANDOLI mercoledì 1 ottobre 2003 nella seduta n. 365 BANDOLI, VIGNI e CALZOLAIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il radon e un gas radioattivo di origine naturale considerato la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo come indicato nelle «Linee Guida per la Tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati» pubblicate sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2001; il radon ed i suoi prodotti di decadimento sono originati nel suolo e possono contaminare l'acqua; inoltre il radon è presente in alcuni materiali da costruzione; è evidente che il problema radon attiene alla sfera della geologia in quanto interessa il sottosuolo, l'acqua ed i materiali estrattivi. Nell'interazione tra terreno e struttura, si determinano poi le condizioni di inquinamento interno alle abitazioni e quindi, i trattamenti di bonifica dei suoli di fondazione rappresentano i rimedi più efficaci; in Italia i livelli di azione nei luoghi di lavoro sono stati normati dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241 di recepimento della direttiva europea n. 29 del 1996 e che tale norma al capo III- bis prevede il monitoraggio dei luoghi di lavoro ove si svolgono ai sensi del comma 1: a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei; b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate; c) attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico; d) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori; e) attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV; f) attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante; il comma 2 dispone che le attività lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori di cui al capo VIII del provvedimento citato; in caso di superamento dei valori di azione l'articolo 10 -quinquies al comma 3, prevede che l'esercente, avvalendosi dell'esperto qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procede nuovamente alla misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni; dal che si determina la esclusiva competenza dell'esperto qualificato ad intervenire nella progettazione e direzione dei lavori delle opere di mitigazione volte a ridurre i valori di concentrazione negli ambienti; l'Allegato V del decreto al punto 9 assegna la possibilità di accedere all'elenco degli esperti qualificati ai laureati o a coloro in possesso di diploma universitario (laurea breve) in chimica fisica, chimica industriale o ingegneria; l'accesso alla iscrizione è quindi impedito a coloro che appaiono maggiormente preparati ad affrontare il tema della radioattività naturale; il ruolo dell'esperto qualificato, relativamente alle radiazioni ionizzanti di origine naturale necessita infatti di una approfondita competenza in materie quali la natura fisica e chimica del suolo, la permeabilità dei terreni, la presenza di falda freatica, la tipologia di fondazione; senza voler nulla togliere alla figura dell'esperto qualificato nella sua funzione di figura professionalmente competente nel settore delle radiazioni ionizzanti in senso lato (macchine radiogene, energia nucleare, eccetera), tuttavia si rileva che, per quanto strettamente di pertinenza alla radioattività naturale, egli non appare sufficientemente preparato per affrontare e risolvere temi legati alla natura del suolo ed alla interazione con gli edifici che sono preminenti materie di studio dei geologi. D'altra parte in altri paesi il problema delle radiazioni ionizzanti di origine naturale attiene alla sfera delle Scienze della Terra -: se l'attribuzione dei compiti di cui sopra agli esperti qualificati non risulti in contrasto con le attribuzioni di funzioni previste dalle leggi istitutive dei vari ordini professionali e se non si ritenga di dover adottare iniziative normative volte a rivedere il testo legislativo, prevedendo: a) la possibilità di accesso all'elenco degli esperti qualificati anche ai geologi; b) l'affiancamento agli esperti-qualificati di un consulente geologo nella risoluzione dei problemi attinenti la radioattività naturale; c) l'inserimento della figura professionale geologo quale componente della Commissione richiamata dall'articolo 10- septies per la redazione delle guida; d) l'affidamento ai servizi geologici regionali il compito della perimetrazione delle aree a rischio ai sensi dell'articolo 10- sexies . (5-02409)