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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02424 presentata da SANTULLI PAOLO (FORZA ITALIA) in data 06/10/2003

Interrogazione a risposta immediata in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02424 presentata da PAOLO SANTULLI lunedì 6 ottobre 2003 nella seduta n. 368 SANTULLI e GARAGNANI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: l'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ha espressamente enunciato tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo, alla lettera c) , il mantenimento delle funzioni didattiche per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo; a detto criterio, manifestamente finalizzato ad assicurare la continuità didattica nel passaggio al nuovo ordinamento degli studi (come risulta dai lavori parlamentari e dalla relazione illustrativa del decreto legislativo n. 178 del 1998) si è attenuto l'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998 disponendo che il personale in questione (insegnanti di educazione fisica di ruolo nelle scuole statali) «mantiene, a domanda le funzioni didattiche presso le nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento [...]. I predetti docenti, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico complessivo in godimento presso l'ISEF fino alla cessazione del rapporto con l'Università e comunque non oltre il compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo»; in attuazione delle suddette disposizioni, come chiarito anche in una circolare esplicativa del 1998 dell'allora Sottosegretario Onorevole Guerzoni, il personale di ruolo nella pubblica amministrazione in servizio presso l'ISEF di Roma esercitò il diritto di opzione prevista dal citato articolo 5, precostituendo quella condizione imprescindibile a garanzia della permanenza presso lo IUSM «ad esaurimento» fino al collocamento a riposo; attualmente presso lo IUSM di Roma, sono in servizio 14 insegnanti di educazione fisica che hanno optato in base alla suddetta norma, rimuovendo nei loro confronti la necessità di richiesta annuale di comando al Ministero, lasciando esclusivamente l'obbligo di comunicare, nel rispetto dei tempi utili per la programmazione didattica imposti dalla normativa scolastica l'attualità dell'elenco degli insegnanti di educazione fisica di ruolo che a suo tempo optarono, corredato delle varianti dovute a decessi, pensionamenti eccetera; in violazione, ad avviso dell'interrogante, del precitato articolo 5, lo IUSM di Roma ha avanzato, ad anno scolastico già iniziato, in contrasto sicuramente con i termini previsti per tali operazioni, richiesta di comando al MIUR solo per sette dei quattordici insegnanti di educazione fisica in servizio in tale istituto universitario, senza alcun motivo e senza alcun avvertimento agli interessati; gli altri, gli esclusi, si sono visti, inoltre, sospendere, a decorrere dal mese di settembre 2003, lo stipendio senza alcuna comunicazione; al punto 3 dell'ordine del giorno del consiglio di facoltà dello IUSM del 24 settembre 2003 si prevedeva l'approvazione dei contratti sostitutivi ed integrativi per l'insegnamento delle discipline M-EDF/1 ed M-EDF/2 (materie d'insegnamento degli insegnanti esclusi); al punto 4, dello stesso ordine del giorno, si prevedeva la nomina delle commissioni per l'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti di cui al punto 3 (senza che fosse intervenuta alcuna esclusione sostanziale o formale degli insegnanti «titolari»); oltre agli aggravi di spesa per i nuovi concorsi e i contratti «diversi» da realizzare, si deve considerare l'ulteriore aggravio per il MIUR, che dopo avere assegnato, con il finanziamento ordinario, allo IUSM gli stipendi per i «sette» comandati, si vedrebbe costretto a ripagare per gli stessi ulteriori emolumenti, una volta ritornati a scuola; senza voler valutare i problemi didattici che questi insegnanti avrebbero, tornando a scuola, dopo trenta anni di docenza universitaria (naturalmente non tenendo in alcun conto i risvolti umani e psicologici, secondo la regola istaurata dallo IUSM); rispetto a quelle che l'interrogante ravvisa come incongruenze che si verificano nello IUSM, il Ministro in indirizzo è già stato sollecitato con un atto di sindacato ispettivo (4-04004, presentato nella seduta 195 del 1 o ottobre 2002) al quale non è stata data ancora risposta -: se non si ritenga di intervenire per ricondurre alla normalità la vita accademica dello IUSM di Roma, e con essa, far ripristinare al più presto ai sette docenti di educazione fisica esclusi, oltre allo stipendio anche la loro permanenza in un ruolo transitorio ad esaurimento (secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998), in considerazione che gli stessi, oltre ad aver il diritto alla conferma, con la spiccata professionalità che hanno maturato, nella trentennale carriera universitaria di insegnamento, sono i garanti di una tradizione culturale delle discipline caratterizzanti del corso di laurea, attraverso le quali è stata fatta la storia dell'educazione fisica nazionale e, che irresponsabilmente, si sta tentando di estinguere. (5-02424)





 
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