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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00060 presentata da BENVENUTO GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 29/10/2003

Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00060 presentata da GIORGIO BENVENUTO mercoledì 29 ottobre 2003 pubblicata nel bollettino n. 396 La VI Commissione, premesso che: il processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, nonché gli ingenti piani di dismissione immobiliare di grandi enti privati e privatizzati, attualmente in corso di espletazione, stanno facendo emergere evidenti sperequazioni tra gli inquilini, dal momento che l'andamento fortemente al rialzo del mercato immobiliare ha costretto una percentuale significativa degli attuali inquilini, in quanto economicamente svantaggiati, a non poter procedere all'acquisto degli immobili adibiti ad uso abitativo, andando pertanto incontro a spiacevoli procedure di rilascio coattivo degli immobili, a cui si aggiungeranno ulteriori difficoltà dovute alla crescita esponenziale degli affitti degli appartamenti registrata in questi ultimi mesi nei maggiori centri urbani; una situazione di accresciuta tensione sociale si rinviene in particolare nel settore privato, in quanto la logica speculativa che sottende l'operato, sempre più diffuso e pervasivo, dei fondi d'investimento immobiliare, contribuisce ad amplificare la corsa al rialzo dei prezzi degli immobili ad uso residenziale, penalizzando migliaia di famiglie che in mancanza di diritti di opzione e prelazione riconosciuti ex lege e senza l'apporto del sistema bancario non si trovano in condizione di poter acquistare immobili per lungo tempo abitati; i fondi comuni d'investimento immobiliare e, in particolare, i fondi immobiliari chiusi gestiti da società di gestione del risparmio, rappresentano nuovi strumenti che intervengono in maniera sempre più massiccia nelle dinamiche del mercato immobiliare senza poter svolgere tuttavia alcuna funzione sociale, sia in relazione ad un auspicabile ruolo di calmiere dei prezzi di mercato delle abitazioni sia, soprattutto, in relazione alla tutela sociale che andrebbe accordata ai conduttori degli immobili, contemperando la logica del profitto sottesa allo stesso operato dei fondi con forme agevolative che possono essere riconosciute mediante la concessione di diritti di opzione e prelazione o eventuali sconti sull'acquisto rispetto ai prezzi medi di mercato degli immobili; al fine di favorire la diffusione dei citati fondi immobiliari, è stata introdotta, com'è noto, una particolare disciplina fiscale agevolativa; da ultimo, gli articoli 6, 7 e 8 del decreto legge n. 351 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, hanno definito il regime tributario dei fondi comuni d'investimento immobiliare, esentandoli dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, e introducendo una imposta sostitutiva annuale dell'1 per cento sull'ammontare del valore netto contabile del fondo, nonché un regime fiscale agevolato dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi e uno specifico regime tributario dei fondi ai fini IVA; il predetto regime tributario è peraltro destinato ad essere superato a seguito delle proposte emendative formulate dal Governo nell'ambito dell'iter di conversione in legge del decreto legge n.269 del 30 settembre 2003, le quali modificano profondamente il regime dei fondi immobiliari nel senso di prevedere una ritenuta del 12,5 per cento, da effettuarsi dalla società di gestione del risparmio, sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare, a fronte della soppressione dell'imposta sostitutiva dell'1 per cento sul valore netto contabile del fondo; l'articolo 29 del medesimo decreto-legge, introducendo la possibilità di cedere, a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili adibiti ad uffici pubblici - con la conseguente decadenza dell'uso governativo gratuito e la previsione di una successiva locazione degli immobili medesimi -, comporterà un notevole ampliamento delle potenzialità imprenditoriali dei fondi immobiliari, nonché nuove e ulteriori possibilità di investimento nel settore degli immobili pubblici, che renderanno ancor più significativo il trattamento agevolato dei fon- di sul versante tributario; a ciò si aggiunga altresì che le nuove modalità di cessione degli immobili adibiti ad uffici pubblici non appaiono esenti dal rischio di manovre speculative, risultando particolarmente interessanti sul piano della remunerazione, posto che a fronte dell'acquisto degli immobili degli uffici pubblici si prevede una successiva locazione dei medesimi da parte della Pubblica Amministrazione che, in quanto tale, costituisce di per sé una significativa garanzia di solvibilità per i canoni, rendendo tale tipologia di investimento immobiliare particolarmente appetibile; considerato, inoltre, come l'articolo 3, comma 1, lettera d), n.4, della legge n.80 del 2003, recante la delega per la riforma del sistema fiscale statale, preveda l'introduzione di un «regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate» e rilevato dunque come appaia ragionevole ed in linea con l'indirizzo riformatore differenziare il vigente trattamento fiscale dei fondi immobiliari al fine di agevolare i fondi il cui operato non sia orientato esclusivamente ad una pura logica speculativa; impegna il Governo a valutare l'opportunità di intraprendere tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, diretta a rimodulare, anche in relazione ai più recenti sviluppi del mercato immobiliare, il regime tributario dei fondi comuni di investimento immobiliare, nel senso di differenziare l'incidenza del prelievo, al fine di riservare un maggior vantaggio fiscale ai proventi derivanti dalla partecipazione ai soli fondi con finalità etiche, che introducano nel proprio regolamento criteri di gestione ispirati ai principi della responsabilità sociale, mediante la previsione di condizioni di favore a vantaggio dei conduttori degli immobili, in particolare di quelli meno abbienti, sollecitando in tal modo i nuovi protagonisti del mercato immobiliare ad adempiere ad una importante ed irrinunciabile funzione sociale dell'iniziativa economica privata, valutando l'opportunità di considerare tale intervento come una prima attuazione - limitatamente ai soli fondi comuni di investimento immobiliare - del citato criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n.4, della legge n.80 del 2003, il quale preveda l'introduzione di un «regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato ...a fondi etici ...», valutando altresì l'opportunità di inquadrare e coordinare l'intervento riformatore con il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n.5, della citata legge n.80, il quale prevede l'introduzione di un «regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa». (8-00060) «Benvenuto, Buontempo, Pistone, Leo, Lucidi, Fiori, Nannicini, Santagata, Agostini, Cima, Grandi, Lettieri, Pinza, Cennamo, Galeazzi, Nicola Rossi, Coluccini, Battaglia, Pisa, Tocci».

 
Cronologia
sabato 4 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si tiene a Roma, in Italia, la Conferenza intergovernativa (CIG), il cui compito principale consiste nella stesura e nell'adozione della versione definitiva della prima Costituzione europea. Diversi Stati membri richiedono di apportare delle modifiche alla bozza della Costituzione europea, proposta dalla Convenzione nel mese di luglio.

giovedì 30 ottobre
  • Politica, cultura e società
    La Corte suprema di cassazione assolve in via definitiva Giulio Andreotti dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio Pecorelli.