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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02931 presentata da RUGGERI RUGGERO (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 13/01/2004

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02931 presentata da RUGGERO RUGGERI martedì 13 gennaio 2004 nella seduta n. 405 RUGGERI e CASTAGNETTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: da circa 5 anni è attivo l' Eurostar pendolino della Trenitalia, che collega Vicenza-Mantova-Roma, ES9477 e ES9478; in maniera improvvisa, il 14 dicembre 2003 Trenitalia ha deciso di escludere la tratta Verona-Mantova-Modena, in modo che l' Eurostar non transiti più per Mantova, Carpi e Modena, perché ci sarebbero pochi utenti; presso la sede dell'amministrazione provinciale di Mantova il 20 ottobre 2003 è stato firmato un protocollo, che ribadisce l'interesse strategico che riveste il collegamento diretto di Verona, Mantova e Modena, fra le amministrazioni regionali (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), provinciali (Verona, Mantova e Modena) e comunali (Verona, Mantova, Carpi e Mantova); tale decisione risulta infondata, arbitraria, inaccettabile ed assurda per la mobilità e l'economia del territorio coinvolto, con gravissimi danni che ricadono su un'area già gravemente disconnessa, con l'ulteriore pesante privazione di servizi nazionali ed internazionali, ora realizzati dall'unica coppia di collegamenti di qualità coi centri del Centro-Nord Italia; sono prive di ogni fondamento le ragioni aziendali della non utenza mantovana. Infatti, i flussi turistici di Mantova, realizzati in questi ultimi anni, grazie alle iniziative culturali e alle mostre internazionali e mondiali, dimostrano il contrario. Isolare la città di Mantova è un delitto culturale e non solo economico, per il ruolo che Mantova riveste come grande storica capitale europea e città d'arte. Si rompono i collegamenti e i circuiti culturali ed artistici nazionali ed internazionali, che in questi anni si sono realizzati con grandi sforzi da parte di molti enti , compreso questo Governo. Non a caso le città di Mantova, Ferrara e Ravenna hanno stipulato un protocollo di coordinamento dei rispettivi programmi culturali e di promozione turistica, che prevede anche l'istituzione, a partire dall'anno 2006, di un treno speciale denominato «Treno della cultura»; si sta ingigantendo a macchia d'olio l'apprensione e la mobilitazione di cittadini, utenti, forze sociali, economiche e della cultura, che sfociano e sfoceranno in manifestazioni di protesta, con difficoltà, già prevedibili, di ordine pubblico per la reazione al sopruso subito e alla vera interruzione di servizio pubblico, operati da Trenitalia; si respinge, in nome del buon senso e della democrazia, questa azione, secondo gli interroganti, violenta di Trenitalia nel metodo e nel merito. Nel metodo, perché non c'è stata alcuna consultazione preventiva con gli enti territoriali, che oltre ad essere titolari di funzioni di regolazione del trasporto pubblico locale, rappresentano l'interfaccia più diretta ed immediata a cui si rivolgono gli utenti. Nel merito, perché qualsiasi intervento su una situazione ormai consolidata ed apprezzata deve essere suffragato da parametri oggettivi e riscontri attendibili, che riguardano l'intera tratta da Vicenza a Roma e che, a tutt'oggi, non sono mai stati portati a conoscenza di alcuno -: se il Governo non intenda intervenire in modo determinante affinché Trenitalia riveda con urgenza la propria decisione di tagliare la tratta Verona-Mantova-Modena, senza interrompere l'attuale servizio. (3-02931)





 
Cronologia
sabato 27 dicembre
  • Politica, cultura e società
    Il Presidente della Parmalat Calisto Tanzi è arrestato a Milano per bancarotta fraudolenta.

martedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la sospensione dei processi nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (c.d. "lodo Schifani"), definendo la sospensione prevista come "generale, automatica e di durata non determinata" ed in contrasto con il principio di eguaglianza e il principio del diritto di difesa previsto dagli art. 2 e 24 della Costituzione (sentenza n. 24 depositata il 20 gennaio 2004).

mercoledì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Gustavo Zagrebelsky è eletto Presidente della Corte costituzionale