Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08436 presentata da MORONI CHIARA (MISTO-LIBERAL-DEMOCRATICI, REPUBBLICANI, NUOVO PSI) in data 13/01/2004
Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-08436 presentata da CHIARA MORONI martedì 13 gennaio 2004 nella seduta n. 405 MORONI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, prevede specifici benefici previdenziali per i lavoratori esposti, per almeno dieci anni, a lavorazioni contenenti amianto, in particolare la maturazione anticipata del diritto di accesso al pensionamento nonché nella determinazione dell'importo del trattamento pensionistico percepito; la norma, originariamente emanata per tutelare i lavoratori, iscritti all'INAIL occupati nelle imprese che producevano amianto, esposti a fortissimi e irreversibili rischi, è stata come noto estesa con una serie di Atti di indirizzo interpretativi del Ministero del lavoro a tutta una serie di imprese comunque interessate alla produzione ed alla lavorazione dell'amianto; estensione ulteriormente allargata per effetto della sentenza n. 127 del 2002, della Corte Costituzionale che ha riconosciuto anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato il diritto ad accedere ai predetti benefici; le richieste dei lavoratori interessati hanno subito una forte crescita nell'arco di quest'ultimo decennio tanto che da recenti stime, in tutto il Paese, è stata sinora riconosciuta ad oltre 80 mila lavoratori l'esposizione ultradecennale all'amianto; più in particolare nella sola Lombardia, a fronte di oltre 20 mila domande presentate all'INAIL, a circa 6 mila lavoratori - a quanto risulta - è stata rilasciata la certificazione del riconoscimento del rischio ultradecennale mentre è ancora in corso l'istruttoria per oltre 7.700 istanze di lavoratori, per un totale di circa 1000 aziende interessate; l'articolo 47 del recente decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto una riduzione dell'entità dei benefici previdenziali riconosciuti, introducendo nuovi criteri di concessione, fermo restando il diritto di accesso alle prestazioni per quei lavoratori che hanno maturato il diritto alle prestazioni previdenziali alla data del 1 o ottobre 2003 secondo la previgente normativa; per i lavoratori che, sempre per un periodo almeno decennale, sono stati esposti all'amianto, secondo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 47, «in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno», nonché per coloro i quali alla data del 1 ottobre 2003 «fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento»; il riconoscimento di questi benefici previdenziali, il cui onere finanziario per il solo 2003 è ammontato - come sottolineato dalla stessa relazione tecnica al citato decreto legge n. 269 del 2003 - a circa 640 milioni di euro, cifra che costituisce certamente un impegno importante per risarcire, sia pure parzialmente, i lavoratori coinvolti; beneficio in ogni caso assolutamente insufficiente per chi potrà essere colpito in futuro da patologie assai gravi quali sono appunto le forme tumorali derivanti dall'esposizione all'amianto; all'individuazione ed alla durata di tale esposizione all'amianto, premessa indispensabile per il rilascio della relativa certificazione, dovrebbe provvedere specificatamente, mediante appositi accertamenti, l'INAIL, ente presso cui dovrebbero essere confluiti nel corso del tempo anche tutti quei premi assicurativi aggiuntivi derivanti dall'assicurazione «asbestosi» in favore dei lavoratori sottoposti nel ciclo produttivo all'esposizione dell'amianto; le disposizioni sin qui attuate hanno dato conto di una risposta legislativa alla drammatica questione dell'esposizione all'amianto da parte di una gran quantità di lavoratori, fatto questo certamente condivisibile ma del tutto insufficiente se si guarda all'aspetto non meno importante del monitoraggio del fenomeno stesso e in particolare della sua prevenzione affinché non via siano ulteriori lavoratori soggetti all'esposizione di un rischio così grave, un monitoraggio cui dovrebbero prendere parte, per propria competenza, le stesse aziende sanitarie locali con puntuali indagini ambientali in ordine alla valutazione del rischio; questa preoccupazione è confermata dal fatto che persino nella fase di accertamento e certificazione da parte dell'INAIL della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto, in relazione alle mansioni svolte dai singoli lavoratori nei vari reparti delle aziende coinvolte, sia stata adottata una procedura che solleva non poche perplessità; da quanto emerso nella provincia di Brescia, infatti, l'INAIL - con una serie di note trasmesse a varie aziende, piuttosto che provvedere alla messa a punto di un piano di vigilanza ispettiva ad hoc in ordine alla necessità di acquisire ogni documentazione utile ai fini del rinascimento dei benefici di cui alla suindicata legge n. 257 del 1992 per quei lavoratori che hanno inoltrato regolare istanze - ha sollecitato le aziende medesime a «certificare» il curriculum lavorativo dei lavoratori interessati ai fini del riconoscimento dei predetti benefici previdenziali; la procedura adottata rappresenta un elemento di vera e propria distorsione delle finalità istituzionali di un ente quale l'INAIL, giacché introduce un elemento di incertezza, di discrezionalità e di possibile incongruità nei confronti dell'accertamento del rischio, lasciando alle imprese ad un tempo la facoltà di dichiarare correttamente le posizioni ed il curriculum professionale dei singoli lavoratori, ovvero di estendere in maniera impropria taluni requisiti - i quali si trasformeranno in una intensa quanto impropria fase di prepensionamento per una vasta platea di soggetti - introducendo peraltro un elemento di vera e propria distorsione dello stesso mercato grazie all'utilizzo dei prepensionamenti quale elemento di ristrutturazione aziendale - o persino di negare a soggetti che ne hanno invece ampiamente diritto l'accesso ai predetti benefici previdenziali; in entrambi i casi, l'accertata esistenza dell'esposizione all'amianto per taluni soggetti non costituisce di per sé un argine - all'interno delle stesse imprese - ai fini del controllo del turn-over e delle politiche di prevenzione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, poiché il rischio altrettanto se non più grave appare essere proprio quello che a seguito dei prepensionamenti derivanti dall'accertamento di un rischio, i lavoratori neo assunti possano essere o essere stati a loro volta sottoposti ai medesimi rischi, finendo per ingenerare così una spirale che, se confermata in futuro, rappresenterebbe un aspetto ed un esito a dir poco drammatico; a fronte di questi avvenimenti si rende indifferibile conoscere l'ampiezza, le caratteristiche e la specificità di un fenomeno che investe centinaia di imprese e, in prima persona, lo stato di salute attuale e futuro di svariate migliaia di lavoratori, inconsapevoli dei rischi cui sono o sono stati eventualmente sottoposti -: quali siano le ragioni del mancato accertamento ispettivo da parte dell'INAIL in ordine alle pratiche attivate ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali in esame, quali sono state le principali aziende interessate sul territorio nazionale, quante domande sono state sinora effettivamente accolte o respinte, quanti lavoratori e quali settori hanno usufruito delle procedure di prepensionamento e tra essi quanti dirigenti e quadri ne hanno beneficiato; quanti soggetti hanno avuto accesso al prepensionamento con anzianità contributive pari a 40 anni e con quale età anagrafica; quale piano di vigilanza ispettiva è stato realmente messo in essere dall'INAIL, se quanto avvenuto nella provincia di Brescia rappresenti un caso circoscritto o corrisponda ad una linea di indirizzo generale sull'intero territorio nazionale, tenendo presente che la predetta assicurazione «asbestosi» avrebbe dovuto rappresentare, già da tempo, un elemento di segnalazione ben evidente circa l'esistenza di fattori di rischio nelle imprese coinvolte, e quali indagini ambientali sono state avviate dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio; quali interventi sono stati complessivamente attuati per perseguire ed assicurare una reale politica di prevenzione del rischio all'esposizione dell'amianto sui luoghi di lavoro, in particolare alle verifiche precedenti all'immissione di nuovi lavoratori nelle imprese coinvolte con l'esposizione all'amianto; se non ritenga infine di attivarsi per verificare in che misura l'INAIL abbia messo in essere ogni iniziativa corrispondente alla proprie finalità istituzionali, quali azioni intenda intraprendere affinché siano chiariti i termini della questione e se non ritenga opportuno attivarsi affinché sia dato corso, quanto prima, ad ogni iniziativa utile sul terreno della prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle aziende a rischio nel nostro Paese. (4-08436)
Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 4 ottobre 2004 nell'allegato B della seduta n. 520 all'Interrogazione 4-08436 presentata da MORONI Risposta. - Il comma 132 dell'articolo 3 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) dispone che «in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL. L'Istituto, di conseguenza, con nota del 12 gennaio 2004 ha impartito apposite disposizioni alle Unità periferiche riattivando, nei riguardi dei lavoratori assicurati INAIL e limitatamente a periodi coperti dall'assicurazione INAIL ed a condizione che gli stessi abbiano presentato all'istituto entro il 2 ottobre 2003 le domande per ottenere la certificazione di esposizione all'amianto, le funzioni istruttorie e certificative di competenza, con le stesse modalità seguite in passato, e cioè sia sulla base di pareri CON.T.A.R.P. che di atti di indirizzo ministeriale. Per quanto riguarda, invece gli assicurati INAIL per i quali sia incerta la data di presentazione della domanda, gli assicurati INAIL per i quali è certo che la domanda è stata presentata dopo il 2 ottobre 2003 e i non assicurati INAIL, oppure assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento della esposizione per i periodi non coperti da assicurazione INAIL (ferrovieri fino al 31 dicembre 1995, postali fino al 31 dicembre 1998), a prescindere della data di presentazione della domanda è stato disposto, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 47, comma 6, del decreto-legge n. 269/2003 convertito con legge n. 326/2003, che renderà applicabile la normativa, il solo inserimento in procedura dei dati anagrafici e, qualora presenti, di quelli contenuti nei curricula professionali. In merito, poi, alle problematiche inerenti i criteri di concessione dei benefici previdenziali ai lavoratori che, nell'espletamento della propria attività lavorativa, siano stati esposti all'amianto si deve rilevare che il campo di applicazione della legge non poteva essere circoscritto solo ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi, la cui identificazione sarebbe stata agevole poiché per tale specifico rischio i datori di lavoro erano tenuti a corrispondere un premio assicurativo supplementare in aggiunta al premio ordinario, ma doveva reputarsi esteso a tutti i lavoratori esposti all'amianto in concentrazioni tali da non determinare il rischio di asbestosi (e, quindi, l'obbligo del premio supplementare), sufficienti, tuttavia, a provocare il rischio di altre malattie professionali (esempio tumori), coperto dal premio ordinario. Per questa seconda categoria di lavoratori, rivelatasi di gran lunga la più consistente, l'identificazione si presentava molto complessa giacché non esistevano indicatori oggettivi dell'effettiva esposizione di ogni singolo lavoratore. Proprio questo motivo indusse, alla fine del 1995, il Ministro del lavoro a definire, con l'accordo dell'INPS, nonché dei rappresentanti sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, una specifica procedura amministrativa di applicazione della legge, nel cui ambito fu attribuito all'INAIL l'incarico di verificare ed attestare, con criteri e modalità stabiliti e concordati ad hoc , la ricorrenza della suddetta esposizione a prescindere dall'obbligo del pagamento del premio supplementare per asbestosi. Tale procedura, formalizzata in apposite direttive dell'INPS e dell'INAIL con l'approvazione del Ministero del lavoro, prevede che il datore di lavoro rilasci un curriculum lavorativo contenente l'indicazione delle mansioni, reparti e periodi di attività del lavoratore e l'INAIL accerti - attraverso propri organismi tecnici regionali (Consulenze tecniche per l'accertamento del rischio professionale) - e certifichi per quali mansioni, reparti e periodi il lavoratore è stato esposto all'amianto. Il rilascio del curriculum lavorativo, nell'ambito della suddetta procedura, è di esclusiva competenza del datore di lavoro, anche se l'INAIL può, ovviamente, attivarsi per sollecitare le aziende a fornire le informazioni sulla storia lavorativa dei propri dipendenti. Si osserva, al riguardo, che la sede di Brescia non ha effettuato anomale richieste di curricula alle varie ditte, ma ha sollecitato il rilascio degli stessi limitatamente a quei singoli casi per i quali il datore di lavoro non vi aveva provveduto, impedendo così l' iter amministrativo e l'accertamento di esposizione che la CON.T.A.R.P. regionale svolge sulla base delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore all'interno del «processo lavorativo». Fino a tutto il 1999 l'INAIL, sulla base della suddetta procedura, ha rilasciato 16.000 certificati di esposizione per periodi superiori a dieci anni, a fronte di n. 94.000 domande presentate. Negli anni 2000 e 2001 la procedura originaria è stata modificata e l'INAIL, oltre a continuare a rilasciare certificati a seguito di accertamenti tecnici delle proprie CON.T.A.R.P., su disposizioni del Ministero del lavoro ha iniziato a rilasciare certificati a seguito di Atti di indirizzo ministeriali contenenti indicazioni su mansioni, reparti e periodi di esposizione all'amianto. Le modalità operative, quindi, sono cambiate e gli atti di indirizzo hanno sostituito, in parte, i pareri tecnici delle CON.T.A.R.P. mentre l'INAIL si è limitata a rilasciare certificati di esposizione incrociando le indicazioni contenute negli stessi atti di indirizzo con le mansioni, reparti e periodi attestate nei singoli curricula lavorativi che continuavano a dover essere rilasciati dai datori di lavoro. Fino a gennaio 2004, sulla base sia degli accertamenti tecnici INAIL sia degli Atti di indirizzo, a fronte di 224.886 domande presentate, sono stati rilasciati 88.670 certificati di esposizione per periodi superiori a dieci anni (comprensivi dei 16.000 rilasciati a tutto il 1999) e n. 23.125 certificati di esposizione per periodi inferiori a dieci anni, mentre per n. 87.095 lavoratori è stata negata l'esposizione. Da quanto sopra emerge che nella descritta procedure l'INAIL ha agito, attraverso le proprie strutture territoriali, come organo con funzione consultiva e di supporto tecnico all'ente previdenziale di appartenenza del lavoratore (prevalentemente INPS) e che lo stesso ruolo, esclusivamente tecnico-consulenziale, è stato successivamente svolto, a livello centrale, a supporto del Ministero del lavoro nell'emanazione degli atti di indirizzo, nello spirito della collaborazione e delle sinergie tra pubbliche amministrazioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.