Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08534 presentata da FATUZZO FABIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 15/01/2004
Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-08534 presentata da FABIO FATUZZO giovedì 15 gennaio 2004 nella seduta n. 407 FATUZZO. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che: una recente circolare, la 168 del 2003, emanata dal ministero delle attività produttive ha di fatto dato il via libera alle cosiddette «bevande a fantasia», sostanze al gusto di frutta ma che con la frutta nulla hanno a che vedere; tale provvedimento, fra l'altro già pubblicato dal ministero interrogato consentirebbe alle imprese la produzione e commercializzazione di bibite definite «al gusto di ...» ovvero «al sapore di ...» arancia, limone, mela, pera ed altri frutti senza che degli stessi sia presente la pur minima traccia nella bevande; la cosa particolarmente grave è che tale circolare legittimerebbe la possibilità per le aziende di stampare sulla confezione l'immagine dell'agrume o di altro frutto dando vita ad una pubblicità altamente ingannevole nei confronti del consumatore e arrecando notevoli danni al settore dell'agricoltura di qualità già costretto a fare i conti con gli ingenti danni arrecati dagli sconvolgimenti climatici; la circolare in questione non tiene assolutamente in considerazione che l'agricoltura di qualità, ed in particolare quella agrumicola, costituisce un settore trainante dell'economia del Mezzogiorno già costretta a subire la concorrenza di alcuni paesi stranieri; la frutta in generale e gli agrumi in particolare posseggono un gusto, delle proprietà organolettiche, nutritive e terapeutiche insostituibili -: se non ritenga opportuno intervenire urgentemente al fine di tutelare il diritto dei consumatori ad individuare con chiarezza le bevande contenenti realmente succhi di frutta; se non ritenga necessario intervenire urgentemente con provvedimenti diretti a sostenere l'agricoltura di qualità che, oltre a rappresentare un settore trainante dell'economia del Mezzogiorno, rappresenta un aspetto che caratterizza la cultura e le tradizioni del nostro Paese.(4-08534)
Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 15 marzo 2004 nell'allegato B della seduta n. 438 all'Interrogazione 4-08534 presentata da FATUZZO Risposta. - Il Ministro delle attività produttive con la recente circolare n. 168 del 2003 ha voluto fornire dei chiarimenti sull'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958 sulla base della giurisprudenza consolidata e delle regole comunitarie che, in materia, sono dettate per tre esigenze fondamentali: tutela ed informazione dei consumatori; correttezza delle operazioni commerciali; libera circolazione comunitaria. Questi tre obiettivi sono perseguiti con l'applicazione del decreto legislativo n. 109 del 1992 e successive modifiche, con cui sono state attuate le direttive comunitarie in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. È ai sensi di queste norme, che va guardata la materia delle bevande. Al riguardo occorre anzitutto precisare che il settore nella sua complessità comprende quattro categorie di prodotti: il succo di frutta costituito al 100 per cento da frutta; il nettare di frutta (succo e polpa) costituito, a seconda della natura del frutto, da almeno 25/50 per cento di frutta; le bevande a base di succo di frutta con un minimo del 12 per cento di succo (aranciata, limonata, cedrata, eccetera); le bevande di fantasia con o senza succo di frutta. I problemi sorti riguardano solo queste ultime, mentre le prime tre non sono state minimamente toccate dalla circolare. Generalmente queste bevande di fantasia, disciplinate dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, sono senza succo di frutta, ma contengono aromi che possono fornire gusti diversi. Per esse la normativa in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità (decreto legislativo n. 199 del 1992) prescrive che l'etichettatura e la presentazione devono essere realizzate in maniera tale da non indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto, in particolare, tra l'altro, sulla composizione, sulla identità e sulla natura. Ciò significa che non possono essere menzionati né raffigurati in etichetta ingredienti non utilizzati. L'eventuale indicazione e/o raffigurazione di un ingrediente non utilizzato costituiscono frode in commercio, punita a norma del codice penale, perché si pone in evidenza la presenza di una sostanza assente. Le sostanze aromatizzanti non danno alcun diritto a riportare in etichetta l'immagine di un frutto o di un estratto di pianta di cui viene richiamato il sapore, in quanto si tratta di sostanze di natura diversa. La circolare in pratica ha ribadito gli obblighi inerenti all'elencazione degli ingredienti utilizzati e presenti nel prodotto finito, proprio per garantire una maggiore informazione dei consumatori e trasparenza sulla composizione dei prodotti. Il quadro normativo nazionale esistente rimarrebbe inalterato anche senza le precisazioni contenute nella circolare di cui si tratta. È altrettanto vietato utilizzare contenitori che presentano la forma del frutto, in quanto lo stesso articolo 2 più volte richiamato del decreto n. 109 del 1992 pone gli stessi divieti dell'etichettatura alla presentazione laddove per presentazione si intende «la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione». Per quanto riguarda le bevande a succo tipo aranciata e limonata, si fa presente che il quadro normativo dei 15 paesi membri dell'Unione europea vede solo l'Italia tenuta al rispetto della percentuale del 12 per cento; gli altri Paesi o sono liberi o hanno valori molto più bassi compresa la Spagna, che come l'Italia è grande produttrice di arance e limoni. Pertanto le aziende italiane sostengono dei costi più elevati ma, per il principio della libera circolazione delle merci, non è possibile vietare l'introduzione sul mercato italiano della bevande di fantasia se non per motivi di natura prettamente sanitaria. Tuttavia, stante gli equivoci sorti, al fine di rendere ancora più chiaro il significato effettivo della circolare in questione, il Ministero delle attività produttive ha in corso incontri con le varie categorie interessate, tra cui Confagricoltura, Coldiretti e Federalimentari. Si fa inoltre presente che al fine di scoraggiare possibili frodi l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nel corso degli ultimi anni, considerata l'importanza economica e sociale del comparto agrumicolo e di quello della frutticoltura da industria, quale fonte prevalente dei redditi da lavoro agricolo per gli operatori di estese aree meridionali del territorio nazionale, ha espletato ed implementato l'attività di controllo nel settore degli agrumi, dei succhi e delle bevande analcoliche, indirizzandola essenzialmente verso la verifica della qualità merceologica e dell'origine dei suddetti prodotti destinati sia al consumo diretto che alla produzione di bevande a base di frutta. Nell'ambito di detti settori, nell'anno 2003 sono state impartite disposizioni operative agli uffici periferici dell'Ispettorato per intensificare la vigilanza sul territorio riguardo la corretta applicazione della normativa inerente sia la commercializzazione degli agrumi freschi e sia la produzione e commercializzazione delle bibite analcoliche al fine di accertare attraverso controlli, prelievo ed analisi chimiche di campioni, la percentuale di succo in esse contenuta. Comunque, nell'ambito della sua attività istituzionale e mirata al settore ortofrutticolo, l'Ispettorato continuerà nel corso del 2004 ad assicurare sull'intero territorio nazionale una costante ed attenta vigilanza nel settore di cui trattasi in modo da assicurare una efficace tutela del consumatore da possibili frodi in commercio con presentazioni ingannevoli nonché tutelare i produttori agrumicoli e le loro produzioni. Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.