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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05871 presentata da SCALERA GIUSEPPE (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 20/01/2004

Interrogazione a risposta scritta4-05871 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-05871 presentata da GIUSEPPE SCALERA martedì 20 gennaio 2004 nella seduta n. 516 SCALERA. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Premesso che: la tragica sciagura aerea del volo charter FSH 640 Sharm el Sheikh Parigi, un Boeing 737-300 della compagnia egiziana Flash Airlines, ha causato 148 vittime in prevalenza francesi; il Boeing è precipitato per cause non precisate nelle profondità delle acque di Naama Bay, la più famosa baia del Mar Rosso e secondo il ministro di Stato francese agli affari esteri, Renaud Muselier, per identificare i resti occorrerà fare ricorso all'esame del dna; lo stesso velivolo era stato utilizzato nelle ore precedenti la sciagura per quattro voli (da e per Torino e Venezia) per un totale stimato di almeno 500 passeggeri italiani e solo per un caso le vittime non sono state turisti italiani; la procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per accertare le cause della catastrofe, si chiede di sapere: di quali informazioni il Governo sia in possesso su questa sciagura; se risponda a verità che il vettore precipitato aveva accumulato dal 1992 18.000 ore di volo; quali tour operator italiani operino attualmente con la Flash Airlines; se risponda a verità che l'Ufficio federale svizzero per l'aviazione civile (OFAC) aveva interdetto dall'ottobre 2002 per «gravi mancanze» alle norme di certificazione la Flash Air, che quindi da tale data non poteva più operare in Svizzera; se risponda a verità che in un controllo a sorpresa all'aeroporto di Zurigo-Kloten erano emersi gravi mancanze alle norme di certificazione sullo stesso vettore inabissatosi nel Mar Rosso, con infrazioni alle norme internazionali fondamentali; se risponda a verità che lo stesso vettore aveva dovuto, nel 2002, compiere un atterraggio di emergenza ad Atene con un motore in fiamme, su un volo tra Sharm el Sheikh e Milano, mentre i passeggeri, tutti italiani, erano in preda al terrore, ed a quanto riferito dalla portavoce dell'aeroporto della capitale greca: “Constatammo che il secondo reattore era completamente distrutto. Il disco del reattore era fuori uso“; se le nostre autorità fossero al corrente di queste gravissime circostanze; per quali motivi, nonostante l'incidente di Atene e l'inibizione al volo in Svizzera, tale compagnia continuasse tranquillamente ad operare in Italia e se il Governo non intenda avviare immediatamente una inchiesta sull'operato dell'Enac; quali urgenti provvedimenti il Governo italiano e gli enti competenti intendano adottare al fine di assicurare maggiori condizioni di sicurezza con particolare riferimento ai voli charter e se in futuro intendano avviare tempestivi accertamenti sui vettori di quelle compagnie che siano state interdette da altri organismi del volo civile internazionale. (4-05871)

Risposta scritta Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 166 all'Interrogazione 4-05871 presentata da SCALERA Risposta. In merito alle problematiche evidenziate con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, sono state richieste informazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile il quale ha fatto conoscere che la compagnia egiziana Flash Air, dal giorno dell'incidente a Sharm el Sheikh avvenuto il 3 gennaio 2004, ha sospeso ogni operativo da e per l'Italia. A tal riguardo, l'Ente ha inoltre reso noto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha aperto un procedimento nominando un consulente tecnico per l'acquisizione degli elementi di competenza. Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone



 
Cronologia
martedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la sospensione dei processi nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (c.d. "lodo Schifani"), definendo la sospensione prevista come "generale, automatica e di durata non determinata" ed in contrasto con il principio di eguaglianza e il principio del diritto di difesa previsto dagli art. 2 e 24 della Costituzione (sentenza n. 24 depositata il 20 gennaio 2004).

mercoledì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Gustavo Zagrebelsky è eletto Presidente della Corte costituzionale