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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05911 presentata da BOCO STEFANO (VERDI - L'ULIVO) in data 20/01/2004

Interrogazione a risposta scritta4-05911 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-05911 presentata da STEFANO BOCO martedì 20 gennaio 2004 nella seduta n. 516 BOCO, ZANCAN. Al Ministro dell'interno. Premesso che: presso il territorio del Comune di Lugnacco (Torino) nel corso degli ultimi anni alcuni cittadini, individuando in alcune zone collinari quasi del tutto abbandonate del medesimo Comune un luogo di potenziale rivitalizzazione del territorio, hanno provveduto ad acquistare terreni e ruderi di abitazioni per farne luogo di dimora e di sviluppo; sempre nel corso degli anni sono state ottenute dal Comune le concessioni edilizie necessarie per la ristrutturazione e la edificazione degli edifici, è stato dato corso ai lavori e sono stati determinati, e regolarmente assolti, gli oneri di urbanizzazione a carico dei richiedenti. Per le abitazioni così erette, tra l'altro realizzate con criteri di bioedilizia e dotate di moderne tecnologie per un migliore sfruttamento energetico, viene regolarmente corrisposta l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); al momento degli insediamenti abitativi dei cittadini, questi ultimi si sono presentati presso l'Ufficio di Anagrafe del Comune per formulare la doverosa dichiarazione di nuova residenza e richiedere la iscrizione alla anagrafe della popolazione residente. In particolare dal mese di maggio 2003 al mese di novembre 2003 più di 25 richieste di nuova residenza sono state avanzate; dal momento della richiesta di cambio di residenza ad oggi nessuna risposta nè accertamento è stato effettuato dalle autorità comunali, seppur sollecitate in varie occasioni; secondo le normative vigenti, proprio per evitare conseguenze pregiudizievoli ai privati e per consentire una regolare tenuta della anagrafe, l'Ufficiale di Anagrafe ha termini rigorosi e brevi per gli adempimenti di propria competenza ed in ogni caso trenta giorni per comunicare eventuali dinieghi motivati alla richiesta di iscrizione anagrafica; nel caso del Comune di Lugnacco si sono verificati ritardi e comportamenti dell'Ufficio di Anagrafe quantomeno discutibili e suscettibili di ulteriore approfondimento; non risultano essere state rilasciate, in molti casi, le ricevute di cui all'art.13 del regolamento anagrafico e nella maggior parte dei casi su citati non sembra siano state effettuate le registrazioni entro tre giorni dalla data delle dichiarazioni rese dagli interessati, nè risulta che le dichiarazioni rese dagli interessati siano state tramesse, entro il termine di venti giorni, al Comune di precedente iscrizione anagrafica; nonostante il decorso di trenta giorni dalle dichiarazioni, agli interessati non è stato mai comunicato nulla in merito alla mancata iscrizione all'anagrafe; solo ad alcuni di essi è stata inviata una lettera e solo dopo i primi esposti alla Prefettura di Torino, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo: non ravvisi nel comportamento dell'amministrazione comunale una lesione del diritto, quello di iscrizione anagrafica, che non dovrebbe essere vincolato ad alcuna condizione, se non il presupposto di fatto della dimora abituale; non ravvisi una limitazione della libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale, in palese violazione dell'art. 16 della Carta costituzionale; non ritenga opportuno intervenire nei confronti dell'amministrazione comunale e del Sindaco affiché siano rimossi gli effetti delle eventuali omissioni e dei ritardi che hanno sinora impedito il compimento di precisi atti, dovuti da parte di un ufficiale di Governo, sia sanata l'attuale situazione e sia permessa la regolare iscrizione anagrafica dei cittadini che ne hanno fatto richiesta; non ritenga utile fornire spiegazioni in merito a questo ritardo nella concessione della residenza ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, intravedendosi in questo ritardo da parte del Sindaco e dell'amministrazione comunale un comportamento ad avviso dell'interrogante tale da alterare dolosamente la composizione delle liste elettorali attive in previsione delle imminenti elezioni amministrative comunali. (4-05911)

 
Cronologia
martedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la sospensione dei processi nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (c.d. "lodo Schifani"), definendo la sospensione prevista come "generale, automatica e di durata non determinata" ed in contrasto con il principio di eguaglianza e il principio del diritto di difesa previsto dagli art. 2 e 24 della Costituzione (sentenza n. 24 depositata il 20 gennaio 2004).

mercoledì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Gustavo Zagrebelsky è eletto Presidente della Corte costituzionale