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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05924 presentata da FLORINO MICHELE (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20/01/2004

Interrogazione a risposta scritta4-05924 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-05924 presentata da MICHELE FLORINO martedì 20 gennaio 2004 nella seduta n. 516 FLORINO. Al Ministro dell'interno. Premesso: che l'invasiva presenza della camorra nei centri di potere politico, economico e sociale è stata nel corso dell'ultimo decennio fortemente scalfita dalla Direzione Distrettuale Antimafia diretta dal Procuratore Agostino Cordova; che l'energica opera del dr. Cordova ha messo in luce come i sodalizi criminali, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle commistioni con soggetti inseriti in Organi istituzionali derivanti dall'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini, hanno ottenuto nel tempo il controllo di rilevanti attività economiche, del mercato degli appalti e dei subappalti pubblici; che l'encomiabile impegno profuso nella lotta al crimine dal procuratore Cordova non ha mancato di sottolineare come gli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose esercitate venissero utilizzati mediante reinvestimenti speculativi in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali; che, ad avviso dell'interrogante, a seguito delle sciagurate decisioni adottate a danno del procuratore Cordova e del calo di attenzione da parte degli Organi dello Stato preposti alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'intromissione della camorra nella vita pubblica, si sta generando il convincimento nei clan di poter conquistare progressivamente i centri decisionali della pubblica amministrazione, soprattutto con l'intenzione di appropriarsi di ingenti flussi di denaro impiegato in appalti pubblici; che gli imprenditori collegati alla camorra, colpiti da provvedimenti giudiziari o gravati da inconfutabili indizi di colleganza con la criminalità organizzata, ad avviso dell'interrogante, stanno affinando sempre di più le loro illegali tecniche elusive della normativa antimafia per rimpossessarsi del mercato degli appalti e dei subappalti pubblici spesso, ad avviso dell'interrogante, con la complicità di soggetti pubblici deviati; che per contrastare tale fenomeno il nostro ordinamento giuridico include una legislazione nata per ostacolare sul nascere i tentativi di intromissione della criminalità nelle imprese incaricate di eseguire appalti per conto degli Enti Pubblici. E' una legislazione di prevenzione che è sostanzialmente finalizzata ad impedire che il crimine organizzato eluda la normativa antimafia attraverso sofisticate e diaboliche operazioni societarie e così facendo possa celarsi dietro imprese apparentemente «pulite» assumendone l'amministrazione «di fatto» anche mediante prestanomi, propri familiari, e risultare, quindi, solo apparentemente in possesso dei requisiti per ottenere la certificazione prefettizia antimafia; che tale normativa è stata nel passato efficacemente applicata. Infatti, dalla consultazione del sito Internet http://www.giustizia-amministrativa.it è possibile leggere il contenuto della sentenza del TAR della Campania n. 200310732 del 5/6/2003, con la quale è stata confermata la legittimità del provvedimento antimafia prefettizio che ha dichiarato la società Hotel Guiren interdetta ai fini antimafia per collegamenti indiretti con la criminalità organizzata mediante rapporti di parentela, avendo il coniuge della legale rappresentante della menzionata società avuto rapporti con organizzazioni camorristiche ed essendo stato lo stesso condannato per favoreggiamento di persona colpita da ordine di cattura per il reato ex art. 416/bis ed essendo stato già destinatario di una proposta di sorveglianza antimafia del 1995 (poi oggetto di reiezione) nonché per aver intrattenuto rapporti successivi con elementi della criminalità; che il TAR con la citata sentenza ha statuito che l'informativa prefettizia di prevenzione antimafia «non deve, evidentemente, formarsi su prove certe di infiltrazione, prove che, ove sussistenti, fonderebbero procedimenti penali a carico dei soggetti coinvolti ed altri provvedimenti (di sequestro e confisca dei beni), ma è sufficiente che essa ponga a proprio fondamento elementi volti a dimostrare collegamenti tra impresa e mondo criminale»; che fattispecie analoga a quella della società Hotel Guiren si riscontra nella società E.P. S.p.a., operante nel settore delle forniture pasti e generi alimentari alle Pubbliche amministrazioni, con sede legale in Roma e sede operativa a Napoli, il cui amministratore Salvatore Esposito di Napoli è un componente della stessa famiglia che gestisce l'Hotel Guiren, controindicata ai fini antimafia, ed è nipote di Antonio Esposito, condannato per favoreggiamento di persona colpita da ordine di cattura per il reato ex art. 416-bis, già destinatario di una proposta di sorveglianza antimafia del 1995 (poi oggetto di reiezione) nonché per aver intrattenuto rapporti successivi con elementi della criminalità; che, nonostante, quindi, che la società E.P. s.p.a. di Roma, con sede in via Giuseppe Palombo, 26, con sede operativa a Napoli, in via Terracina, 188, e la società Hotel Guiren siano interessate dalle stesse condizioni di colleganza alla criminalità organizzata, non risulta che la competente Prefettura di Roma abbia emesso il certificato antimafia sfavorevole nei confronti della società E.P. s.p.a., consentendo a quest'ultima, come risulta all'interrogante, di stipulare contratti di fornitura con numerose amministrazioni pubbliche tra le quali, addirittura, anche per la fornitura di pasti ad appartenenti a Forze di Polizia; che, tra l'altro, ad avviso dell'interrogante, l'inaffidabilità della E.P. s.p.a. trova ulteriore riscontro nel grave episodio riportato dal comunicato Ansa del 2 ottobre 2003, nel quale si legge: «Circa trenta chili di carne avariata destinata agli ammalati sono stati sequestrati dai NAS nel corso di controlli nell'ospedale San Paolo di Bari. Il centro di cottura dell'Ospedale è gestito dalla società E.P. spa con sede in Roma, il cui proprietario è di Napoli»; che con la complicità di soggetti istituzionali di recente è stato consentito, in violazione alle leggi vigenti, il rinnovo del contratto alla E.P. s.p.a. senza alcuna gara per la fornitura di pasti alle Forze di Polizia, l'interrogante chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non intenda accertare se i reiterati tentativi di estromettere il dott. Agostino Cordova dalla Procura della Repubblica di Napoli ed il calo di attenzione da parte di Organi di Stato nei confronti del grave e dilagante fenomeno dell'intromissione del crimine organizzato nel tessuto economico-sociale, ad avviso dello scrivente, nella pubblica amministrazione, non siano imputabili ad un'unica regia che opera in posizione esterna o antitetica agli interessi dello Stato; se il Ministro in indirizzo non intenda procedere allo svolgimento di indagini per verificare se la mancata emissione del provvedimento prefettizio antimafia sfavorevole nei confronti della società E.P. s.p.a. non sia imputabile a volontà deviate riconducibili a soggetti eventualmente inseriti in importanti centri decisionali dello Stato che utilizzano lo Stato per trasformare la pubblica amministrazione in luogo privilegiato dell'insediamento e della rappresentanza, diretta o indiretta, degli interessi personali, affaristici e criminali; se non si ritenga che le procedure di affidamento alla società E.P. s.p.a. di appalti di forniture pasti aggiudicati, nonostante le controindicazioni antimafia, da numerose pubbliche amministrazioni sparse su tutto il territorio nazionale e perfino da Uffici di polizia, siano state favorite da forme di condizionamento e di devianze esterne. (4-05924)

 
Cronologia
martedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la sospensione dei processi nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (c.d. "lodo Schifani"), definendo la sospensione prevista come "generale, automatica e di durata non determinata" ed in contrasto con il principio di eguaglianza e il principio del diritto di difesa previsto dagli art. 2 e 24 della Costituzione (sentenza n. 24 depositata il 20 gennaio 2004).

mercoledì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Gustavo Zagrebelsky è eletto Presidente della Corte costituzionale