Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00499 presentata da NOVI EMIDDIO (FORZA ITALIA) in data 21/01/2004
Interpellanza2-00499 Atto Senato Interpellanza 2-00499 presentata da EMIDDIO NOVI mercoledì 21 gennaio 2004 nella seduta n. 518 NOVI, FLORINO. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. Premesso: che l'Avvocatura dello Stato, disertando la decisiva udienza del 09/01/2004 nel corso della quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per l'annullamento della sentenza n. 3903/03 del T.A.R. della Campania, ha di fatto provocato una sentenza favorevole al Sindaco di Portici Leopoldo Spedaliere, che si è visto reintegrare nella sua carica dopo lo scioglimento dell'amministrazione che guidava per inquinamento mafioso; che l'Avvocatura dello Stato è arrivata, ad avviso degli interpellanti, al punto di occultare dolosamente elementi utili per un esito sfavorevole del ricorso nei confronti del Sindaco inquisito per mafia; che dell'inammissibile comportamento dell'Avvocatura dello Stato il primo firmatario della presente interpellanza ha informato la Commissione Antimafia nel corso della seduta di martedì 20 gennaio 2004, e che in tale occasione il Presidente della Commissione ha assicurato che avrebbe chiesto i necessari chiarimenti all'Avvocatura dello Stato; che con decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 2002 gli organi politico-amministrativi (Giunta, Consiglio Comunale e Sindaco) del Comune di Portici (Napoli) sono stati sciolti per accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata emersi a seguito di minuziose indagini sulla vita amministrativa dell'ente locale, condotte da una Commissione antimafia composta dai rappresentanti della Direzione Investigativa Antimafia, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dei funzionari del Provveditorato per le opere pubbliche e Prefettura, che conclusero le loro qualificanti indagini con l'indicazione del condizionamento camorristico della Giunta Spedaliere; che tra le varie vicende cui il primo firmatario della presente interpellanza ha rivolto la sua particolare attenzione figura quella relativa alle commistioni amministrative-criminali del Comune di Portici, fiorente e popoloso centro dell' hinterland napoletano, governato nell'ultimo decennio da una amministrazione retta dal sindaco Leopoldo Spedaliere, plurincriminato per collusione con la criminalità organizzata; che la grave situazione amministrativa in cui versava il Comune di Portici, retto dallo Spedaliere, palesemente condizionata dalla camorra, determinava la doverosa necessità per il primo firmatario della presente interpellanza di intervenire e denunciare con iniziative giudiziarie e parlamentari lo scandaloso e complice silenzio delle istituzioni deputate ad applicare la misura di prevenzione ex art. 15- bis della legge n. 55/90 che, come è noto, interviene già quando «il governo locale è sottoposto al pericolo di anomale interferenze rilevabili da elementi indiziari che ne alterano la capacità di conformare la propria azione ai canoni fondamentali della legalità»; che solo dopo tali denunce si pervenne allo scioglimento di quel civico consesso, decretato con decreto del Presidente della Repubblica del 10/09/2002 ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000; che lo stesso T.A.R. della Campania, I sezione, proprio per la gravità dei fatti accertati e per le loro ricadute negative sull'ordine e la sicurezza pubblica, prontamente respingeva con sentenza n. 3903/2003, il ricorso dello Spedaliere avverso la richiesta di annullamento del citato decreto del Presidente della Repubblica del 10/09/2002; che il disegno dello Spedaliere di far annullare il provvedimento di rigore antimafia ha avuto successo grazie a quella che, ad avviso degli interpellanti, appare come una diserzione dell'Avvocatura dello Stato davanti al Consiglio di Stato. Infatti la V Sezione del Consiglio di Stato ha pubblicato il dispositivo di decisione n. 19 del 09/01/2004 di accoglimento del ricorso per l'annullamento della sentenza n. 3903/03 del T.A.R. della Campania, con la quale era stato respinto il ricorso avverso il provvedimento antimafia di scioglimento del Consiglio comunale di Portici; che tale inquietante decisione appare oltremodo incomprensibile se si considera che gli inconfutabili gravi elementi (art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000) di mafiosità che hanno impregnato l'azione amministrativa delle due legislature dal medesimo rette hanno trovato puntuale riscontro da parte dell'autorità giudiziaria, che recentemente ha incriminato lo stesso Sindaco unitamente ai suoi più stretti collaboratori per truffa e falso ai danni della Pubblica Amministrazione perché accusato di aver effettuato, nella qualità di Sindaco di Portici, l'acquisto di taluni beni immobili, risultati inutilizzabili per finalità pubbliche, per un prezzo pari a circa 16 miliardi delle vecchie lire, a fronte di un valore degli stessi ammontante a poche centinaia di milioni; che la decisione del Consiglio di Stato appare agli interpellanti oltremodo aberrante se si considera che, oltre agli elementi forniti dalla Commissione di accesso, costituita si ripete da ben sei distinti organi investigativi dello Stato e dall'Autorità Giudiziaria, non sono stati ritenuti bastevoli neppure i riscontri di condizionamenti malavitosi emersi in relazione alla procedura antimafia ex art. 145 del decreto legislativo n. 267/2000, avviata recentemente dalla Commissione straordinaria di Portici, di revoca degli atti e dei contratti afferenti rapporti contrattuali instaurati tra Giunta Spedaliere e ditte contigue alla camorra. Ne sono esempio i rapporti della società MA.SA.DA. con la società Cipressi, composta per la quasi totalità da persone affiliate e/o contigue alla criminalità organizzata, ovvero l'affidamento del servizio di gestione dei ticket per i parcheggi ad operatori collegati alle locali consorterie malavitose. Oltre tutto ciò, e nonostante che il Sindaco Spedaliere nelle due legislature avesse sistematicamente posto in essere un'azione amministrativa ad appannaggio dei voleri dei clan dominanti (da cui risulta che ricevesse cocaina e appoggi elettorali), elementi confermati anche dall'Autorità Giudiziaria, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso. Al riguardo è bene rammentare che il dato normativo di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 consente: l'emanazione delle misure risolutive di legge in relazione a circostanze aventi un grado di significatività e concludenza inferiore a quelle che legittimano l'esercizio dell'azione penale o l'adozione delle misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso per la sospensione degli amministratori; l'impiego di una terminologia più ampia e indeterminata, rivelando l'intendimento del legislatore di riferirsi anche a situazioni estranee al campo d'intervento delle norme penali e di prevenzione (cfr. Consiglio Stato, sezione V, 23/06/1999, n. 713); che il codice di procedura civile prevede all'art. 395 che sentenze pronunciate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra oppure se, dopo la sentenza, sono trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, costituitisi nel processo amministrativo di cui in premessa, non intendano chiedere all'Avvocatura Generale dello Stato di attivare l'impugnazione per revocazione, ex art. 395 del codice di procedura civile, dell'aberrante sentenza della V sezione del Consiglio di Stato del 09/01/2004. (2-00499)