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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05932 presentata da SPECCHIA GIUSEPPE (ALLEANZA NAZIONALE) in data 21/01/2004

Interrogazione a risposta scritta4-05932 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-05932 presentata da GIUSEPPE SPECCHIA mercoledì 21 gennaio 2004 nella seduta n. 517 SPECCHIA. Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno. ( Già 3-00492) (4-05932)

Risposta scritta Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 102 all'Interrogazione 4-05932 presentata da SPECCHIA Risposta. La disciplina legislativa del settore bonifica e dei relativi Consorzi rientra nell'ambito della competenza concorrente delle regioni a cui, conseguentemente, è affidata la regolamentazione specifica della materia, nel rispetto dei principi fondamentali rinvenibili nelle leggi statali. Tale situazione ordinamentale, ampiamente illustrata dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 66/1992 e 326/1998, è stata confermata dalla più recente dottrina e dalle prime indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, giacché, in relazione ai contenuti delle attività di bonifica sul territorio, la potestà legislativa deve tuttora ritenersi attribuita, dal vigente art. 117, comma 3, della Costituzione, alla legislazione «concorrente», nell'ambito della materia «governo del territorio». Si fa presente, altresì, che tutte le Regioni hanno già approvato una legge organica sulla bonifica e sui Consorzi e che alcune di esse hanno anche emanato una seconda legge regionale organica dopo l'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione, considerando la materia rientrante nell'ambito della disciplina concorrente. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali è attribuito ai Consorzi, dalla legge statale e regionale, il potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extragricoli ricadenti all'interno dei comprensori di bonifica che traggono vantaggio dalla loro attività. In particolare la Corte di Cassazione, a Sezione Unite, nella sentenza n. 9493 del 23.09.1998, dopo aver attentamente esaminato la propria giurisprudenza e tutte le precedenti decisioni in materia della Corte costituzionale, ha affermato, dissipando qualsiasi dubbio al riguardo, «che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario rientrano nella categoria generale dei tributi». Pertanto, tutti i proprietari degli immobili situati nel comprensorio consortile sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e idrauliche affidate ai Consorzi, nonché alle spese di funzionamento. Si sottolinea infine che nel nostro ordinamento, statale e regionale, il sistema della bonifica è fondato su un fondamentale principio di partecipazione dei privati. Infatti, i Consorzi di bonifica sono qualificati enti pubblici economici di autogoverno, a struttura associativa, in cui i privati non solo amministrano gli enti, ma partecipano anche finanziariamente, essendo poste a loro carico le spese per la gestione delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento. Per quanto concerne la questione sollevata (tributi da riscuotere da parte del Consorzio di Bonifica dell'Arneo in Provincia di Brindisi), sulla base degli elementi forniti dalla città di San Vito dei Normanni, si comunica che la Regione Puglia, in data 7.3.2003, ha approvato la legge regionale n. 4 il cui art. 16, commi 3 e 4, così dispone: comma 3 «I consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1º gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuenza deve avvenire di concerto con i comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di manutenzione del territorio di regimazione delle acque»; comma 4 «In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001, 2002, le iscrizioni al ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate. I medesimi Consorzi provvederanno, eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza previsti dal presente articolo». Anche dopo l'entrata in vigore di detta legge sono state notificate ai cittadini nell'anno 2003 le cartelle esattoriali relative al tributo di bonifica del medesimo anno, in violazione dell'alt. 16 della predetta legge. Il sindaco di San Vito dei Normanni ha invitato il Consorzio di Bonifica dell'Arneo ad ottemperare a tale disposizione di legge. Quest'ultimo ha chiesto al Consorzio Nazionale Esattori di sospendere, con effetto immediato, le cartelle esattoriali relative all'anno 2003 riguardanti i Comuni interessati ed ha invitato gli stessi a far pervenire loro le eventuali osservazioni relative al piano di contribuzione consortile. Il Comune di San Vito dei Normanni, unitamente agli altri Comuni interessati, ha manifestato la volontà di richiedere l'intervento dell'Assessore regionale all'agricoltura e, in caso di necessità, al Ministero delle politiche agricole per una definitiva ed equa soluzione della questione. Il Ministro per gli affari regionali La Loggia



 
Cronologia
martedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la sospensione dei processi nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (c.d. "lodo Schifani"), definendo la sospensione prevista come "generale, automatica e di durata non determinata" ed in contrasto con il principio di eguaglianza e il principio del diritto di difesa previsto dagli art. 2 e 24 della Costituzione (sentenza n. 24 depositata il 20 gennaio 2004).

mercoledì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Gustavo Zagrebelsky è eletto Presidente della Corte costituzionale