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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05942 presentata da PERUZZOTTI LUIGI CARLO MARIA (LEGA PADANA) in data 21/01/2004

Interrogazione a risposta scritta4-05942 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-05942 presentata da LUIGI CARLO MARIA PERUZZOTTI mercoledì 21 gennaio 2004 nella seduta n. 518 PERUZZOTTI. Al Ministro degli affari esteri. Premesso che talune istituzioni dell'Unione europea, in particolare il Parlamento, non riconoscono validità documentale agli atti redatti in conformità dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, si chiede di sapere quali azioni si intenda adottare perché tale norma non venga disattesa dalla burocrazia dell'Unione europea. (4-05942)

Risposta scritta Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 120 all'Interrogazione 4-05942 presentata da PERUZZOTTI Risposta. In relazione al quesito con cui si chiede per quale motivo le istituzioni comunitarie, ed in particolare il Parlamento europeo, non accettano gli atti redatti in conformità all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (si tratta, in sintesi, della cosiddetta «autocertificazione»), si osserva quanto segue. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 precisa che le disposizioni del decreto presidenziale si applicano alla produzione di atti e documenti degli organi della pubblica amministrazione italiana e non di quelli di Istituzioni comunitarie. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 prevede che «Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati, come previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59». Non in tutti gli Stati membri è del resto prevista o disciplinata l'autocertificazione. La pubblica amministrazione italiana può infatti, ove necessario, agevolmente controllare la veridicità delle dichiarazioni fornite nel documento per essa prodotto, cosa che risulta invece molto più complessa per gli uffici delle istituzioni comunitarie. Ad ogni modo, qualora l'onorevole interrogante fornisca maggiori dettagli sull'episodio che è alla base del quesito in esame, il Ministero degli affari esteri è disponibile ad approfondire, per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, la questione presso gli uffici delle istituzioni comunitarie che avrebbero rifiutato l'autocertificazione di un cittadino italiano. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione



 
Cronologia
martedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la sospensione dei processi nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (c.d. "lodo Schifani"), definendo la sospensione prevista come "generale, automatica e di durata non determinata" ed in contrasto con il principio di eguaglianza e il principio del diritto di difesa previsto dagli art. 2 e 24 della Costituzione (sentenza n. 24 depositata il 20 gennaio 2004).

mercoledì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Gustavo Zagrebelsky è eletto Presidente della Corte costituzionale