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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05935 presentata da FABRIS MAURO (MISTO-ALLEANZA POPOLARE UDEUR) in data 21/01/2004

Interrogazione a risposta scritta4-05935 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-05935 presentata da MAURO FABRIS mercoledì 21 gennaio 2004 nella seduta n. 517 FABRIS. Al Ministro dell'economia e delle finanze. Premesso: che l'intera vicenda della Casa di Riposo di Parco Città a Vicenza ha dimostrato che applicare i meccanismi del business in ambito sanitario, ancorché questo avvenga attraverso l'utilizzazione di fondi pubblici (come sottolineato dalle interrogazioni a risposta scritta 4-03828 e 4-05700, presentate rispettivamente l'11 febbraio e il 2 dicembre 2003, alle quali ancora non è stata data risposta), produce gravi distorsioni nell'erogazione di servizi nei confronti dei cittadini più vulnerabili; che, secondo notizie apparse sul quotidiano “Il Giornale di Vicenza“ in data 12 dicembre 2003, l'INAIL, dopo aver risolto definitivamente il contratto di gestione e locazione dell'immobile in questione con la società TARAS, dovrebbe ora stipularne un altro direttamente con l'IPAB; che, con tutta evidenza, tale contratto impegnerebbe l'INAIL a versare nuovi e ulteriori finanziamenti per avviare il piano di ristrutturazione dell'immobile; che, di fatto, sino a questo momento, la struttura destinata alla Casa di Riposo di Parco Città è rimasta priva di un qualsiasi contratto di locazione e gestione; che ad oggi non risulta ancora chiaro quali siano stati i criteri utilizzati per la risoluzione del contratto precedentemente stipulato dall'INAIL con la società TARAS, nonché i motivi della scelta del nuovo contraente pubblico IPAB; che, secondo quanto dichiarato dal Presidente dell'IPAB, Gerardo Meridio, a breve l'INAIL dovrebbe incassare da parte di alcuni creditori privati una fideiussione di circa due milioni di euro da destinare ai lavori di ristrutturazione dell'edificio; che, indipendentemente dal verificarsi o meno dell'incasso di tale fideiussione, con la nuova situazione giuridica che si dovrebbe a determinare di qui a poco risulterebbe molto più facile per l'INAIL rivalutare i meccanismi di accoglienza per gli anziani e chiedere deroghe alla Regione Veneto per realizzare i lavori di ristrutturazione dell'edificio, si chiede di sapere: se questa situazione possa considerarsi compatibile con le finalità normative per le quali l'INAIL avrebbe dovuto effettuare a suo tempo determinati investimenti pubblici, e ciò anche in considerazione del fatto che la Casa di Riposo di Parco Città a Vicenza non è stata mai aperta ai pellegrini (motivo all'origine della procedura di acquisizione da parte dell'INAIL in occasione dell'Anno Santo del 2000) e che nei fatti risulta completamente disattesa la destinazione finale dei fondi riservati dalla legge sul Giubileo alle strutture fuori dal Lazio ricevuti dall'INAIL; se il Ministro in indirizzo non ritenga che vi sia il rischio che l'INAIL, nell'ipotesi in cui non riuscisse a riscuotere la garanzia citata in premessa, possa continuare ad investire soldi pubblici in un “affare“ rispetto al quale è da sempre gravato il sospetto di una clamorosa speculazione immobiliare, come pure denunciato da altre interrogazioni presentate in merito durante la XIII legislatura; se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre in essere tutti gli atti di sua competenza al fine di far luce definitivamente sulla situazione che, inesorabilmente, dovrebbe determinarsi, appurando in particolare come l'INAIL abbia utilizzato nel tempo le proprie risorse secondo le leggi approvate in materia in previsione del Giubileo del 2000 e, ancora, in che modo l'INAIL stia attualmente controllando la bontà del proprio investimento con il nuovo contraente IPAB pure in previsione dei risultati che ne dovrebbero derivare; quali siano i motivi per i quali non sia stata data ancora risposta alle interrogazioni a risposta scritta 4-03828 e 4-05700 presentate rispettivamente l'11 febbraio e il 2 dicembre 2003 richiamate in premessa. (4-05935)

Risposta scritta Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 123 all'Interrogazione 4-05935 presentata da FABRIS Risposta. Con riferimento all'atto parlamentare in oggetto si comunica quanto riferito dall'INAIL, in relazione all'immobile di proprietà della S.p.A. Parco Città, in Vicenza, acquistato ai sensi della legge n. 270 del 1997 ed in attuazione del decreto ministeriale 21 aprile 1998. Nel periodo giubilare il citato fabbricato è stato destinato all'accoglienza dei pellegrini mentre la destinazione successiva, in linea con le previsioni di cui all'articolo 54 della summenzionata legge, è stata contrattualmente prevista in «casa di riposo per anziani autosufficienti»; secondo quanto previsto dal contratto di compravendita stipulato dall'INAIL con la Parco Città S.p.A. quest'ultima, al momento della consegna dell'edificio, ha sottoscritto regolare contratto di locazione. In data 30 novembre 2000, la Parco Città S.p.A. (ora Gamma Tre S.p.A) ha stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la Taras S.a.s., avvalendosi del disposto di cui all'articolo 36 della legge n. 392 del 1978. Pertanto tale Società (che si occupava di assistenza a categorie protette) è succeduta nel contratto di locazione, in assenza di eccezioni da parte dell'INAIL. Successivamente, il Sindaco di Vicenza, con ordinanza del 30 gennaio 2003, disponeva l'immediata cessazione di ogni attività di gestione da parte della Taras S.a.s. affidando alla ASL n. 6 di Vicenza, in via eccezionale e transitoria, l'insieme dei provvedimenti atti a garantire una adeguata assistenza agli ospiti. La Asl n. 6, a sua volta, ha chiesto all'IPAB «Proti-Salvi-Trento» la disponità ad assumere la gestione della struttura. Con decreto del 25 febbraio 2003, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza ha disposto il sequestro penale preventivo dell'immoblle e intimato al legale rappresentante della «Taras S.a.s.» la cessazione immediata della gestione della struttura, nominando custode giudiziario il Presidente dell'IPAB. Sulla vicenda, in sede penale, sono stati aperti due procedimenti, tuttora pendenti, che vedono il responsabile della Taras indiziato del delitto di maltrattamenti continuati ed aggravati, di concorso nel delitto aggravato e continuato di abusivo esercizio di professione medica e di concorso nel delitto aggravato e continuato di abuso di mezzi di contenzione, di responsabilità nella morte di una anziana degente della struttura avvenuta nel novembre del 2001. L'IPAB ha manifestato il proprio interesse a svolgere stabilmente la gestione delle attività sanitarie e socio-sanitarie presso il Centro, al termine del periodo gestionale a carattere transitorio. Tale possibilità, nelle more del sequestro penale, è al vaglio delle competenti Unità regionali dell'INAIL con riguardo alle varie questioni da superare che contemplano, tra l'altro, anche la controversia in atto con la società Parco Città S.p.A. (come detto ora Gamma Tre S.p.A.) per gli inadempimenti degli obblighi contrattuali riferiti alla mancata esecuzione di lavori di adattamento della struttura e per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative. L'Istituto, inoltre, al fine di tutelare i propri interessi ha formalmente notificato la risoluzione di diritto del contratto di locazione sia alla società Parco Città sia alla Taras S.a.s. per le violazioni, omissioni ed inadempienze agli oneri e doveri imposti dal contratto di affitto e con riserva di ogni ulteriore azione di difesa. Attualmente il Centro è ancora gestito dall'IPAB, sulla base dell'ordinanza del Sindaco di Vicenza e del decreto della Procura della Repubblica di Vicenza che ha nominato la stessa IPAB custode giudiziario. L'Istituto persegue, comunque, con il massimo impegno la definizione delle problematiche rimaste aperte, tenuto conto della rilevanza sociale che riveste la realizzazione del Centro stesso. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni



 
Cronologia
martedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la sospensione dei processi nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (c.d. "lodo Schifani"), definendo la sospensione prevista come "generale, automatica e di durata non determinata" ed in contrasto con il principio di eguaglianza e il principio del diritto di difesa previsto dagli art. 2 e 24 della Costituzione (sentenza n. 24 depositata il 20 gennaio 2004).

mercoledì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Gustavo Zagrebelsky è eletto Presidente della Corte costituzionale