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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05936 presentata da TREMATERRA GINO (UNIONE DEMOCRISTIANA E DI CENTRO - UDC) in data 21/01/2004

Interrogazione a risposta scritta4-05936 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-05936 presentata da GINO TREMATERRA mercoledì 21 gennaio 2004 nella seduta n. 517 TREMATERRA. Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Premesso: che la legge 27.12.2002, n.289 (finanziaria per l'anno 2003), all'art.35 - comma 5 - ha stabilito che i docenti dichiarati inidonei alla funzione docente in via temporanea debbano essere sottoposti ad accertamento medico di controllo da effettuarsi ad opera delle commissioni mediche operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze e ha previsto per i docenti inidonei permanentemente la possibilità di transitare nei ruoli dell'Amministrazione Scolastica o di altra Amministrazione Statale o Ente Pubblico; che, qualora ciò non avvenisse, detto personale verrebbe mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o utilizzazione in altri compiti, decorso il quale dovrà procedersi alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti; che, in conseguenza del dettato legislativo sopra citato, il Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca scientifica Dipartimento per i Servizi nel Territorio ha emanato la circolare applicativa n. 231 del 24.1.2003, che ha sortito l'effetto di sottoporre a visita medico collegiale i docenti utilizzati ex art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola; che la predetta circolare ministeriale è stata impugnata davanti al TAR del Lazio, il quale, pronunciandosi nel merito il 7.7.2003 con sentenza depositata il 18.11.2003, ha annullato le disposizioni ministeriali, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave stato di disagio, prostrazione e senso di inutilità in cui versa il personale docente inidoneo alla funzione docente e utilizzato in altri compiti presso l'Amministrazione Centrale e Periferica del Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e presso le Istituzioni Scolastiche, stante la previsione normativa di cui all'art. 35 comma 5 della legge n.289/2002, che penalizza la professionalità acquisita in compiti amministrativi svolti per anni e disperde il notevole patrimonio di specifiche competenze; se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che gli Organi dello Stato preposti non hanno finora reso possibile la mobilità prevista dall'art.35 comma 5 della legge 289/2002 e che tale situazione si ripercuote negativamente sul rendimento del personale interessato e anzi travolge le finalità peculiari della norma stessa; quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare al fine di rendere realmente efficace quanto disposto dalla sentenza del TAR n.10269/2003 ed evitare ulteriori gravi ripercussioni sull'organizzazione del personale docente interessato. (4-05936)

Risposta scritta Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 125 all'Interrogazione 4-05936 presentata da TREMATERRA Risposta. Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa all'applicazione dell'art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002 (finanziaria per l'anno 2003), riguardante il personale scolastico dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti. In particolare, l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per l'esecuzione della sentenza n. 10269/2003, con la quale il TAR del Lazio ha annullato la circolare ministeriale prot. n. 231/Dip/U02 del 24 gennaio 2003, relativa ai previsti accertamenti sanitari nei confronti del personale scolastico interessato. Si comunica in proposito che, in accoglimento dell'appello proposto da questa Amministrazione, il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della decisione del giudice amministrativo di primo grado. Pertanto, per assumere ulteriori determinazioni sulla materia, occorre attendere la decisione del predetto gravame nel merito. Quanto agli effetti della suddetta disposizione sul rapporto di lavoro del personale in argomento ed in particolare per quanto riguarda la possibilità che, prima della scadenza del periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o utilizzazione in altri compiti, il medesimo personale possa essere collocato presso questa o altre amministrazioni pubbliche si fa presente che il Ministero, avendo rilevato alcuni profili di complessità, ha segnalato l'opportunità di un approfondimento congiunto al Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad individuare adeguate soluzioni in ordine alle modalità di attuazione della stessa norma. Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Aprea



 
Cronologia
martedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la sospensione dei processi nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (c.d. "lodo Schifani"), definendo la sospensione prevista come "generale, automatica e di durata non determinata" ed in contrasto con il principio di eguaglianza e il principio del diritto di difesa previsto dagli art. 2 e 24 della Costituzione (sentenza n. 24 depositata il 20 gennaio 2004).

mercoledì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Gustavo Zagrebelsky è eletto Presidente della Corte costituzionale