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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05964 presentata da FABRIS MAURO (MISTO-ALLEANZA POPOLARE UDEUR) in data 22/01/2004

Interrogazione a risposta scritta4-05964 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-05964 presentata da MAURO FABRIS giovedì 22 gennaio 2004 nella seduta n. 520 FABRIS. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Premesso che: l'asse viario della Pedemontana Veneta veniva inserito nel Piano regionale dei trasporti approvato nel febbraio 1990; dopo l'inserimento dell'asse pedemontano nel Piano regionale dei trasporti nel 1990, l'opera venne inclusa anche nell'Accordo-quadro sottoscritto da Governo e Giunta regionale il 1ºagosto 1997; l'asse pedemontano diveniva allora una questione nazionale, una risposta alle esigenze di mobilità della fascia settentrionale delle province di Treviso e Vicenza, ma insieme anche direttrice di scorrimento alternativa alla A4 per i traffici Est-Ovest, interconnettendola con l'autostrada A28 Portogruaro-Conegliano (in via di completamento); in occasione della proroga della concessione alla Autostrada Serenissima Spa si decise di separare la Autostrada Pedemontana Veneta (APV) in due tratte, la prima definita Pedemontana Ovest, di circa 30 chilometri, tra la A4 e la A31, in quanto da considerarsi come bretella di interconnessione tra due autostrade in concessione alla stessa Società, la seconda definita Pedemontana Est, più lunga, tra la A31 e la A27, da intendersi quale vera e propria nuova autostrada da sottoporre dunque a procedure e gara secondo le norme comunitarie; la legge finanziaria del 1999 ha definito le procedure per la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Veneta, concepita quale tratta autostradale di collegamento tra la A4 e la A27, da Montecchio Maggiore (Vicenza) a Spresiano (Treviso), intersecando la A31 tra le uscite di Thiene (Vicenza) e Dueville, impegnando a tal fine 310 milioni di euro; successivamente emergeva un groviglio di veti incrociati, specialmente da parte dei Comuni dell'area bassanese interessati dall'opera; nonostante ciò, venne approvato dai Comuni e dalle Amministrazioni interessate il tracciato contenuto nel progetto Bonifica S.p.a. nel corso di una conferenza di servizi promossa dall'allora Ministro dei lavori pubblici nell'aprile 2001; nella legge finanziaria del 2002 è stato previsto il trasferimento della competenza sulla Autostrada Pedemontana Veneta alla regione Veneto, con conseguente trasferimento da parte dello Stato delle relative risorse finanziarie già stanziate nella legge finanziaria del 1999; il cronoprogramma successivamente stilato dalla regione Veneto prevedeva: presentazione del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale nel settembre 2003, approvazione del progetto preliminare da parte del Cipe nel febbraio 2004, presentazione del progetto definitivo nell'aprile 2004, conclusione dei lavori alla fine del 2007 e, infine, agli inizi del 2008 l'entrata in esercizio; il cronoprogramma, come si è detto, prevedeva entro maggio 2003 l'aggiudicazione della concessione a progettare, costruire e gestire la Superstrada Pedemontana Veneta Spresiano-Dueville; alla gara, entro il termine del 14 gennaio 2003, hanno deciso di concorrere le cordate Astaldi-Vianini-Dragados e Bechtel-Gefip, oltre alla Società Pedemontana Veneta Spa, promotrice del progetto preliminare e del relativo piano finanziario; tale proposta prevedeva la realizzazione di una superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (Spv), a due corsie per ogni senso di marcia oltre alla corsia di emergenza, avente origine sull'autostrada A27 in prossimità di Spresiano (Treviso), per terminare sull'autostrada A31 in prossimità di Dueville (Vicenza), realizzando un asse di 64,4 chilometri e con viabilità di accesso per ulteriori 28,8 chilometri; l'investimento complessivo, come stimato dal promotore, era pari a 946,338 milioni di euro, al netto degli oneri finanziari e dell'Iva; sotto il profilo finanziario, a fronte della possibilità di riscuotere pedaggi lungo una concessione di 40 anni, il promotore stimava la necessità di un contributo pubblico di 490 milioni di euro; si trattava di una previsione eccedente la disponibilità acquisita tramite fondi statali e regionali; i parametri fondamentali, ai fini dell'aggiudicazione della concessione, rispondevano al regime delle tariffe, ai tempi previsti per l'esecuzione, all'importo complessivo dei lavori; dal punto di vista dei finanziamenti statali una tappa fondamentale per la realizzazione della Pedemontana Veneta è stata individuata nello stanziamento statale disposto dal Parlamento con la legge n. 448/98 (legge finanziaria del 1999), per un limite di impegno di 40 miliardi di lire per 15 anni (circa 470 miliardi di lire attualizzati, ovvero 242,77 milioni di euro); in particolare la stessa legge finanziaria del 1999 ha stabilito all'articolo 50, comma 1, lettera g), che a valere sulle risorse citate di cui al punto precedente “la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorità relativamente al tratto dell'autostrada A1 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27“, e ancora che “La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici, nonché il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati»; il periodo finale di tale disposizione, nel punto in cui si afferma che “La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici, nonché il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati», è stato impropriamente utilizzato per passare dalla originaria ipotesi di realizzare un'autostrada nel tratto della Pedemontana Ovest (il tratto autostradale da Montecchio Maggiore sulla A4 a Thiene sulla A31 già parte della concessione autostradale ANAS alla Società Serenissima BS-PD S.p.a.) all'attuale opzione di attrezzare una superstrada a pedaggio, e ciò in quanto la legge finanziaria del 2002 (legge n. 448/2001) stabilisce all'articolo 73, comma 2, che “ Il limite di impegno quindicennale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g) , della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione Veneto“; la legge 24 novembre 2000, n. 340, “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999“, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000, stabilisce all'articolo 21 che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove strade o tratte autostradali a condizione che esse siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143“; lo scorso 31 dicembre 2003 la società Pedemontana Veneta Spa, la cui missione era finora limitata al segmento di Pedemontana compreso tra Dueville (A31) e Spresiano (A27), ha depositato presso la regione Veneto una nuova e diversa proposta per realizzare e gestire l'intero tracciato da Spresiano a Montebello (A4); le principali modifiche contenute nella nuova proposta di Pedemontana Veneta Spa rispetto al progetto originario prevedono: l'interconnessione fra la Pedemontana e la A31 tra i caselli di Thiene e Dueville all'interno di un corridoio urbanistico diverso da quello originario; la galleria di Priabona, sotto le Prealpi vicentine, verrebbe allungata di 6 chilometri e dotata di una struttura a doppia canna; gli svincoli aumentati sino a 14 (Montecchio, Arzignano, Castelgomberto, Malo, Breganze, Mason, Pianezze Marostica Nove, Bassano Ovest, Bassano Est, Cassola Loria, Riese Pio X, Altivole, Montebelluna e Spresiano); l' aggiunta di due aree di servizio, una a Montebelluna e una a Bassano del Grappa, ed un centro di manutenzione dei mezzi con sede della Polizia stradale nella zona di Riese Pio X; le fasce di rispetto corrispondono a 30 metri lato per lato (un'autostrada ne richiederebbe invece 60); la realizzazione dell'intero asse, di lunghezza pari a 95 chilometri, avrebbe così un costo di circa 1,5 miliardi di euro; sulla base del nuovo progetto la Superstrada Pedemontana Veneta dovrebbe entrare in esercizio il 1ºluglio 2011, ma perché questo termine venga rispettato è necessario che la concessione venga affidata entro il 2005 e i cantieri vengano aperti nel 2006. Ciò presuppone che la regione Veneto emetta il bando di gara entro la fine del 2004, una volta acquisito il parere del CIPE; l'articolo 3 del decreto legislativo n.143/94 stabilisce che il Ministro dei lavori Pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete autostradale dello Stato e di quella data in concessione; il comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 340/2000 ha stabilito che l'applicazione delle norme relative alla finanza di progetto si applica anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali siano utilizzabili sistemi di pedaggiamento procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 di cui al punto di cui sopra, considerato che: né il Piano generale dei trasporti né il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete autostradale dello Stato e di quella data in concessione prevedono che il tratto Ovest della Pedemontana Veneta debba essere realizzato attraverso la scelta della soluzione di una superstrada a pedaggio; la programmazione risponde altresì al principio di buon andamento dell'amministrazione consacrato nell'art. 97 della Costituzione e si traduce nella previsione di realizzazione delle opere pubbliche sulla base di una preventiva determinazione degli obiettivi, di una valutazione globale degli interessi coinvolti e delle compatibilità finanziarie; il programma triennale, peraltro, anche avendo riguardo ai contenuti descritti dal comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 340/2000, rappresenta il primo tassello procedimentale per l'attuazione di qualsiasi iniziativa di finanza di progetto, costituendo la base per la realizzazione di tutti gli interventi del triennio, ad eccezione di quelli imposti da eventi imprevedibili o calamitosi o da nuove disposizioni normative, e deve conformarsi agli strumenti programmatori già previsti dalla normativa vigente; il programma si configura quindi come atto obbligatorio, in quanto imposto da una specifica previsione di legge e tendenzialmente vincolante, perché è la legge che stabilisce i casi in cui sia possibile realizzare opere pubbliche non comprese in esso; ad oggi non è stato mai emanato alcun provvedimento normativo, sia di livello statale che regionale, che preveda la realizzazione del tratto Ovest della Pedemontana Veneta attraverso la soluzione della superstrada a pedaggio in deroga ai principi sanciti dalla legge n. 340/2000; la regione Veneto ha annunciato il 12 gennaio 2004 che, rispetto alle previsioni fatte un anno e mezzo fa, in relazione all'avvio dei lavori della Superstrada Pedemontana Veneta si verificherà uno slittamento di sei mesi e che, in particolare per quanto concerne le procedure, entro il 19 gennaio 2004 la Giunta della Regione Veneto avrebbe dato il via all'avviso pubblico con l'invito a presentare entro tre mesi eventuali altri progetti “competitori“ con quello della Pedemontana Veneta S.p.a., si chiede di sapere: alla luce di quanto rilevato nella presente interrogazione, come il Governo giudichi la realizzazione del tratto Ovest della Pedemontana Veneta attraverso la scelta di attrezzare una superstrada a pedaggio; se la procedura annunciata dalla regione Veneto il 12 gennaio 2004 possa considerasi compatibile con le normative nazionale ed europea attualmente in vigore in materia di infrastrutture autostradali e viarie, considerato che non risulta sia mai stato pubblicato un bando per l'individuazione di un promotore per una Superstrada a pagamento tra Montecchio Maggiore sulla A4, Thiene sulla A31 e Spresiano sulla A27; quali saranno gli effetti prodotti dalla eventuale concretizzazione, considerato che il tratto autostradale Ovest della Pedemontana Veneta - ovverosia il tratto autostradale da Montecchio Maggiore sulla A4 a Thiene sulla A31 - è già parte della concessione autostradale ANAS alla Società Serenissima Brescia-Padova Spa; in che termini la concretizzazione della scelta di realizzare una superstrada a pedaggio possa modificare la concessione affidata alla Società Serenissima Brescia-Padova Spa, se è vero che in tale caso la realizzazione del tratto Ovest della Pedemontana Veneta dovrebbe essere assegnato per intero alla regione Veneto; se l'ANAS abbia rinunciato a realizzare il tratto autostradale da Montecchio Maggiore sulla A4 a Thiene sulla A31 in soluzione autostradale e, nel caso, con quale documento l'abbia fatto; se e quando l'Assemblea dei Soci della Società Serenissima Brescia-Padova Spa, e con quale documento, abbia comunicato all'ANAS di rinunciare a voler realizzare il tratto in questione; quali saranno le modifiche alla convenzione attualmente in vigore; se sia stato già emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disponga sul passaggio dalla scelta progettuale di realizzare una bretella autostradale nel tratto della Autostrada Pedemontana Veneta che va da Montecchio Maggiore sulla A4 a Thiene sulla A31, all'attuale opzione di realizzare una superstrada a pedaggio; se, in punto di diritto, tale ultima opzione possa considerarsi valida ed efficace qualora non fosse stato emanato tale provvedimento; in base a quale criterio si possa affermare che in riferimento al tratto Ovest dell'Autostrada Pedemontana Veneta si stia procedendo in base ai principi dettati dalla legge obiettivo, quando l'articolo 1 di tale legge prescrive che l'individuazione delle infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese è operata a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o provincie autonome interessate e inserite, previo parere del Cipe e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti e, con tutta evidenza, la soluzione di attrezzare una superstrada a pedaggio per il tratto Ovest della Pedemontana Veneta non è stata mai individuata; a quale legge ci si richiami per giustificare l'interesse pubblico a realizzare il tratto Ovest della Autostrada Pedemontana Veneta attraverso la soluzione della superstrada a pedaggio; a quale legge ci si richiami per giustificare l'inserimento di tale opera in soluzione di superstrada a pedaggio tra quelle di preminente interesse nazionale; in che modo, e con quale provvedimento, sia stato palesato il pubblico interesse a realizzare il tratto Ovest della Autostrada Pedemontana Veneta in soluzione di superstrada a pedaggio. (4-05964)

Risposta scritta Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 154 all'Interrogazione 4-05964 presentata da FABRIS Risposta. —- In riferimento alle problematiche evidenziate con gli atti ispettivi indicati in oggetto, l'ANAS Spa, interessata al riguardo, ha riferito che le difficoltà insorte, sotto il profilo giurisdizionale, in relazione al tratto est della Pedemontana Veneta, e quelle derivanti dall'azione promossa dai servizi della Commissione europea per il tratto ovest, hanno indotto la Regione Veneto a riconsiderare i due interventi sotto il profilo programmatorio della criticità territoriale dei due collegamenti e della priorità realizzativa. In data 24 ottobre 2003 la Regione Veneto ha sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un'intesa generale quadro che individua le opere che rivestono il carattere di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b) , del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Tra le opere è indicata la Pedemontana Veneta (tratte est ed ovest). Le determinazioni assunte d'intesa fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Veneto e l'inserimento dell'opera in questione nel programma regionale dei trasporti hanno consentito alla Società Pedemontana Veneta Spa, in qualità di proponente, di presentare in data 31 dicembre 2003 alla Regione Veneto una proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 37- bis della legge 109/94 e successive modifiche e finalizzata alla progettazione, realizzazione e gestione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta nella nuova configurazione individuata dalla predetta intesa programmatica e dai documenti programmatori regionali. L'ANAS informa che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2004, prendendo atto della proposta pervenuta ha definito, ai sensi della lettera c) dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale del Veneto n. 15/2002, le modalità di pubblicazione della proposta, con oneri a carico del proponente prevedendo la pubblicazione di specifico avviso a cui la Regione ha adempiuto in data 29 gennaio 2004. L'intero procedimento attivato dalla Regione Veneto si sovrappone, pertanto, alla concessione esistente tra ANAS e Società Brescia-Padova. In considerazione di tutto quanto sopra, l'ANAS fa presente che l'intervento di cui trattasi deve essere stralciato dal piano finanziario con conseguente rivisitazione dello stesso, attività, quest'ultima, già avviata. La società stradale rende noto che il progetto di cui alla convenzione ANAS Società Brescia-Padova prevedeva un'opera con caratteristiche autostradali e non di superstrada a pedaggio, come risulta dal progetto della regione Veneto. L'ANAS evidenzia, infine, che, a seguito delle circostanze suddette, la competenza in ordine alla tratta di cui trattasi è stata trasferita alla Regione Veneto. Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Martinat



 
Cronologia
martedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la sospensione dei processi nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (c.d. "lodo Schifani"), definendo la sospensione prevista come "generale, automatica e di durata non determinata" ed in contrasto con il principio di eguaglianza e il principio del diritto di difesa previsto dagli art. 2 e 24 della Costituzione (sentenza n. 24 depositata il 20 gennaio 2004).

mercoledì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Gustavo Zagrebelsky è eletto Presidente della Corte costituzionale