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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02782 presentata da CORDONI ELENA EMMA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 27/01/2004

Interrogazione a risposta immediata in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02782 presentata da ELENA EMMA CORDONI martedì 27 gennaio 2004 nella seduta n. 413 CORDONI, MANZINI e GUERZONI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: nel 2002 l'Istituto della Previdenza Sociale con circolare n. 32 del 1 o febbraio 2002, stabiliva che fosse possibile la «costituzione della rendita vitalizia ex articolo 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338» anche ai componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare fra cui: 1. minore «collaboratore unità attiva» senza giornate accreditate in quanto non attribuite o attribuite in misura ridotta; 2. minore iscritto negli elenchi come «unità a carico»; 3. minore non iscritto; in linea di principio questa possibilità veniva data a tutti coloro che avendo compiuto il 14 o anno di età e avevano prestato rispettivamente, 104 giornate/lavoro per le donne e giovani e 156 per gli uomini, di lavoro come collaboratore nell'attività dell'azienda agricola per il periodo compreso dal 1957 al 1961 e per i periodi successivi, potevano chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro a fine contributivo; fra la documentazione ammessa per tale riconoscimento ai sensi della circolare n. 32 del 1 o febbraio 2002 vi era la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con la quale l'interessato anche avvalendosi di testimonianze, dichiarava «il suo rapporto di collaborazione, la consistenza e la durata»; nel 2003 con una seconda circolare, la n. 36 del 17 febbraio 2003, sono state apportate modifiche alla precedente soprattutto per quanto attiene alle prove documentali comprovante il periodo e la consistenza della collaborazione in particolare oltre al certificato dello stato di famiglia storico è diventato documento essenziale per quanto riguarda la prova documentale del rapporto di collaborazione ai fini di ammissibilità della costituzione della rendita vitalizia, la certificazione della data certa del rapporto di lavoro unicamente nelle seguenti forme: 1. dichiarazione del Sindaco attestante che dalla consultazione degli archivi riportanti la consistenza del nucleo familiare, per i periodi di riferimento, alla colonna «annotazioni» risultano registrazioni del tipo: agricoltore; contadino; lavoratore della terra; 2. attestazione dell'Ente Utenti Macchine Agricole (UMA) o del Consorzio Agrario ove negli appositi registri risulti la firma del richiedente la costituzione di rendita vitalizia apposta in occasione del prelievo, per conto dell'azienda, di carburante concimi, eccetera; 3. attestazione della ASL dalla quale risulti che il richiedente all'epoca è stato colpito da infortunio durante il lavoro nei campi. La circostanza è registrata, a norma, in appositi registri del Pronto Soccorso; le considerazioni di cui sopra valgono anche per tutte le altre unità che hanno superato il 18 o anno di età; non è più ritenuto ammissibile l'attestazione attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio come prevista dalla precedente circolare: rivestono certificazione di prova certa solo quelle rilasciate da Pubbliche Amministrazioni come sopra indicato, disattendendo quanto previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che recita «costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente T.U.»; con la seconda circolare più restrittiva si crea una ingiusta disparità di trattamento tra chi ha fatto domanda ai sensi della circolare n. 32 del 1 o febbraio 2002 e gli altri. La seconda circolare di fatto esclude a tutti la possibilità di beneficiare della costituzione della rendita vitalizia in quanto la certificazione indicata al precedente punto 1 non può essere rilasciata dai Sindaci, essendo la professione materia non certificabile ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Regolamento Anagrafico; in altre parole non esistono presso gli uffici, se non casualmente, elementi documentali su cui basare la dichiarazione attestante; è comunque ben noto che nel periodo indicato nella circolare, in zone rurali come quelle di montagna, molti erano i giovani che pur non essendo registrati collaboravano attivamente nella conduzione delle aziende agricole dei genitori -: tutto ciò premesso, si intende chiedere al Ministro se non ritenga che tale blocco comporti un'ingiusta disparità di trattamento tra chi ha fatto domanda ai sensi della circolare n. 32 del 1 o febbraio 2002 e gli altri e se non ritenga opportuno, visto il rilevante numero di persone interessate, che venga ripristinato quanto disposto dalla circolare n. 32/2002. (5-02782)





 
Cronologia
martedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la sospensione dei processi nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (c.d. "lodo Schifani"), definendo la sospensione prevista come "generale, automatica e di durata non determinata" ed in contrasto con il principio di eguaglianza e il principio del diritto di difesa previsto dagli art. 2 e 24 della Costituzione (sentenza n. 24 depositata il 20 gennaio 2004).

mercoledì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Gustavo Zagrebelsky è eletto Presidente della Corte costituzionale