Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05976 presentata da THALER AUSSERHOFER HELGA (PER LE AUTONOMIE) in data 27/01/2004
Interrogazione a risposta scritta4-05976 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-05976 presentata da HELGA THALER AUSSERHOFER martedì 27 gennaio 2004 nella seduta n. 521 THALER AUSSERHOFER. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle attività produttive. ( Già 3-01248) (4-05976)
Risposta scritta Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 103 all'Interrogazione 4-05976 presentata da THALER AUSSERHOFER Risposta. Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio viene fissato con un provvedimento del Ministro delle attività produttive emanato, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro il 31 ottobre dellanno precedente a quello a cui si riferisce il diritto. Questa data appare di difficile osservanza tenendo conto che la determinazione del fabbisogno camerale si basa sullanalisi dei dati dellultimo conto consuntivo delle camere di commercio approvato che, generalmente, perviene al competente Ufficio del Ministero con ritardo e, spesso, dopo numerose sollecitazioni. La legge prevede, inoltre, prima dellemanazione del decreto interministeriale, lacquisizione di un parere preventivo dellUnioncamere e delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale ed, infine, la registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti. A causa di questa lunga procedura e nonostante limpegno dellUfficio competente, non si è, purtroppo, mai riusciti a rispettare i termini stabiliti dalla norma. Nel 2003, tuttavia, il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 7 giugno. Se si considera che il versamento delle imposte, senza aggravio di interesse corrispettivo, decorre dal 1º maggio al 20 giugno, si può ritenere che il versamento del diritto annuale poteva ancora essere effettuato in tempo. Rimane, poi, da considerare che dal 21 giugno al 20 luglio il versamento del diritto annuale è gravato di un interesse corrispettivo del 4 per mille che, per un diritto annuale di 80 euro (stabilito per le ditte individuali) è pari allesigua somma di 32 centesimi di euro. La legge n. 212 del 1º agosto 2003 ha, successivamente, previsto che il termine per il versamento del diritto annuale dovuto per lanno 2003 fosse differito al 31 ottobre 2003 senza precisare se si trattava del termine del 20 giugno o del 20 luglio. Il Ministero delle attività produttive ha quindi ritenuto opportuno emanare la circolare n. 3565/C individuando il termine del 20 luglio come quello il cui differimento comportava meno disagio per le imprese e che, soprattutto, tutelava quelle imprese che, dopo il 20.6.2003, avessero provveduto a versare il diritto annuale con il pagamento dellinteresse corrispettivo del 4 per mille. Così facendo, e disponendo che nel periodo 20 luglio-31 ottobre il diritto annuale doveva essere versato con linteresse corrispettivo, si è posta una condizione di parità fra tutte le imprese. Il termine del 20 luglio è stato individuato dal Ministero anche nella considerazione che lintento del legislatore fosse quello di voler differire lultimo termine utile per il pagamento del diritto annuale senza aggravio di sanzioni. Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci