Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05967 presentata da FASOLINO GAETANO (FORZA ITALIA) in data 27/01/2004
Interrogazione a risposta scritta4-05967 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-05967 presentata da GAETANO FASOLINO martedì 27 gennaio 2004 nella seduta n. 521 FASOLINO. Ai Ministri della salute e dell'interno. Premesso: che in provincia di Salerno opera, in regime di accreditamento provvisorio con la ASL SA/3, la S.a.s. Stabile Ettore, di Stabile C.&C., svolgendo attività sanitaria nel Comune di Polla, ove eroga prestazioni di diagnostica radiologica; che i requisiti minimi delle strutture provvisoriamente accreditate sono disciplinati dalle delibere di giunta n. 3958/01 e n. 7301/01 della regione Campania; che la dott.ssa Anna Maria De Luca, Direttrice responsabile del Centro, ha redatto un Manuale delle procedure diagnostiche, in cui sono descritte sia la preparazione del paziente sia le modalità di esecuzione di alcuni esami da parte del tecnico sanitario di radiologia medica (T.S.R.M.); che durante l'ispezione, effettuata in data 3 dicembre 2003 alle ore 11,15, da parte della ASL SA/3, per la verifica della sussistenza dei requisiti minimi, si evidenzia che il TSRM stava effettuando un esame RX del rachide in toto ad una bambina in assenza del medico radiologo responsabile; che dal verbale della commissione della ASL SA/3 , redatto il medesimo giorno 3 dicembre 2003, alle ore 12,15, risulta che sono state ottemperate tutte le prescrizioni relative ai requisiti minimi organizzativi e tecnologici (impartite con nota n. 9709/DP del 04.08.2003) ad eccezione della presenza del medico radiologo durante l'attività sanitaria del presidio; che, sulla scorta di quanto emerso dal predetto verbale, il dott. Giuseppe Di Fluri, responsabile del Dipartimento di prevenzione della ASL SA/3, ha chiesto al Sindaco di Polla la sospensione dell'attività dello Studio Radiologico Stabile Ettore e contemporaneamente ha inviato comunicazione al Direttore Generale della ASL SA/3, che ha provveduto in via cautelare alla sospensione dell'accreditamento provvisorio; considerato che la disciplina professionale del TSRM è sufficientemente delineata dall'art. 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, dal decreto ministeriale 26/09/1994, n. 746, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09/01/1995, n0 6, dalla legge 26 febbraio 1999, n0 42, dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 02/04/2001, l'interrogante chiede di sapere: se si ritenga possibile che una delibera della giunta regionale disattenda totalmente una legge dello Stato; se i Ministri in indirizzo non ravvisino un'incongruenza tra la citata delibera della giunta regionale della Campania n. 7301/01 ed i citati decreti e leggi, che regolamentano l'attività professionale dei TSRM e che consentono loro di eseguire prestazioni di urgenza non contrastografiche dalle ore 20,00 alle ore 8,00 in assenza del medico radiologo ospedaliero, che risulta reperibile per le attività più qualificate. (4-05967)