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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01054 presentata da GIANNI ALFONSO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 02/02/2004

Interpellanza Atto Camera Interpellanza 2-01054 presentata da ALFONSO GIANNI lunedì 2 febbraio 2004 nella seduta n. 416 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che: il gruppo Sitcom, tramite la Sitcom Spa, Società italiana comunicazione Spa con sede in Roma via Tiburtina 924, e le sue società controllate o controllanti sia in Italia che in Lussemburgo, esercita l'attività editoriale e di produzione di contenuti televisivi - producendo in proprio i canali televisivi tematici denominati INN e Marcopolo (entrambi diffusi dalla piattaforma satellitare Telepiù con un contratto sulle frees da abbonamenti ed un minimo garantito sino al 1 o agosto 2003 data che segna il passaggio alla nuova piattaforma Sky solo del canale televisivo Marcopolo e la chiusura definitiva del canale televisivo INN) e di altri tre canali diffusi in chiaro dai satelliti Eutelsat: Alice, Leonardo e Nuvolari; Telepiù e i canali INN e Marcopolo erano tali da garantire un attivo alle omonime società produttrici controllate dalla Holding Lussemburghese attraverso la Sitcom Spa, fornendo riserve finanziarie tali da garantire il mantenimento operativo degli altri tre canali diffusi in chiaro, Alice, Leonardo e Nuvolari e prodotti in Italia dalle omonime società controllate dalla Sitcom Spa e dalle società collegate o controllanti di diritto Lussemburghese titolari di concessioni Governative per i medesimi canali televisivi satellitari; la quota sociale di maggioranza della Sitcom - Societa Italiana Comunicazione Spa era, al momento della costituzione a sua volta controllata dalla società di diritto Lussemburghese Sitcom Holding S.A. controllata al 50 per cento dalla LT Holdings S.A. di Valter La Tona e al 50 per cento dalla Sanderlux S.A. di Giancarlo Innocenzi, attuale Sottosegretario di Stato del Governo italiano al Ministero delle Comunicazioni, entrambe con sede nel Gran Ducato del Lussemburgo; nel periodo gennaio-dicembre 2001 il Gruppo Sitcom continua la sua espansione sino a raggiungere le 230 unità lavorative circa tra dipendenti e collaboratori dislocate sulle sedi di Roma, Milano e Lussemburgo; in data 9 maggio 2002 il Gruppo Sitcom, nell'insieme delle sue società Marcopolo Spa, Inn Spa, Alice Spa, Nuvolari Spa, Leonardo Spa, Sitcom Multimedia Spa, Sitcom Editore Srl, DAD Digital Advertising Spa, Dad Digital Advertising Roma Spa), siglava un verbale di accordo con le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UILcom-UIL ed in data 29 maggio 2002 un verbale analogo veniva siglato da Gruppo Sitcom (INN SPA) con la F.N.S.I.; entrambe i verbali prevedevano una riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti nella misura massima del 40 per cento ed era, con riferimento alla legge 236 del 1993, dava l'avvio delle procedure di integrazione salariale con contratto di solidarietà di tipo difensivo tra Azienda e lavoratori, onde evitare il licenziamento degli stessi stabilendo alla data del 1 o giugno 2002 l'inizio della solidarietà; in data 22 maggio 2002 il Gruppo Sitcom inoltrava domanda di accesso ai benefici di cui all'articolo 5 comma 5 della legge n. 236 del 1993 al ministero del lavoro e delle politiche sociali; il gruppo Sitcom comunicava in data 18 giugno 2002, con lettera retrodatata al 30 maggio 2002 a tutto il personale dipendente e collaboratore, l'applicazione del contratto di solidarietà a valere dal 1 o giugno 2002, applicandolo indifferentemente a tutto il personale, ivi compresi i dipendenti in malattia, i lavoratori in contratto di formazione e i lavoratori non iscritti ad alcuna delle Organizzazioni Sindacali che avevano sottoscritto l'ipotesi di accordo, senza allegare alla stessa comunicazione copia del contratto di solidarietà e i relativi allegati, per la espressa accettazione individuale della temporanea modifica del contratto di lavoro individuale stipulato tra azienda e lavoratore all'atto dell'assunzione; nel mese di giugno 2002 il gruppo Sitcom, che aveva in essere il contratto di solidarietà applicato indistintamente a tutte le società del Gruppo e ai singoli comparti operativi, procedeva all'assunzione di personale interinale attraverso la società Adecco, in violazione delle norme vigenti in materia di lavoro interinale, mentre al contempo spingeva, con comportamenti in palese contrasto con lo Statuto molti dei lavoratori alle dimissioni spesso indotte anche dal mancato e reiterato pagamento delle retribuzioni maturate; sin dalle retribuzioni del mese di giugno 2002, le singole società del Gruppo Sitcom hanno operato una trattenuta sulle buste paga dei dipendenti pari alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro prevista per ogni dipendente calcolata sul lordo della retribuzione senza peraltro specificare il titolo della trattenuta nel cedolino di retribuzione (tale specifica è stata poi esplicitata solo a partire dalla busta paga del maggio 2003) e operando tale trattenuta sul lordo busta paga e non sulla paga base, al netto delle trattenute previdenziali; il 23 settembre 2002 il ministero del lavoro e delle politiche sociali-direzione generale degli Ammortizzatori socia1i e degli incentivi alla occupazione-divisione III o emanava un decreto di concessione per un contributo complessivo di euro 547.264,56 in favore del gruppo Sitcom con sede in via Tiburtina 924 in Roma, quale stanziamento in favore del contratto di solidarietà siglato tra il gruppo Sitcom e i lavoratori, specificando che tale contributo deve essere ripartito al 50 per cento tra l'azienda e i 139 lavoratori interessati alla riduzione di orario; il citato decreto ministeriale veniva registrato dal ministero dell'economia e finanze con il n. 1277 del 21 ottobre 2002; nel periodo da gennaio 2003 a luglio 2003 la Sitcom Spa percepiva sulla base di una transazione a chiusura della causa pendente presso il Tribunale di Roma contro Telecom Italia Spa, una somma di circa quattro milioni di euro per l'uso del nome «Alice» da parte di Telecom Italia per la commercializzazione del servizio ADSL; nel periodo giugno-luglio 2003 la Sitcom Spa siglava un accordo commerciale con la nuova piattaforma satellitare Sky (derivante dalla fusione Stream e Telepiù) per la fornitura in esclusiva dei canali televisivi Marcopolo, Alice, Nuvolari e Leonardo per un importo di 9 milioni di euro all'anno per sette anni procedendo alla chiusura del canale televisivo INN, procedendo al licenziamento in tronco e senza preavviso di tutti i dipendenti della INN Spa pur essendo gli stessi sottoposti a contratto di solidarietà; nel medesimo periodo la Nuvolari Spa licenziava in tronco e senza preavviso alcuni dipendenti che precedentemente (gennaio 2003) erano stati spostati, contrariamente alla loro volontà, dalla INN Spa alla Nuvolari Spa; in data 15 settembre 2003 alcuni ex dipendenti del gruppo Sitcom ed in particolare coloro che sono stati licenziati senza preavviso alla data del 31 luglio 2003 hanno presentato circostanziata denuncia presso l'Ispettorato del Lavoro di Roma, in base alla quale in data 1 o ottobre 2003 i funzionari dell'ispettorato hanno correttamente avviato un'ispezione presso la sede del Gruppo Sitcom di Via Tiburtina 924 in Roma, rilevando numerose irregolarità in ordine all'applicazione del contratto di solidarietà ed in particolare che nel periodo successivo alla data del 1 o giugno 2002 sono state effettuate numerose nuove assunzioni e licenziamenti, in violazione degli accordi sindacali e del contratto di solidarietà stesso; durante un colloquio informale tra i presentatori della denuncia del 15 settembre 2003 e gli ispettori, questi ultimi gli hanno comunicato che dalle rilevazioni effettuate e dai controlli cartacei della documentazione ricevuta dal Gruppo Sitcom si notava una incongruenza tra i cedolini di timbratura delle presenze dei dipendenti consegnati ai fini del calcolo del contributo di solidarietà dovuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Gruppo Sitcom e gli orari di lavoro contestati ai dipendenti licenziati in tronco. Altresì gli ispettori hanno evidenziato come alcuni dipendenti licenziati in modo strumentale e pretestuoso dal Gruppo Sitcom siano invece risultati dimissionari nelle comunicazioni effettuate dal Gruppo Sitcom agli Ispettori, ed ancora come dipendenti posti in solidarietà siano poi stati sostituiti da altri nominativi non ricompresi nell'elenco dei 139 di cui al decreto ministeriale 1277 del 21 ottobre 2002, o ancora di come il contributo di solidarietà sia stato richiesto dal Gruppo Sitcom per dipendenti il cui periodo di malattia era iniziato precedentemente al 1 o giugno 2002 o posti in ferie; a seguito degli accertamenti del 1 o ottobre 2003 il gruppo Sitcom disponeva la sospensione al 31 ottobre 2003 del contratto di solidarietà e ne dava comunicazione ai competenti uffici Ministeriali; taluni lavoratori hanno denunciato che alla data odierna il gruppo Sitcom, pur avendo operato mensilmente sin dal giugno 2002 la trattenuta sulle retribuzioni dei dipendenti per il contratto di solidarietà, non avrebbe mai provveduto al rimborso del dovuto agli stessi -: sulla base di quali procedure e di quali atti, siano state effettuate da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali preposti al controllo degli strumenti di sostegno alla occupazione, le opportune valutazioni atte a verificare lo stato di crisi aziendale presentato dal Gruppo Sitcom per accedere ai benefici di cui all'articolo 5 comma 5 della legge 236 del 1993; sulla base di quali norme e motivazioni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto di concedere con proprio decreto un contributo ad un soggetto operante sul territorio italiano, giuridicamente inesistente essendo il gruppo Sitcom solo la denominazione commerciale di una serie di aziende controllate da una holding di diritto lussemburghese; se non intenda il Ministro del lavoro e delle politiche sociali revocare con effetto immediato, anche a seguito dei risultati accertati sulla base dell'ispezione attuata dai funzionari dell'ispettorato del lavoro in data 1 o ottobre 2003 presso la sede del gruppo Sitcom, le agevolazioni concesse di cui al citato decreto Ministeriale del 23 settembre 2002 registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze con n. 1277 del 21 ottobre 2002, e di conseguenza quali azioni intenda adottare per recuperare all'erario italiano le somme eventualmente già erogate al gruppo Sitcom; se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non intenda avviare ogni azione, anche presso le competenti sedi giudiziarie, volta ad accertare l'eventuale violazione delle norme in vigore per la fruizione dei contributi di cui alla legge n. 236 del 1993 da parte delle aziende gruppo Sitcom con sede in Italia ed in Lussemburgo, volta anche a tutelare i diritti dei lavoratori ingiustamente assoggettati agli obblighi del contratto di solidarietà da parte del gruppo Sitcom, anche ai fini di riparare al danno economico subito a causa delle trattenute già operate dal gruppo Sitcom a valere sulle retribuzioni mensili sin dal giugno 2002. (2-01054)«Alfonso Gianni, Deiana».

 
Cronologia
mercoledì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Gustavo Zagrebelsky è eletto Presidente della Corte costituzionale

martedì 10 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (AC 47-B), approvata dal Senato l'11 dicembre 2003 (legge 19 febbraio 2004, n. 40).