Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00047-B/003 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO-VERDI-L'ULIVO) in data 10/02/2004
Ordine del Giorno 9/47-B/3 Atto Camera Ordine del Giorno 9/47-B/3 presentato da ALFONSO PECORARO SCANIO martedì 10 febbraio 2004 nella seduta n. 421 La Camera, premesso che: il comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento in esame dispone che la volontà di entrambi i soggetti della coppia di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita debba essere espressa per iscritto, e può essere revocata da ciascuno dei soggetti fino al momento della fecondazione dell'ovulo; la conseguenza di questa disposizione è che, una volta che l'ovocita è stato fecondato, la coppia non può più sottrarsi al trasferimento dell'embrione; detto trasferimento diviene dunque di fatto obbligatorio, ponendosi in contrasto con quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione, il quale, al secondo comma, dispone che «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» e la previsione dell'articolo 6 della proposta di legge in esame realizza indiscutibilmente una fattispecie di trattamento sanitario obbligatorio in contrasto con quanto disposto dalla Costituzione, impegna il Governo a monitorare l'effettiva attuazione dell'articolo 6, comma 3, nella parte in cui si prevede che la revocabilità del consenso a sottoporsi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia possibile solo fino al momento della fecondazione dell'ovulo, verificando che non vi siano obblighi di attuazione coercitiva di impianto dell'embrione, anche successivamente alla fecondazione dell'ovulo. 9/47-B/ 3 . Pecoraro Scanio, Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.