Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02900 presentata da PINZA ROBERTO (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 24/02/2004
Interrogazione a risposta immediata in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02900 presentata da ROBERTO PINZA martedì 24 febbraio 2004 nella seduta n. 427 PINZA, ROSATO e DAMIANI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 283 del 31 ottobre 2003, nell'allegato 2.8, diversifica il trattamento normativo dei carburanti agevolati per la provincia di Trieste e dei 25 comuni della provincia di Udine rispetto a quello vigente per la provincia di Gorizia; tale differenziazione crea una inaccettabile disparità di trattamento fra le due zone tra loro confinanti e geograficamente omogenee, in quanto la legge istitutiva della zona franca di Gorizia del 1945 è tuttora vigente, ed a questa richiama la norma che ha esteso l'agevolazione a Trieste ed ai 25 comuni della provincia di Udine. Infatti, il provvedimento testualmente recita: «I regimi agevolati della zona franca di Gorizia sono estesi alla provincia di Trieste e ad alcuni comuni della provincia di Udine». Con la legge n. 17 del 1992 la provincia di Trieste pertanto ha ottenuto tale agevolazione per le identiche motivazioni che hanno portato alla concessione della zona franca di Gorizia. L'unica differenza consiste nei tempi di emanazione dei provvedimenti, in quanto nel 1945, quando il provvedimento fu emanato per la provincia di Gorizia, Trieste non era stata ancora ricongiunta all'Italia; l'applicazione di tale direttiva nelle province di Trieste e Udine toglierebbe di fatto qualsiasi vantaggio di prezzo ai carburanti agevolati, rendendo inutile il provvedimento; la diversa impostazione normativa riconosciuta dalla Commissione europea fu a suo tempo giustificata per la diversa durata del provvedimento, ma non trova conferma nella decisione del Consiglio europeo del 19 ottobre 1992; la proroga voluta dal Parlamento italiano «fino al momento del riordino della legge della zona franca di Gorizia» trasmessa alla Commissione europea dall'allora ministro Gallo con lettera del 13 novembre, non fu mai recepita dalla Commissione, e nelle successive decisioni del Consiglio, come pure la lettera del ministro Visco del 24 luglio 1998; la procedura di allineamento tra le due normative per un contingente totalmente esente non è quindi mai stata recepita dagli organismi comunitari; il 3 luglio 1998, rispondendo ad un'interrogazione al Parlamento europeo presentata dall'On. Luigi Calligaris, il Commissario europeo Monti chiariva che la direttiva 97/425/CE del Consiglio del 30 giugno 1997 è stata rinnovata con la direttiva 2003/96/CE il cui primo comma si limitava «a classificare le deroghe esistenti in varie categorie a seconda delle condizioni stabilite dall'autorizzazione originaria» e proseguiva chiarendo che le diversità stanno unicamente nella scadenza del provvedimento e non quindi nella misura dell'accisa; la Commissione europea ha presentato alla fine di gennaio 2004 una proposta di modifica della direttiva sulla tassazione dell'energia per i paesi in via di adesione, offrendo un'utile occasione per ridiscutere il provvedimento adottato ai danni della provincia di Trieste e di Udine -: quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per mantenere il regime agevolato della benzina nella provincia di Trieste e nei 25 comuni della provincia di Udine, tenendo conto che in caso di perdita dell'agevolazione vi sarebbe un maggiore esborso di circa 25 milioni di euro per gli automobilisti triestini, con una perdita di potere di acquisto di circa 400 euro annui per queste famiglie e, inoltre, mancati introiti camerali di circa 5 milioni di euro a sostegno dell'economia provinciale e la perdita di circa 50 posti di lavoro presso le aziende speciali del C.C.I.A. (5-02900)