Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02922 presentata da BENVENUTO GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 26/02/2004
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02922 presentata da GIORGIO BENVENUTO giovedì 26 febbraio 2004 nella seduta n. 429 BENVENUTO, LETTIERI, PISTONE, GRANDI, OLIVIERI e FLUVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: in esecuzione di atti normativi comunitari è stato adottato, ai sensi del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, e del decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 456, il Regolamento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri, rivolto tanto ai singoli intermediari quanto al già esistente Ombudsman bancario; in particolare l'articolo 4 del predetto regolamento stabilisce che è costituita presso l' Ombudsman bancario una sezione speciale competente per i bonifici transfrontalieri, formata da un presidente nominato dalla Banca d'Italia e da altri quattro componenti nominati, due di iniziativa e due su designazione rispettivamente dei consumatori e delle imprese, dal presidente dell'Associazione bancaria italiana; Altroconsumo segnala che ancora in data recente, il 16 dicembre 2003, il presidente dell' Ombudsman bancario ha risposto ad un consumatore che il ricorso contro il costo di un bonifico transfrontaliero non poteva essere esaminato dall'apposita sezione speciale, in quanto - pur essendo stato lui stesso nominato dalla Banca d'Italia fin dal luglio 2002 - mancavano ancora tre dei componenti nominati dall'Abi; tale inadempimento, in ogni caso inspiegabile, risulta tanto più penalizzante in un momento di contenziosi economici vari fra il sistema degli intermediari (banche, imprese di investimento, eccetera) e la clientela privata; l'armonizzazione comunitaria in materia di trattamento dei bonifici transfrontalieri è sempre stata considerata fra i pilastri del mercato unico bancario e finanziario -: se sia a conoscenza dei motivi per i quali non sia finora intervenuto presso l'Associazione bancaria italiana affinché sia completata e resa così operativa a protezione dei consumatori, la sezione speciale bonifici transfrontalieri dell' Ombudsman bancario. (5-02922)