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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02936 presentata da COLASIO ANDREA (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 03/03/2004

Interrogazione a risposta immediata in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02936 presentata da ANDREA COLASIO mercoledì 3 marzo 2004 nella seduta n. 432 COLASIO e REALACCI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 59 del Codice dei beni culturali e paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 testo unico dei beni culturali stabilisce che ogni compravendita che abbia ad oggetto un immobile soggetto alle norme di tutela del codice stesso, e perciò oggetto di vincolo culturale storico architettonico, deve essere denunciata al Ministero delle attività culturali: il Ministero, la regione, la provincia o il comune hanno così facoltà di acquistare i beni culturali alienati al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione; con il decreto 30 novembre 2001, in attuazione del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto il trasferimento alla società di cartolarizzazione degli immobili pubblici s.p.a. (SCIP) di parte dei beni immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio, l'immissione della società di cartolarizzazione nel possesso giuridico dei beni immobili trasferiti, nonché la gestione degli stessi. La SCIP S.P.A, attraverso società advisor, ha promosso le aste per la dismissione degli immobili degli enti previdenziali non singolarmente ma per lotti aggregati del valore medio di 50.000.000 di euro consentendo pertanto la partecipazione solo di grandi investitori; all'interno di questi lotti sono stati collocati anche immobili vincolati per i quali in caso di normale compravendita sarebbero state applicabili le norme del suddetto codice precedentemente richiamate. Tuttavia l'articolo 3, comma 17, del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in particolare prevede che: «Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e può essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte delle società. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal precitato codice, né a quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi; ciò stabilisce da un lato l'inapplicabilità del diritto di prelazione nel passaggio dagli enti previdenziali alla società di cartolarizzazione, dall'altro lo fa risorgere nelle successive rivendite ovvero quando la società pubblica trasferisce ai privati a seguito dell'esperimento delle aste. Con il divieto per lo Stato, per gli enti territoriali e per gli altri enti pubblici di rendersi acquirenti degli immobili oggetto del processo di cartolarizzazione si vuol evitare di far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, con una sola eccezione che il divieto non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi; accade ora che un immobile già di proprietà INPS, soggetto ad un vincolo, sia stato inserito in un lotto aggregato e posto varie volte all'asta da parte della SCIP. L'immobile si trova nel centro del comune di San Giuliano Terme in adiacenza al palazzo municipale e per questo il comune da tempo segue le vicende relative alla sua dismissione. Il comune di San Giuliano Terme già in fase d'asta aveva infatti manifestato l'intenzione di esercitare la prelazione al fine di destinare l'immobile a sede degli uffici comunali; il lotto aggregato è stato aggiudicato alla Finleonardo spa di Milano ed il contratto è stato rogato il 24 dicembre 2003. Il contratto è tuttavia sospensivamente condizionato al mancato esercizio nel termine di due mesi dalla denuncia del diritto di prelazione con particolare riferimento ai beni posti nel comune di San Giuliano Terme e nel comune di L'Aquila in quanto vincolati. Per detta ragione il notaio a fatto regolare denuncia, nel nostro caso alla soprintendenza di Pisa in data 7 gennaio 2004; la Soprintendenza regionale di Firenze con nota in data 13 gennaio 2003, a firma del Soprintendente Regionale, ha invitato il Presidente della provincia di Pisa ed il Sindaco di San Giuliano Terme, ove intenzionati, a proporre la prelazione ai sensi dell'articolo 61 del testo unico. Con deliberazione del 4 febbraio 2004 il consiglio comunale di San Giuliano Terme, all'unanimità, dichiarava di voler proporre la prelazione. Nella stessa seduta con l'approvazione del bilancio di previsione 2004 il consiglio comunale stanziava le somme necessarie all'acquisto del bene. Il 10 febbraio veniva trasmessa alla soprintendenza regionale tutta la documentazione da questa richiesta per l'emanazione da parte del Ministro del decreto di prelazione; il terzo servizio del Ministero per i beni e le attività culturali, competente alla redazione del decreto ministeriale, sarebbe intervenuto sospendendo il procedimento di prelazione degli immobili di San Giuliano Terme e quello relativo al Cinema Massimo dell'Aquila, trasmettendo le relative pratiche al servizio affari legislativi al fine di verificare l'effettiva esistenza in capo ai comuni del diritto di prelazione. Il termine dei due mesi è prossimo (7 marzo per San Giuliano Terme e 8 marzo per l'Aquila) e ogni giorno di ritardo nell'emanazione del decreto può vanificare l'intero procedimento; preso atto positivamente del buon esito della vicenda concernente l'esercizio del diritto di prelazione relativo ai comuni di cui all'interrogazione -: se si sia proceduto ad un monitoraggio dei casi simili che si sono verificati nel paese, ovvero quante siano state le richieste di esercizio del diritto di prelazione da parte di amministrazioni pubbliche, nonché quale sia l'orientamento in merito da parte del Ministero e infine come si intende operare per definire procedure e tempi di esercizio del diritto di prelazione che non siano preclusivi di tale diritto e che mettano le amministrazioni pubbliche nelle condizioni ottimali per ottemperare alle correlate procedure economico-finanziarie. (5-02936)





 
Cronologia
lunedì 16 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 328 voti favorevoli e 230 contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge AC 4645 di conversione del D.L. 24 dicembre 2003, n. 352, Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249.

giovedì 11 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A Madrid dieci zaini carichi di esplosivo vengono fatti esplodere su quattro treni locali in quattro stazioni diverse della capitale spagnola. I morti sono 191 e oltre duemila i feriti. Gli attentati inizialmente attribuiti dal premier Aznar all'ETA, saranno rivendicati da al-Qaeda, la rete terroristica di Osama bin Laden.