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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00075 presentata da LAVAGNINI ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 17/03/2004

Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00075 presentata da ROBERTO LAVAGNINI mercoledì 17 marzo 2004 pubblicata nel bollettino n. 461 La IV Commissione, premesso che: con la legge 30 dicembre 2002 n. 295, «disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle forze armate con quello delle forze di polizia», allo scopo di sanare la situazione di disallineamento economico esistente tra gli Ufficiali si è stabilito che anche agli ufficiali delle forze armate, così come previsto per quelli delle forze di polizia, al raggiungimento dei 15 e 25 anni di servizio prestati senza demerito, dovesse essere corrisposto il trattamento economico rispettivamente del colonnello e del generale di brigata; nella legge medesima, al fine di dare applicazione al decreto-legge 6 settembre 2002 n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione, è stata inserita una formulazione della clausola di salvaguardia che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove se ne verifichino le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali previsti e che agli ufficiali che maturino il diritto al conseguimento dei benefici recati dalla legge stessa con decorrenza successiva a quella del decreto i benefici medesimi si applichino ai fini economici, dal 1 o gennaio successivo; il ministero della difesa, in fase applicativa, riscontrando un onere superiore agli stanziamenti recati, ha provveduto finora ad erogare al personale che ha maturato il diritto alla retribuzione solo delle anticipazioni, senza disporre per alcuno la attribuzione a regime dei benefici medesimi; nonostante sia ormai trascorso più di un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima il ministero della difesa non ha provveduto né ha promosso l'emanazione del decreto interministeriale economia e finanze/difesa previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge né risulta abbia prospettato l'urgenza di provvedere al rifinanziamento della legge in questione; per effetto di tale comportamento gli ufficiali delle forze armate, che dopo oltre 20 anni di disallineamenti rispetto ai loro omologhi delle forze di polizia avevano finalmente raggiunto l'auspicato allineamento retributivo, pur se beneficiari di una legge dello Stato, di fatto si trovano a non vedersi corrispondere l'aggiornamento della loro retribuzione; la formulazione della clausola di salvaguardia riportata nella legge n. 295 del 2002, adottata a suo tempo in ragione della concomitante entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 6 settembre 2002 durante l'istruttoria legislativa della legge 295, non è stata riproposta in nessuno dei successivi provvedimenti legislativi di spesa, cosicché essa appare ora decisamente vessatoria atteso anche che gli emolumenti da corrispondere hanno carattere stipendiale e non accessorio; l'articolo 11 -ter della legge 5 agosto 1978 n. 468 «riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», così come novellata dal richiamato decreto-legge, al comma 7, prevede che «qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce con propria relazione ed assume le conseguenti iniziative legislative» e che anche questa procedura generale, nel caso di specie, non è stata seguita né dal ministero della difesa né dal ministero dell'economia e delle finanze; nonostante la lettera i- quater ) del comma 3, dell'articolo 11, della legge n. 468 del 1978 - inserita dall'articolo 1, comma 01, lettera a) , del decreto-legge n. 194 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 246 del 2002 - stabilisce che la legge finanziaria contiene «norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11 -ter , comma 7», nel caso di specie, tali misure non sono state previste dalla legge finanziaria 2004»; come chiarito dal rappresentante del Governo - nel corso dell'esame del provvedimento (2164-B e abb.) presso la V Commissione della Camera dei deputati - nella seduta del 12 dicembre 2002 - «la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 consentirebbe l'applicazione degli istituti previsti dalla legge n. 246 del 2002, in quanto i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i -quater e 11- ter , comma 7, della legge n. 468 del 1978 che potrebbero rendersi necessari, troveranno attuazione entro il 1 o gennaio dell'anno successivo a quello in cui si accerti l'esaurimento delle dotazioni di bilancio»; in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2004, è stato presentato sul tema l'ordine del giorno n. 9/4489/16 accolto dal Governo come raccomandazione e che finora è rimasto inattuato; con urgenza debbano essere assunte le opportune iniziative affinché tale situazione sia sollecitamente superata, così da consentire al personale destinatario dei benefici di poterli percepire effettivamente e con continuità e nel contempo evitare l'insorgere di contenzioso tra personale legittimamente creditore ed amministrazione palesemente inadempiente; impegna il Governo: ad adottare i provvedimenti correttivi di cui agli articoli 11, comma 3, lettera i -quater) , e 11- ter , comma 7, della legge n. 468 del 1978, da un lato, prevedendo il rifinanziamento della legge n. 295 del 2002 e, dall'altro lato, modificando la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3 della predetta legge n. 295 del 2002, nel senso di affidare al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri derivanti dalla legge medesima, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 11, comma 3, lettera i -quater) e 11- ter , comma 7, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, e di trasmettere alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti di prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2) della citata legge n. 468 del 1978. a tenere informato il Parlamento sullo stato delle iniziative adottate. (8-00075) «Lavagnini, Cossiga».

 
Cronologia
domenica 14 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Partito socialista spagnolo vince le elezioni politiche, contrariamente alle previsioni precedenti gli attentati. José Louis Rodriguez Zapatero è il nuovo premier spagnolo.

mercoledì 24 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il testo unificato delle proposte di legge: Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, che sarà approvato dal Senato il 29 aprile (AC 310-D), che sarà approvato dal Senato il 29 aprile (legge 3 maggio 2004, n. 112 - legge Gasparri).