Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03246 presentata da ZANOTTI KATIA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 31/03/2004
Interrogazione a risposta orale Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-03246 presentata da KATIA ZANOTTI mercoledì 31 marzo 2004 nella seduta n. 448 ZANOTTI, CHIAROMONTE, LABATE, POLLASTRINI, BATTAGLIA, GIACCO, BOLOGNESI, DI SERIO D'ANTONA, BOGI, PETRELLA, TURCO e TRUPIA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: il 10 febbraio 2004 il Parlamento ha approvato definitivamente la legge n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004; il comma 1 dell'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recita: «è istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime»; il comma 2 dell'articolo 17 stabilisce che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri - iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997 - trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; in conformità alle legge sulla privacy ogni trattamento di dati deve avvenire non solo per scopi determinati, espliciti e legittimi, ma anche e soprattutto per scopi non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati i dati stessi, nel rispetto del cosiddetto «principio di finalità»; le su richiamate disposizioni della legge n. 40 del 2004 potrebbero entrare in conflitto con la normativa di cui alla Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981 (ratificata con legge del 21 febbraio 1989 n. 98) e con la normativa di cui al Testo unico sulla privacy, con il deliberato decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003: in particolare, con gli articoli 1 e 2 del testo unico che stabiliscono rispettivamente, che «chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano» e che il codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali -: quali siano le finalità del Registro e dell'elenco di cui agli articoli 11 e 17 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, e quali siano le misure che il Ministro intenda adottare affinché sia salvaguardata in modo certo l'assoluta riservatezza dei dati che affluiranno nel nuovo registro nazionale, con riferimento sia alle persone che hanno utilizzato le tecniche di procreazione assistita, sia ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime, al fine di eliminare ogni rischio che tali soggetti possano essere sottoposti in futuro ad una particolare «attenzione», con possibili effetti di lesione della privacy e di discriminazione sociale. (3-03246)