Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03075 presentata da BENEDETTI VALENTINI DOMENICO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 06/04/2004
Interrogazione a risposta immediata in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03075 presentata da DOMENICO BENEDETTI VALENTINI martedì 6 aprile 2004 nella seduta n. 450 BENEDETTI VALENTINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il dottor Sergio Bevilacqua, titolare della pensione INPS (ex INPDAI) cat. VDAI n. 57991, ha versato contributi per oltre quarant'anni, prima di accedere al trattamento di quiescenza; la pensione del dottor Bevilacqua non è stata calcolata sulla media degli ultimi dieci anni di retribuzione (1991-2000), come previsto prima dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, oltre che dalla legge n. 335 del 1995 (cosiddetta legge Dini) e dal successivo decreto legislativo n. 181 del 1997, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali; l'INPDAI, soppresso dall'articolo 42 della legge n. 289 del 2002 e confluito nell'INPS, ha liquidato la pensione in questione ricorrendo al decreto ministeriale 7 luglio 1973 e trascurando, in tal modo, la contribuzione relativa agli ultimi anni di attività lavorativa; il citato decreto ministeriale attua l'articolo 5 della legge n. 44 del 1973, che accorda ai dirigenti di aziende industriali con almeno cinque anni di anzianità contributiva INPDAI la facoltà di chiedere il ricongiungimento di altri periodi contributivi; in occasione della ricongiunzione dei vari periodi assicurativi, per calcolare la retribuzione annua pensionabile, si è tenuto conto solo delle annualità coperte da contribuzione INPDAI e non anche di quelle - utili solo ai fini dell'anzianità contributiva - in cui risultavano versamenti presso altre gestioni assicurative; ai fini del calcolo del trattamento previdenziale non sono quindi stati presi in considerazione gli ultimi dieci anni di prestazione lavorativa e contributiva, bensì periodi pregressi molto più lontani nel tempo, risalenti fino al 1983, pur in presenza di una continua contribuzione previdenziale, con un trattamento di circa il 20 per cento inferiore a quello che sarebbe stato liquidato riunendo l'intera contribuzione presso l'INPS; l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti per i dirigenti industriali gestita dall'INPDAI costituisce una forma sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria; la retribuzione dei dirigenti di aziende industriali è soggetta a contribuzione ed è pensionabile soltanto nel limite di un massimale fissato periodicamente con provvedimento del Ministro del lavoro; della quota di retribuzione eccedente tale massimale non si tiene conto né ai fini contributivi, né per il computo della pensione; l'articolo 3, terzo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, prevede il principio per cui viene comunque garantito un trattamento non inferiore a quello garantito dall'assicurazione generale; il principio è stato ribadito dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 181 del 1997; tale principio va interpretato nel senso che il confronto va effettuato a parità di condizioni, relativamente non solo all'anzianità e alla retribuzione, ma anche alla contribuzione, per il ruolo che questa svolge nel sistema previdenziale, ed in particolare in quello dell'INPDAI, che ha sempre previsto una corrispondenza tra la pensione e la parte di retribuzione soggetta a contribuzione; l'INPS, a sua volta, nel retrocedere la quota di contributi versati, ha trattenuto la parte eccedente i massimali INPDAI vigenti, per cui parte dei contributi risulta versata senza che a ciò corrisponda alcun trattamento di quiescenza, neppure minimo -: se l'applicazione da parte dell'INPDAI, ai danni del pensionato, del decreto ministeriale del 7 luglio 1973 sia compatibile con la legislazione vigente sopravvenuta, ammesso che sia stato correttamente applicato. (5-03075)