Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01532 presentata da DONATI ANNA (VERDI - L'ULIVO) in data 07/04/2004
Interrogazione a risposta orale3-01532 Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-01532 presentata da ANNA DONATI mercoledì 7 aprile 2004 nella seduta n. 582 DONATI. Ai Ministri della salute e dell'interno. Premesso che: nel comune di Commessaggio (Mantova), in via Grande 11, un privato esercita un'attività di «concentramento di cani», in cui sono ricoverati oltre cento animali; tale attività è stata oggetto nel tempo di ripetute violazioni così sanzionate: provvedimento del Direttore generale della ASL di Mantova, che con ordinanza di ingiunzione n. 57 del dicembre 1998 sanziona il proprietario in quanto esercita l'attività descritta in carenza delle prescritte autorizzazioni; ordinanza sindacale di sgombero del 25 gennaio 1999 per inadempienza rispetto all'articolo 24 del «Regolamento di polizia veterinaria», decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954; rapporto dei Carabinieri del NAS di Cremona del 2 maggio 2001 in cui si dichiara che «i locali sono insufficienti a garantire il benessere degli animali e delle persone» e che il proprietario dei cani non ha esibito alcuna autorizzazione per poter svolgere l'attività di ricovero-allevamento degli animali; dopo i pareri sospensivi della USL e del comune di Commessaggio e le censure dei NAS recentemente il proprietario avrebbe acquisito le autorizzazioni necessarie per un'attività lucrativa di allevamento di cani; l'attività del proprietario del canile di Commessaggio si configura come un'attività esercitata esclusivamente a fini di lucro, anche considerato che lo stesso proprietario ha dichiarato alla stampa di disporre di altri otto canili e di averne ulteriori trentasei in costruzione; considerato che: nella stessa struttura non risulta esercitata alcuna profilassi per la limitazione delle nascite o la sterilizzazione dei cani ospitati, pur nella conclamata condizione di sovraffollamento della struttura, nello spirito della legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»; in applicazione del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, i canili devono rispondere ai requisiti previsti per i «ricoveri animali» dal vigente regolamento di igiene tipo. L'ottemperanza a tali requisiti implica il soddisfacimento delle funzioni fisiologiche ed etologiche dei cani, secondo i parametri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, che ha per oggetto il «benessere degli animali da compagnia e pet-therapy »; il sindaco del comune di Commessaggio il 13 maggio 2002 ha emesso un'ordinanza sindacale in base alla quale i cani ospitati nella struttura dovevano essere ridotti a non oltre cento e separati per sesso per evitare fecondazioni indesiderate; il 26 novembre 2003 il proprietario della struttura è stato condannato dal tribunale di Mantova a 150 euro di ammenda per l'inosservanza dell'ordinanza citata; a tutt'oggi questa ordinanza sindacale non appare rispettata, si chiede di sapere: se non si ritenga di sollecitare le autorità competenti per l'applicazione dell'ordinanza sindacale richiamata, che limita a non più di cento individui il numero dei cani ricoverati; se non si ritenga che il sovraffollamento descritto, che si configura come un'inadempienza rispetto al soddisfacimento delle funzioni fisiologiche e delle esigenze etologiche degli animali detenuti nelle gabbie (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003), possa essere suscettibile anche di altri interventi sanzionatori e migliorativi per gli animali; se non si ritenga comunque di sollecitare le autorità sanitarie competenti affinché siano verificate le condizioni degli animali, le condizioni delle strutture, l'effettiva applicazione delle normative relative alla detenzione, cura e sterilizzazione degli animali stessi. (3-01532)