Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03203 presentata da POLLEDRI MASSIMO (LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA) in data 12/05/2004
Interrogazione a risposta immediata in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03203 presentata da MASSIMO POLLEDRI mercoledì 12 maggio 2004 nella seduta n. 466 POLLEDRI e DANIELE GALLI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che: il governo ha allo studio la predisposizione dei decreti dei regolamenti attuativi delle nonne di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, commi 61, 63, 72, 73, 74, relativi alla promozione del Made in Italy; la finalità del provvedimento è costituire una «etichettatura Made in Italy» per i manufatti integralmente prodotti sul territorio nazionale; è ravvisabile il rischio di una confusione per le imprese, che potrebbero essere indotte a credere che sia necessario, per apporre la dicitura «Made in Italy» che il prodotto abbia caratteristiche ulteriori rispetto a quelle richieste dal codice doganali e relative allegati, per soddisfare l'esigenza che il manufatto sia prodotto «integralmente sul territorio nazionale»; gli imprenditori sono perfettamente in grado di sapere in quali condizioni può essere applicata la denominazione di origine in quanto le relative norme sono stabilite dal codice doganale comunitario e dai relativi allegati; la denominazione di origine non gode della tutela riservata ai marchi di fabbrica, ma al tempo stesso non è consentito apporre sui prodotti false denominazioni di origine: infatti la disciplina della denominazione di origine, così come le forme di tutela, è del tutto differente rispetto alla disciplina dei marchi; pertanto la sovrapposizione tra le due differenti forme di tutela non può che generare equivoci; i regolamenti allo studio, secondo anticipazioni di stampa non istituirebbero un marchio d'altro identificativo di qualità territoriale e/o collettivo sovrapponendosi pertanto a quanto già stabilito nel codice comunitario a quanto non viene già stabilito dal codice comunitario in materia di denominazione di origine; l'istituzione del marchio è finalizzata ad offrire ai fruitori della denominazione di origine «made in Italy» la tutela riservata ai marchi di fabbrica; si ritiene pertanto di poter raggiungere questo scopo, inserendo la denominazione di origine del prodotto «made in Italy» in un marchio; nell'eventualità si volesse perseguire sulla certificazione si possono intravedere serie difficoltà di individuazione dei criteri di assegnazione, soprattutto in considerazione dell'introduzione di criteri estranei, quali la tutela del lavoro, salute pubblica, protezione lavoro minorile, mercato del lavoro; a conferma di quanto sopra, numerose associazioni di categoria già lamentano la difficoltà di districarsi tra le norme comunitarie e le future norme statali; se il Ministro interrogato non ritenga importante evitare il rischio che si creino obiettivamente e di diritto due categorie di prodotti: per i primi la denominazione di origine è gratuita, facoltativa, con una disciplina dettata dal diritto doganale e dallo stesso tutelata, per i secondi facenti riferimento ai decreti e regolamenti allo studio, rimarebbe da chiarire sia quale prodotto possa fregiarsi dell'etichettatura, distinguendo l'etichettatura dalla denominazione di origine prevista dal codice comunitario, sia in cosa differiscono le norme di tutela dell'etichettatura rispetto alle norme di tutela della denominazione di origine. (5-03203)