Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00578 presentata da ACCIARINI MARIA CHIARA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 26/05/2004
Interpellanza2-00578 Atto Senato Interpellanza 2-00578 presentata da MARIA CHIARA ACCIARINI mercoledì 26 maggio 2004 nella seduta n. 613 ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, TOGNI. Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. l'art. 34 della Costituzione definisce in termini non equivoci l'obbligo di istruzione; lo schema di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2004 all'art. 1, comma 8, recita: «l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dalla legge 7/5/99, n. 144, art. 68, sono ridefiniti e ampliati, secondo quanto previsto al presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere»; il decreto legislativo del 19/2/04, n. 59, all'art. 16 stabilisce che «restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito e ampliato l'obbligo di istruzione di cui all'art. 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo di istruzione»; il già citato schema di decreto all'art. 7, comma 3, effettua il seguente rinvio: «in caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e di formazione si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti»; all'art. 8 del medesimo schema di decreto, dopo avere effettuato un nuovo rinvio ad un successivo decreto volto a definire il secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, si stabilisce altresì che «dall'anno scolastico 2004-05, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'art. 1, comma 4, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionali realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003»; il comma 4 dell'art. 1 non collega la frequenza all'obbligatorietà, ma solamente alla non assoggettabilità a tasse di iscrizione e di frequenza; fonti giornalistiche, non smentite dal Ministero, attribuiscono al ministro Moratti la seguente affermazione: «l'innalzamento dai 9 anni attuali ai 12 previsti sarà graduale. Dal prossimo anno partirà il primo innalzamento di un anno e poi vedremo» (DIRE, 21.5.04); dalle medesime fonti risulterebbe che il ministro Moratti abbia detto: «il Governo sta pensando a sanzioni più restrittive di quelle attualmente in vigore per le inadempienze» (DIRE, 21.05.04.), si chiede di sapere: se si ritenga che un decreto legislativo possa modificare la Costituzione della Repubblica sostituendo il concetto di obbligo di istruzione con quello, dichiaratamente differente, di diritto-dovere di istruzione e di formazione; se non si consideri troppo labile il riferimento «alle norme vigenti» per definire le sanzioni per il mancato adempimento dell'obbligo scolastico, anche perché tra le norme vigenti sussiste la già citata norma del decreto legislativo n. 59, che fa coincidere l'applicabilità delle sanzioni per mancato adempimento dell'obbligo con la conclusione dell'istruzione secondaria di primo grado; se si ritenga ancora vigente la legge n. 9/99, poiché fa riferimento, nelle sue dichiarazioni, ad un obbligo di istruzione di nove anni; tale durata non risulta, infatti, da altri testi legislativi; se, in conclusione, su di un tema di così grande significato civile e culturale non sarebbe utile evitare ulteriori confusioni, ripristinando i corretti termini costituzionali in materia, chiarendo quale sia oggi, e non in un indefinito tempo futuro, la durata dell'obbligo di istruzione e dando certezze giuridiche sull'effettiva portata delle sanzioni civili, penali e amministrative a tutti coloro che sono chiamati a vigilare sull'adempimento di tale obbligo (sindaci, dirigenti scolastici, responsabili delle istituzioni del sistema di istruzione e formazione professionale, servizi per l'impiego). (2-00578)