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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01654 presentata da MODICA LUCIANO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 17/06/2004

Interrogazione a risposta orale3-01654 Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-01654 presentata da LUCIANO MODICA giovedì 17 giugno 2004 nella seduta n. 619 MODICA. Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. l'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, stabilì un beneficio di due anni aggiuntivi di anzianità di carriera a favore dei dipendenti civili dello Stato che fossero ex combattenti o assimilati; la predetta norma fu applicata estensivamente, cioè computando economicamente i due anni aggiuntivi in tutte le fasi della carriera dei dipendenti fino alla pensione, per ventidue anni, con conferme giurisprudenziali del Consiglio di Stato (sentenza della sezione IV n. 342 del 7 maggio 1991) e della Corte dei Conti (parere n. 1931 del 14 aprile 1998); l'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, intervenne sulla materia disponendo che non si procedesse al computo della maggiore anzianità per gli ex combattenti in sede di successive ricostruzioni economiche della carriera e che si provvedesse al riassorbimento dei maggiori trattamenti percepiti all'interno della normale progressione economica di carriera; il Ministero del tesoro, con circolare n. 52, prot. 48083, del 7 settembre 1993, dispose il riassorbimento dei maggiori trattamenti economici percepiti per oltre vent'anni in assoluta buona fede dai dipendenti statali ex combattenti interessati, molti dei quali già allora in pensione per ovvie ragioni anagrafiche con un procedimento retroattivo su cui gravano ancora oggi dubbi di costituzionalità; passarono ancora ben quattro anni perché il Ministero della pubblica istruzione, con circolare n. 432 del 14 luglio 1997, emanasse le disposizioni applicative del recupero delle maggiori somme percepite, in particolare dai pensionati per i quali non si può evidentemente provvedere ad un riassorbimento all'interno della normale progressione economica di carriera; negli ultimi sette anni, con situazioni assai differenziate tra le varie province, i provveditorati agli studi, o gli uffici che li hanno sostituiti, hanno lentamente emesso e continuano ad emettere i provvedimenti di recupero dando mandato all'INPDAP, per i pensionati, di trattenere mensilmente le quote dovute a valere sull'importo della pensione; a solo titolo d'esempio, la sede provinciale di Pisa dell'INPDAP, in data 16 marzo 2004, ha comunicato all'ottantaduenne prof. Giuliano Foggi, in pensione da oltre quindici anni, che, su decreto del provveditorato agli studi di Pisa, avrebbe decurtato la sua pensione mensile di 165,42 euro (più dell'8% di taglio secco all'importo netto della pensione) a decorrere dalla rata di aprile 2004, fino a raggiungere il recupero del debito complessivo maturato di 3.970,15 euro per stipendi regolarmente percepiti trent'anni prima; considerato che: sono state autorizzate deroghe alla procedura di recupero citata in premessa sia per i dipendenti delle Comunità ebraiche e dall'Unione delle Comunità ebraiche di Roma mediante la legge n. 233/97, sia per gli invalidi per cause di servizio mediante la circolare n. 397 del Ministero della pubblica istruzione in data 25 settembre 1998, emanata a seguito del parere n. 742 del Consiglio di Stato in data 12 maggio 1993; sussistono dubbi sul fatto che sia legittima una qualsivoglia reformatio in peius di un trattamento di quiescenza in godimento, come si può dedurre dalla sentenza della Corte dei Conti, sezioni riunite, del 25 novembre 1998, n. 1/99/QM, che ritiene inammissibile il recupero di somme percepite indebitamente senza dolo da pensionati definitivi, e come riportato dalla circolare interna dell'INPDAP n. 2193/M del 2 dicembre 1999; la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, con sentenza del 23 gennaio 2002, n. 120/2002, ha accolto un ricorso contro il decreto del Provveditorato agli studi di Pesaro-Urbino che aveva disposto il recupero citato in premessa nei confronti del sig. V. Amedeo, pensionato ottantacinquenne in pensione da 27 anni, motivandola essenzialmente in base al «notevolissimo ritardo» delle amministrazioni pubbliche, senza alcuna informazione agli interessati, e ad un «generale principio di irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di pensione purché non conseguenti a mala fede del percipiente»; una richiesta di sospensiva del recupero, avanzata dal sindacato SNALS, è stata accolta dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia nell'ottobre del 2003, si chiede di sapere: quale sia la situazione, provincia per provincia o almeno regione per regione, dei recuperi economici disposti, in base alla legge n. 498/92, dai provveditorati agli studi e attualmente in corso a carico di pensionati del comparto scuola che, in piena buona fede, avevano percepito i benefici economici a favore degli ex combattenti previsti dalla legge n. 336/70; se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per quanto espresso nelle premesse e nelle considerazioni, vista la delicata situazione sociale causata da pesanti decurtazioni operate sulle pensioni mensili di persone molto anziane del tutto incolpevoli e la necessità di evitare nuovo costoso contenzioso e nuove differenziazioni di trattamento per i pensionati ex combattenti, non ritenga di impartire urgentemente disposizioni alle amministrazioni periferiche del Ministero affinché il recupero delle somme sia sospeso in attesa di approfondimenti tecnico amministrativi, normativi e legislativi della complessa materia. (3-01654)

 
Cronologia
sabato 12 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    35.598.379 cittadini italiani (affluenza 73,1%) si recano alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Lo stesso giorno vengono rinnovati alcuni consigli provinciali e comunali e il consiglio regionale della Sardegna.

mercoledì 30 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 331 voti favorevoli e 229 contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'emendamento 2.500 del Governo, sostitutivo dell'articolo 2 e soppressivo dei restanti articoli del disegno di legge AC 4636-bis: Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario.