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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01238 presentata da ROCCHI CARLA (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 08/07/2004

Interpellanza Atto Camera Interpellanza 2-01238 presentata da CARLA ROCCHI giovedì 8 luglio 2004 nella seduta n. 487 La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che: con la legge 9 maggio 1989 n. 168 venne istituito il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; con la legge istitutiva del predetto ministero fu previsto tra l'altro, il trasferimento di personale dal ministero della pubblica istruzione al nuovo ministero; tale personale, proveniente dal ministero della pubblica istruzione, non godeva dello stesso trattamento economico del restante personale proveniente dai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; a tale disparità di trattamento fu posta fine con l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 245; attualmente con il decreto legislativo n. 300 del 1999 per l'accorpamento dei due ministeri in uno, il personale del ministero dell'università e la ricerca scientifica e tecnologica rientrerà nei ruoli dell'unico nuovo ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca percependo un trattamento economico mediamente superiore del 20 per cento rispetto al personale dell'ex ministero della pubblica istruzione; pertanto all'interno di uno stesso ministero per il personale si verificano, negli stessi ruoli, trattamenti economici diversi; pur essendo gli interventi legislativi a tutela dell'occupazione connotati da una elevatissima discrezionalità sia nell' an sia nel quantum, risultando così ogni singola disciplina come speciale, la disparità di trattamento economico del pubblico dipendente all'interno di ogni singola amministrazione non rientra nell'esercizio delle potestà amministrative discrezionali. L'entità del trattamento economico è univocamente determinata dalla posizione di carriera del dipendente e dalle tabelle retributive fissate dalle leggi; gli interventi legislativi in materia di lavoro, proprio per la loro specificità, hanno carattere eccezionale cioè sono privi, sotto il profilo della disparità di trattamento o di violazione di presunti principi generali, di parametri generali di riferimento in grado di far desumere l'illegittimità di altre discipline speciali di trattamenti di minor favore, ciò tuttavia a condizione che le disparità si esprimano all'interno di amministrazioni diverse; mantenere una disparità di trattamento economico nell'ambito dell'organico di un unico ministero, come è nel caso di specie, collide in primo luogo con quanto disposto dall'articolo 3 della Costituzione comportando una palese violazione del principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche; in secondo luogo mantenere una tale disparità di trattamento economico nell'ambito dell'organico di un unico ministero per gli stessi ruoli e carriere, può portare il personale a sentimenti di insopportabile ingiustizia e di discriminazione, rischiando di incrinare i rapporti tra i dipendenti stessi e tra questi e il Governo; la condizione di disparità di trattamento economico dei dipendenti se tollerabile al permanere delle divisioni dei due ministeri non lo è più al momento dell'accorpamento; nel trasferire infatti, così come previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 300 del 1999, le risorse finanziarie, strutturali e di personale al nuovo ministero non si è dato seguito ad adeguati stanziamenti finanziari in materia di personale in ottemperanza del principio di uguaglianza ex articolo 3 della Costituzione e del principio di parità di trattamento -: se il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze non ritengano di intervenire per sanare tale disparità di trattamento nell'ambito di uno stesso ministero, reperendo le risorse necessarie tra le disponibilità di parte corrente «fondo speciale» del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004; se non ritengano in subordine, come è stato lungamente richiesto dal sindacato SNADAS, ma anche dalle altre organizzazioni sindacali di categoria, di inserire la previsione di un'opportuna copertura nel Documento di Programmazione Economica, in grado di sanare tale situazione. (2-01238) «Rocchi».

 
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