Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03372 presentata da RUZZANTE PIERO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 15/07/2004
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-03372 presentata da PIERO RUZZANTE giovedì 15 luglio 2004 nella seduta n. 491 RUZZANTE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che: l'Enel ha attivato, a partire dalla fine del 2000, una propria rete di franchising, tramite la Spa Enel.sì, recentemente trasformata in Enel.sì srl; negli auspici di Enel a detta rete avrebbero dovuto aderire circa 2.500 affiliati entro il 2004, «asciugatasi» nel tempo a meno di un terzo; secondo quanto risulta dallo stesso sito Internet di Enel.sì, l'idea di fondo è stata quella di organizzare una rete di franchising «per offrire ai ... clienti servizi di qualità e tecnologicamente evoluti, legati al mondo dell'impiantistica elettrica e del riscaldamento» e che in questo contesto «i concessionari Enel.sì sono il riferimento unico per ogni tipo di necessità nel campo dell'impiantistica elettrica e del riscaldamento»; a detto fine, da parte Enel.sì sarebbero stati messi a disposizione «un marchio prestigioso, esclusiva di zona, durata quinquennale del contratto», eccetera, chiedendo agli affiliati, per converso: un punto vendita di almeno 60 metri quadrati ubicato in zone commerciali con alta pedonabilità, un personale tecnico composto da almeno 5 persone, una precedente esperienza nel settore costituita dal possesso dei requisiti di certificazione di cui alla legge n. 46 del 1990, almeno per il settore elettrico e royalties in proporzione al fatturato; nella fase di ricerca degli affiliati, i promotori per conto di Enel.sì avrebbero largamente evidenziato le opportunità offerte dalla presenza di una società controllata dall'Enel, attiva nei mercati connessi (servizi del cosiddetto «post-contatore»), e non solo; il contratto di franchising stipulato da Enel.sì con i propri affiliati prevede: 1) che gli obblighi per l'affiliante Enel.sì siano assolutamente scarni e, nello specifico, consistano nel: trasferire all'affiliato il know how e tutta la documentazione ed il materiale tecnico ed illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti, questi ultimi forniti da soggetti quali Daikin, De Longhi, Emmeti e LG, nonché effettuare direttamente o indirettamente corsi di formazione, riunioni, campagne di sensibilizzazione, suggerimenti di marketing, progetti standard per la realizzazione del negozio e consulenza per l'allestimento dello stesso; ed atteso che in questo contesto, per Enel.sì il know how è unicamente, si badi bene: «l'insieme delle conoscenze e delle informazioni gestionali o di mercato, sviluppate dall'Affiliante, necessarie per l'espletamento delle attività di cui al contratto»; 2) per converso, che gli obblighi dell'affiliato siano assolutamente ampi, dettagliati e gravosi, comportanti: in primo luogo il possesso di abilitazione ai sensi della vigente normativa, la qualificazione di impresa CEI ES 59004, personale numeroso e tutto alle dirette dipendenze, un quinto del quale in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività su impianti elettrici e per la esecuzione dei lavori sotto tensione; in secondo luogo attrezzature, strumentazioni e un abbigliamento degli operatori tutto marchiato Enel.sì e particolarmente costoso; in terzo luogo è fatto obbligo all'affiato di commercializzare solo ed esclusivamente servizi e prodotti indicati da Enel.sì vincolandosi a non svolgere attività in concorrenza con quella oggetto del contratto; in quarto luogo l'affiliato si impegna ad effettuare a proprie spese la ristrutturazione dell'immobile e dell'arredo, su progetto e materiale fornito, a caro prezzo, esclusivamente da Enel.sì; in quinto luogo è tenuto ad utilizzare sistemi di registrazione dati, collegamento e trasmissione elaborati dall'Affiliante; in sesto luogo deve stipulare una copertura assicurativa a garanzia di danni a terzi, una garanzia per furto, incendio e danneggiamento dei prodotti, una fideiussione generale «a prima richiesta» a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento, cui vanno aggiunte «garanzie bancarie e/o assicurative, depositi o cauzioni di proprio gradimento ... adeguate all'effettiva esposizione dell'affiliato»; in settimo luogo l'affiliato è tenuto al pagamento di un diritto di ingresso ed ha l'obbligo del raggiungimento di un livello minimo di fatturato annuo, fatturato sul quale Enel.sì sostiene vadano calcolate le royalties alla stessa dovute; la gestione del contratto da parte di Enel.sì risulterebbe connotata dalla mancata trasmissione di un vero know how, dall'unilaterale modificazione degli scopi dell'affiliazione - dato che degli elettricisti sono chiamati a vendere condizionatori, montare caldaie a gas e, a breve, presumibilmente, a vendere biciclette elettriche e quant'altro - nonché da forniture dei prodotti effettuate in ritardo e senza che Enel.sì assuma alcuna responsabilità in proposito, oltre che con consegne non tempestive; risulta all'interrogante che le preoccupazioni prima e le rimostranze poi, espresse da un numero cospicuo di affiliati di tutta Italia - in ordine ad un progetto di franchising che si starebbe via via dimostrando costoso negli investimenti per gli affiliati, sempre più inconsistente nelle sue basi giuridiche ed economiche, inadeguato nelle campagne pubblicitarie poste a carico degli affiliati, fallimentare nella gestione e vessatorio nelle relazioni - non troverebbero risposta o, peggio ancora, verrebbero affrontate nel sostanziale rifiuto di un dialogo costruttivo, non disdegnando forme «di pressione dissuasiva» nei confronti degli affiliati «meno collaborativi», forme che potrebbero ritenersi in contrasto con lo stesso codice etico adottato dalla holding dell'energia; a quasi quattro anni di distanza dall'avvio dell'operazione, e ad almeno due anni di distanza dal momento in cui si è accesa la contestazione degli affiliati, solo recentemente Enel.sì ha elaborato e trasmesso un questionario per prendere cognizione delle condizioni di «salute» della propria iniziativa, laddove in linea con quanto appena detto, il questionario medesimo appare redatto con criteri e modalità chiaramente tendenti all'ottenimento di risposte positive, soprattutto sulle questioni più scottanti e controverse e, come tale, è stato contestato da un considerevole numero di affiliati; ancor più recentemente, a seguito dell'entrata in vigore (25 maggio 2004) della legge sul franchising n. 129 del 2004, - la quale prescrive che le relative disposizioni si applichino «a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa» - Enel.sì ha comunicato la propria disponibilità a fornire i dati previsti dalla legge ed a rivedere, entro il 24 maggio 2005, i contratti già stipulati per adeguarli alle disposizioni della legge suddetta; risulta all'interrogante che Enel.sì intenderebbe procedere peraltro a detta revisione in maniera del tutto unilaterale, escludendo cioè a priori la possibilità di un confronto con i propri affiliati; comunque l'attività svolta dagli affiliati di Enel.sì riveste grande rilievo per Enel e per il Paese, in quanto le iniziative attivate da Enel.sì non costituiscono un'iniziativa economica autonoma, bensì si inquadrano nei progetti di cui al decreto Bersani per gli usi efficienti dell'energia e per il risparmio energetico; non si tratta di questione di poco conto, come è largamente noto e come la stessa Autorità per l'Energia elettrica ed il gas ha sottolineato recentemente, in occasione della formulazione delle osservazioni e proposte sul disegno di legge n. 3297/B recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», laddove ha testualmente dichiarato che: «Il divieto disposto (dal comma 34) alle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale di operare nei servizi post contatore ... investe e compromette il successo delle attività previste dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 per l'incentivazione degli usi efficienti dell'energia e del risparmio energetico» ... concludendo nel senso che, per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico: «L'Autorità ritiene opportuno proporre per gli operatori della distribuzione una temporanea esenzione, di almeno cinque anni, esclusivamente in relazione agli obblighi di cui ai decreti ministeriali; secondo l'interrogante nella sostanza, l'operazione di cui si parla configura un'ipotesi di abuso di dipendenza economica di Enel.sì nei confronti dei propri affiliati, di cui eventualmente rendere edotta la stessa Autorità garante per la concorrenza ed il mercato; l'intera iniziativa si connota per l'assenza dei requisiti minimi di un contratto di franchising, soprattutto relativamente al Know how, requisiti ora definiti inconfutabilmente dalla legge n. 129 del 2004, recentemente varata, ma, comunque, già individuati, da lungo tempo, come essenziali dalla giurisprudenza comunitaria in proposito -: se i Ministri interrogati siano a conoscenza degli elementi sopra esposti, il Ministro dell'economia nella sua qualità di azionista unico di Enel, il Ministro delle attività produttive per i profili produttivi ed economici negativamente coinvolti nella vicenda; se, in forza della gestione dell' iniziativa per come sopra descritta, essi, e in special modo il Ministro del Welfare siano informati che una rilevante quantità di esercizi commerciali ha già chiuso i battenti ed altri si avviano a chiudere, sia per l'inconsistenza dell'iniziativa e sia per i rilevanti debiti contratti dagli affiliati nei confronti di Enel.sì in conseguenza del meccanismo, secondo l'interrogante perverso, sopradescritto, debiti di cui Enel.sì - al precipuo scopo di contenere la contestazione - sta avviando il recupero, anche attraverso l'escussione delle fideiussioni rilasciate dagli affiliati; se, dall'andamento della vicenda per come sopra rappresentata e per come risulterà dagli approfondimenti che ne scaturiranno, non ritengano necessario effettuare una ulteriore riflessione sulla normativa di riferimento; se, per le argomentazioni sopra evidenziate non ritengano necessario intervenire, ciascuno per le proprie competenze, affinché venga eliminata la situazione di illegittimità della vicenda e le connesse negative conseguenze economiche sui singoli affiliati, quelle occupazionali sulle maestranze e quelle sociali sull'area di pertinenza; se, comunque, in attesa di una definitiva soluzione, non ritengano, ciascuno per le rispettive competenze, di dover intervenire fin da ora presso la parte interessata (Enel spa ed Enel.sì srl) al fine di: sollecitare la costituzione entro brevissimo termine un tavolo di confronto tra le parti per l'immediata revisione dei patti contrattuali, soprattutto alla luce della nuova normativa sul franchising e degli esiti del dibattito del provvedimento sul riordino del settore energetico; far sospendere nel frattempo e fino al concordamento delle nuove pattuizioni ogni iniziativa di recupero crediti da parte di Enel.sì, nonché i pagamenti richiesti espressamente agli affiliati; comunque, far desistere Enel.sì da quei comportamenti che potrebbero configurare l'abuso di dipendenza economica e la violazione delle norme etiche del Gruppo. (5-03372)