Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03400 presentata da BONITO FRANCESCO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 28/07/2004
Interrogazione a risposta immediata in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03400 presentata da FRANCESCO BONITO mercoledì 28 luglio 2004 nella seduta n. 500 BONITO, LUCIDI e FINOCCHIARO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: la regione Lazio ha istituito, con legge del 6 ottobre 2003, n. 31, «l'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale», attribuendogli specifiche funzioni, in relazione alle competenze proprie dell'ente territoriale, da svolgere anche in elaborazione con le competenti amministrazioni statali; la stessa legge regionale richiede che il Presidente dell'ufficio del garante dei detenuti sia scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo; il 25 febbraio 2004 il Consiglio Regionale del Lazio ha eletto all'unanimità l'onorevole Marroni Presidente dell'ufficio del garante dei detenuti; al fine di consentire a detto garante di poter svolgere le proprie funzioni si pone la necessità di consentirgli la visita degli istituti penitenziari; l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario - legge 26 luglio 1975 n. 354, elenca in modo preciso i soggetti ai quali è consentito il diritto di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione; secondo gli interroganti per le funzioni attribuite dalla legge regionale citata all'ufficio del garante dei detenuti, si deve ritenere che il suo potere di visita degli istituti penitenziari debba ricadere nella disposizione dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario e non degli articoli 17 e 78 della stessa legge, che interessano la possibilità di frequenza di soggetti volontari che agiscono con diverse finalità; nelle more di una modifica dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, che pure si renderebbe necessaria, considerato che la Regione Lazio è stata sicuramente la prima ma non sarà l'ultima regione ad istituire con legge questa importante figura, deve essere anche considerato che l'articolo 117 del regolamento penitenziario, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230, al comma 2 prevede che «Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone diverse da quelle indicate nell'articolo 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalità della visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall'articolo 67 della legge»; il richiamato articolo 117 bene si presta a favorire il necessario potere di visita del garante dei detenuti in coerenza con la sua natura e le funzioni che gli sono affidate; il Presidente della Regione Lazio, onorevole Francesco Storace, il Presidente dell'ufficio del garante dei detenuti, onorevole Angiolo Marroni, hanno già incontrato la Presidenza del DAP, ma non è stato dato seguito alla previsione del richiamato articolo 117; è necessario e urgente risolvere la questione perché l'ufficio del garante della Regione Lazio, così condiviso nella sua istituzione e tanto atteso dalla popolazione carceraria, possa svolgere le proprie funzioni -: se il Ministro interrogato non ritenga di dare una rapida soluzione al problema di assicurare il pieno diritto di visita degli istituti penitenziari al garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio, a tal fine ricorrendo al disposto dell'articolo 117 del regolamento penitenziario e avviando la stipula di un protocollo d'intesa tra il DAP e la Regione Lazio, nella previsione successiva di includere il garante dei diritti dei detenuti tra le figure previste nell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, o di disporre in merito mediante modifica regolamentare. (5-03400)