Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03403 presentata da CORDONI ELENA EMMA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 28/07/2004
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-03403 presentata da ELENA EMMA CORDONI mercoledì 28 luglio 2004 nella seduta n. 500 CORDONI e MONTECCHI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il signor Lucio Barani, in seguito alla recente tornata amministrativa del giugno 2004, è stato eletto contemporaneamente sindaco del comune di Villafranca (provincia di Massa Carrara) e consigliere comunale nel comune di Aulla (nella medesima provincia); il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nell'articolo 37 prevede che il sindaco sia componente del consiglio comunale e nell'articolo 57 che in caso di elezione in due consigli comunali vi sia l'obbligo di optare entro cinque giorni dalla convalida delle elezioni e, in mancanza, che l'eletto rimanga tale ove abbia ricevuto un maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti e che sia surrogato nell'altro consiglio, criterio che nel caso concreto comporterebbe la decadenza dal comune di Aulla; se da un punto di vista strettamente letterale non si dice che il sindaco è consigliere comunale, tuttavia affermare che «il consiglio comunale è composto dal sindaco e» da un certo numero di consiglieri appare assolutamente equivalente e inequivoco; la maggioranza consiliare del comune di Aulla, nonostante puntuali osservazioni espresse in consiglio, non solo non ha provveduto a contestare tale incompatibilità come dovrebbe ai sensi dell'articolo 69 primo comma del citato Testo Unico, ma ha addirittura provveduto a eleggere il signor Barani presidente del consiglio comunale; il prefetto, il quale potrebbe ai sensi dell'articolo 70 secondo comma del medesimo Testo Unico, promuovere l'azione di decadenza non risulta al momento essersi attivato, anche sulla base di un parere trasmesso alla Prefettura dalla direzione centrale per le autonomie - dipartimento per gli affari interni e territoriali del suo Ministero in data 11 maggio 2004 in cui si precisa che le norme relative all'elettorato passivo sono «di stretto rigore applicativo»; la ratio funzionale (rappresentanza di due diversi territori) e quella materiale (difficoltà pratiche per ricoprire in modo efficace i due incarichi) hanno motivato la scelta del legislatore di rendere incompatibile l'incarico di semplice consigliere in due diversi comuni, ancor più si motiva quindi l'impossibilità di essere nel contempo sindaco e consigliere in territori diversi -: quali iniziative intenda assumere affinché la corretta interpretazione dell'incompatibilità di cui all'articolo 57 del Testo Unico sia doverosamente rispettata dal comune di Aulia tenendo conto che essa appare l'unica ragionevole in chiave sistematica. (5-03403)