Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01263 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO-VERDI-L'ULIVO) in data 29/07/2004
Interpellanza Atto Camera Interpellanza 2-01263 presentata da ALFONSO PECORARO SCANIO giovedì 29 luglio 2004 nella seduta n. 501 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia per sapere, premesso che: con decreto del ministero della giustizia del 4 giugno 2004 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali, provvedendosi altresì alla nomina del dottor Francesco Malagnino, magistrato, quale Commissario straordinario, con il compito di provvedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione di un Consiglio entro 120 giorni e provvedere inoltre all'ordinaria amministrazione ed alle pratiche urgenti; il provvedimento di commissariamento risulta essere stato adottato in relazione all'esistenza di un procedimento penale a carico della Presidente Dina Porazzini e del segretario Alfredo Cavalli, procedimento tuttora in corso ed avviato a seguito di un esposto; il 12 maggio 2004, il Vicepresidente dell'Ordine aveva comunicato alla procura che il Consiglio non aveva provveduto alla nomina di un difensore per costituirsi parte civile nel procedimento, ma che il Consiglio avrebbe nuovamente discusso il punto nella prima seduta utile; l'articolo 15 della legge n. 3 del 1976, regolatrice dell'Ordine, riferito peraltro agli ordini provinciali, ma estensibile per analogia al Consiglio nazionale per il quale non esiste una norma analoga, recita: «Il consiglio può essere sciolto... se non è in grado di funzionare, se richiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale...»; presupposto legittimante del provvedimento di commissariamento può essere lo stato di disfunzione grave e persistente, tale da impedire il perseguimento dei fini istituzionali, con contestuale comportamento omissivo oppure gravi irregolarità o manchevolezze nella gestione; non risulta agli interpellanti che il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali non sia in grado di funzionare, cioè di esercitare i suoi normali compiti o attribuzioni o che sia stato mai richiamato all'osservanza di doveri violati; ancor meno risulta che il Sottosegretario delegato abbia avvertito la necessità di sentire il Consiglio medesimo; va inoltre verificato se un atto non già di vigilanza, ma di scioglimento di un ente come un Ordine nazionale, possa essere considerato delegabile al sottosegretario o non debba essere, per la sua delicatezza, proprio del Ministro; quanto alle gravi irregolarità, pur riconoscendo la discrezionalità dell'amministrazione vigilante, la giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto chiarisce che, proprio in ragione della discrezionalità, l'atto di commissariamento deve essere ampiamente motivato; in numerose sentenze, si chiarisce che tale atto, che rappresenta l'espressione più alta e penetrante della vigilanza ministeriale, deve essere accompagnato da una congrua ed esauriente elencazione di tali presupposti, suscettibile di essere sindacata, in sede di legittimità, in termini di logicità, ragionevolezza e non contraddittorietà; il citato decreto 4 giugno 2004 si limita a considerare grave il rinvio a giudizio del Presidente e il segretario, grave la loro permanenza ai vertici del Consiglio (peraltro il segretario dottor Cavalli ha cessato le sue funzioni da diversi anni), grave la mancata nomina di un difensore per la costituzione del Consiglio stesso quale parte civile nel procedimento penale, non considerando che questo è proprio un atto di autodeterminazione e di fiducia nella presidenza, oltre al fatto che il consiglio non ha ravvisato alcun danno arrecato dai fatti in questione; diversamente dagli atti di commissariamento di enti territoriali, la giurisprudenza ha più volte sottolineato il carattere non sanzionatorio dell'atto di scioglimento riferito agli enti pubblici, chiarendo che la funzione di quest'ultimo si esaurisce nell'attivazione di misure ripristinatorie tendenti all'eliminazione della situazione di danno o di pericolo per l'interesse pubblico; si consideri inoltre che il procedimento penale che ha dato origine alla vicenda è tutt'altro che concluso, e che il consiglio non ha ravvisato alcun danno accertato dai fatti in questione e che i diversi altri procedimenti si sono risolti in un nulla di fatto; oltre la carenza di motivazioni, la Presidente dottoressa Dina Porazzini ha sottolineato il carattere punitivo del provvedimento sottoscritto dal Sottosegretario delegato. Secondo l'interrogante, in proposito merita riflettere sul fatto che il Consiglio aveva criticato la proposta di riforma delle professioni predisposta dal sottosegretario Vietti, mentre ha espresso apprezzamento per la posizione del Ministro Castelli, in linea con una visione moderna ed europea del settore; il sottosegretario Vietti ritiene la sua proposta intoccabile, al punto che si era spinto a riferirsi in modo abbastanza evidente nella Convention degli ordini e delle Casse professionali, riunitisi a Napoli il 9 maggio 2004, al Ministro come «l'assassino delle professioni»; peraltro con nota del 22 aprile 2004, il ministero della giustizia ha chiesto al Consiglio nazionale «di valutare l'opportunità di promuovere un'ispezione» presso l'Ordine provinciale di Caserta; il Consiglio nazionale ha interpretato la suddetta nota nel senso di una richiesta di procedere ad un'ispezione presso l'Ordine provinciale di Caserta; tale interpretazione è stata ritenuta tuttavia da una successiva nota ministeriale arbitraria e destituita di ogni fondamento; infine, si fa presente che nel decreto di scioglimento si dà mandato al commissario di indire nuove elezioni, mentre un altro decreto emanato dallo stesso ministero fissa i termini per varare un regolamento elettorale al 31 dicembre 2004, in assenza del quale nessuna elezione può essere indetta -: se non intenda annullare per eccesso di potere e manifesta infondatezza il decreto del Ministero della giustizia 4 giugno 2004, di commissariamento del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali; se non ritenga opportuno adottare provvedimenti circa la grave situazione dell'ordine di Caserta. (2-01263) «Pecoraro Scanio».