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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03489 presentata da TOLOTTI FRANCESCO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 24/09/2004

Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-03489 presentata da FRANCESCO TOLOTTI venerdì 24 settembre 2004 nella seduta n. 514 TOLOTTI. - Al Ministro della salute, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: in data 12 febbraio 2004 si è tenuta a Bellinzona (Svizzera) una riunione tra rappresentanti delle Autorità italiane e svizzere nel corso della quale sono state definite le nuove modalità di assistenza sanitaria dei cittadini del Comune di Campione d'Italia/Como, valide a decorrere dal 1 o marzo 2004, sistema che ha sostituito quello precedentemente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1980 e dal decreto del Ministero della sanità del 10 febbraio 1995; la nuova proposta assistenziale è stata portata avanti dal Sottosegretario di Stato al Ministero della salute senatore Cesare Cursi, avvalendosi dell'apporto tecnico e giuridico-legale della Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie, rispettivamente del Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati del Ministero degli Affari Esteri, nonché della Direzione Generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali del Ministero della salute; nella delegazione italiana erano presenti il Commissario prefettizio del Comune di Campione d'Italia dottor Umberto Lucchese; il Direttore Generale dell'ASL di Como dottor Gian Piero Saronni; il dottor Claudio De Giuli in rappresentanza del Ministero della Salute Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e per i Rapporti Internazionali; il dottor Lorenzo Petrovich responsabile della Rete servizi e emergenza urgenza dell'Assessorato alla Sanità della Lombardia; i partecipanti hanno convenuto che la posizione dei cittadini di Campione d'Italia poteva essere inquadrata nella situazione prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento CEE n. 1408 del 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e pertanto per tutti gli assistiti, è stato deciso l'utilizzo del modulo E112 che le norme comunitarie prevedono in tali casi; detta modulistica è stata estesa in via di principio anche ai cittadini italiani che, pur risiedendo sul territorio svizzero del Canton Ticino, risultano iscritti all'AIRE del Comune di Campione d'Italia; a carico degli assistiti sono previste le condizioni stabilite dal diritto svizzero per quanto attiene la partecipazione dell'assicurato (franchigie e aliquote percentuali); con ciò sono stati introdotti trattamenti diversi tra gli assistiti. Infatti mentre per i residenti in Campione è prevista per gli adulti una partecipazione forfettaria valida per un periodo di cure di 30 giorni di Frsv. 92 (importo fisso) e per i bambini (fino al raggiungimento dei 18 anni compiuti) di Frsv. 33 (importo fisso), per i dimoranti in Svizzera le modalità sono diverse e cioè: Frsv. 300 come franchigia annuale sulle prestazioni sanitarie di base, più un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento dell'importo massimo annuo di Frsv. 700; per quanto concerne gli operatori sanitari sul territorio campionese (due medici, una farmacia ed un fisioterapista) è stato convenuto che, in via eccezionale e fino al 31 dicembre 2004, gli stessi fatturino direttamente alla Istituzione Comune LAMAL di Soletta/Svizzera le proprie prestazioni in base al tariffario svizzero, in attesa che l'Italia definisca la loro posizione a decorrere dal 2005; anche in questo caso sono state previste procedure diverse. Infatti se l'assistito si rivolge ad operatori residenti in Svizzera, deve normalmente pagare di tasca propria la prestazione fornita (ad eccezione dei ricoveri ospedalieri) e successivamente inoltrare la fattura alla IC LAMAL di Soletta per il rimborso di quanto gli spetta (sistema del terzo garante). Se invece si rivolge ai 4 operatori del territorio campionese, in questo caso l'Istituzione comune LAMAL riceve direttamente le fatture dal fornitore di prestazioni per il pagamento diretto a loro favore, mentre l'assistito è chiamato a versare separatamente la quota di partecipazione prevista a suo carico (sistema del terzo pagante); per quanto concerne le cure ospedaliere prestate in Ticino è stato stabilito di applicare la tariffa valevole per gli assicurati domiciliati in un altro Cantone (ciò comporta una retta di degenza più costosa di oltre il 100 per cento); si è stabilito che il costo delle prestazioni sanitarie fornite a tutti gli assistiti campionesi, verrà rimborsato trimestralmente dal Ministero della Salute all'IC LAMAL attraverso l'organo di collegamento italiano; infine, in conseguenza del nuovo accordo, dal 1 o marzo 2004 tutte le polizze integrative ospedaliere stipulate dai residenti campionesi, sono automaticamente decadute e coloro che solo molto più tardi hanno potuto ripristinare una posizione assicurativa, sono stati accettati in una nuova assicurazione malati svizzera, perdendo sia l'anzianità d'ingresso precedentemente posseduta (premio più costoso), che il diritto all'esonero da eventuali riserve poste a loro carico. Per di più le persone con oltre 60 anni non hanno potuto comunque stipulare una nuova assicurazione integrativa ospedaliera, in considerazione dell'età anagrafica -: per quale motivo la delegazione italiana abbia accettato di sottoscrivere un accordo con la Svizzera che è fortemente modificativo della posizione degli assistiti campionesi, dal momento che un precedente accordo stipulato tra il Comune di Campione d'Italia ed il Canton Ticino nel 1998, stabiliva che gli stessi, per beneficiare di prestazioni pubbliche di natura essenziale e per la fruizione dei servizi pubblici e delle risorse ambientali, fossero equiparati ai cittadini del Canton Ticino e che dovesse essere loro riconosciuta «l'ammissione alle strutture sanitarie (diagnostiche, terapeutiche e riabilitative) alle stesse condizioni ed alle medesime tariffe applicabili ai cittadini del Cantone, tramite un assicuratore svizzero autorizzato ai sensi della Lamal, comprese le ospedalizzazioni extracantonali ai sensi dei disposti Lamal»; se e in che modo lo Stato italiano intenda far ripristinare i servizi sanitari nel Distretto Sanitario Speciale di Campione d'Italia appartenente alla Regione Lombardia, così come prescritto dalla normativa italiana vigente e dall'accordo italo-svizzero recentemente stipulato, che prevede la riduzione graduale dell'autorizzazione a servirsi delle strutture svizzere «incorporata» nel modulo E 112; che tipo di statuto l'Italia abbia in progetto di instaurare dopo il 31 dicembre 2004, per i 4 fornitori di prestazioni sanitarie operanti attualmente sul territorio di Campione d'Italia; come è stato regolamentato nell'accordo del 12 febbraio 2004, il rimborso dei costi di partecipazione a carico degli assicurati che hanno titolo all'esenzione. (5-03489)





 
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