Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03629 presentata da QUARTIANI ERMINIO ANGELO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 27/10/2004
Interrogazione a risposta immediata in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03629 presentata da ERMINIO ANGELO QUARTIANI mercoledì 27 ottobre 2004 nella seduta n. 535 QUARTIANI, NIEDDU, GAMBINI e SANDI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che: l'attività di conduzione degli impianti termici degli edifici si inserisce nel quadro normativo e regolamentare predisposto a livello nazionale per la regolamentazione del settore energetico; punto di riferimento, in tale ambito, è la legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»; tale legge ha indicato compiti e responsabilità degli enti locali, in special modo dei Comuni con più di quarantamila abitanti e delle province per la restante parte del territorio, relativamente ai controlli ed alle verifiche della corretta applicazione delle disposizioni in essa contenute; la medesima legge identifica anche i soggetti ritenuti responsabili delle violazioni relative alla gestione, all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici, consentendo che i soggetti «per natura» responsabili - proprietari amministratori o occupanti - possano trasferire le proprie responsabilità ad un soggetto terzo; successivamente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 (in seguito innovato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 551 del 1999). Tale decreto ha regolamentato «la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici» ed ha chiarito che «il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto»; l'unica deroga a tale principio è consentita nel caso in cui «la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia», con modalità che sarebbero state specificate da un successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi ministero delle attività produttive), di concerto con il ministero delle finanze; il presupposto che, pertanto, consente la contestuale titolarità del ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione di un impianto termico con il ruolo di fornitore di energia, per il medesimo impianto, è che tale soggetto operi nel quadro di un contratto cosiddetto di «servizio energia»; il ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (oggi ministero delle attività produttive), e ministero delle finanze si sorto attivati per definire i requisiti dei contratti di «servizio energia» ed una circolare del ministero delle finanze (n. 273 del 23 novembre 1998) ha chiarito che «non sono riconducibili alla fattispecie negoziale di cui trattasi le prestazioni relative alla fornitura di calore eseguite mediante la semplice gestione degli impianti di riscaldamento»; la medesima circolare ha poi specificato un vero e proprio decalogo che deve essere interamente rispettato perché un contratto possa identificarsi come contratto di «servizio energia»; i contratti cosiddetti di «servizio energia» godono di un regime fiscale agevolato: infatti, una risoluzione del ministero delle finanze (n. 103 del 20 agosto 1998) ha chiarito, una volta per tutte, che «le prestazioni dedotte nei contratti di servizio energia sono soggette all'IVA con applicazione dell'aliquota del 10 per cento se l'energia viene erogata per uso domestico» e che, invece, per «le prestazioni relative all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici si ritiene che le stesse sono da assoggettare all'IVA con aliquota ordinaria»; alla stipula di un contratto di servizio energia sono collegati i seguenti vantaggi: a) la possibilità di essere contemporaneamente terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione di un impianto termico e fornitore di energia per il medesimo impianto; b) la possibilità di applicare un'aliquota IVA agevolata al 10 per cento; i contratti di servizio energia devono tuttavia presentare tutti i requisiti richiesti dal ministero delle finanze e, specificamente, non possono risolversi in una, semplice gestione degli impianti di riscaldamento; nel quadro appena delineato si inserisce la legge 23 agosto 2004, n. 239, la quale prevede espressamente che «le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento in gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre datazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti»; gli enti locali svolgono o dovrebbero svolgere un'intensa attività di controllo volta ad accertare il rispetto delle disposizioni appena citate; risulta all'interrogante che - nonostante il suddetto obbligo - alcuni enti locali, attraverso gli organi preposti alla suddetta verifica, non provvedano con la dovuta attenzione e solerzia alla verifica; a) della sussistenza dei requisiti indicati dal ministero delle finanze per i contratti di servizio energia; b) della sussistenza dei requisiti indicati dal ministero delle finanze in capo ai soggetti che, attualmente, svolgono contestualmente attività di terzo responsabile e di fornitore di energia; parimenti, risulta all'interrogante che siano stati stipulati un gran numero di contratti servizio energia posti in essere in violazione delle predette norme di legge e regolamentari; il ministero delle attività produttive, nella, persona del sottosegretario onorevole Giovanni Dell'Elce, in risposta ad una interrogazione scritta, ha inoltre chiarito che «i contratti di energia non rispondenti a tutte le indicazioni della circolare del ministero delle finanze n. 173 del novembre 1998, sono nulli»; dalla rilevazione di tale nullità derivano conseguenze di primaria importanza per tutti i soggetti coinvolti, non, solo per le parti del contratto (incertezza sull'esistenza stessa del contratto, peraltro a rischio di rilevanti, sanzioni pecuniarie pari a 1/3 del valore del contratto), ma anche per i concorrenti (ostacolo ai libero accesso a quote di mercato) e, soprattutto, per gli utenti (ostacolo alla libera determinazione del miglior prezzo di mercato) -: trattasi di norme imperative di legge e delle quali è previsto un relativo apparato sanzionatorio conseguentemente attivabile, quali misure atti e provvedimenti intenda adottare, nell'esercizio delle sue competenze in tema di garanzia della concorrenzialità, in ordine alla verifica in concreto del rispetto delle norme di legge e regolamenti sopra richiamate da parte dei soggetti cui sono indirizzate. (5-03629)