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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03685 presentata da CE' ALESSANDRO (LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA) in data 11/11/2004

Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-03685 presentata da ALESSANDRO CE' giovedì 11 novembre 2004 nella seduta n. 544 CÈ. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: l'articolo 13 della Costituzione riconosce l'inviolabilità della libertà personale, nel cui ambito deve ritenersi ricompresa anche la libertà di salvaguardare la propria salute ed integrità fisica, escludendone ogni restrizione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e con le modalità previsti dalla legge; l'articolo 32, comma 2 della Costituzione specifica che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, la quale non può, in ogni caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana; tali principi trovano ulteriore specificazione nell'articolo 33 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che stabilisce che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari; qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori devono comunque rispettare la dignità della persona, i diritti civici e politici, compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura; l'articolo 33, comma 3 della legge n. 833 del 1978 aggiunge inoltre che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato; in ogni caso, è riconosciuto il diritto a rivolgere una richiesta di revoca o di modifica avverso il provvedimento con il quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio; la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 258 del 1994), intervenendo sul problema del rapporto coercizione-volontarietà in riferimento ai trattamenti sanitari, ha individuato tre circostanze in cui la legge impositiva di un trattamento sanitario obbligatorio non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione a) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute dell'individuo che vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute della collettività; b) se il trattamento non incide negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, fatte salve quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario; c) se, nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio, è stata prevista la corresponsione di un'equa indennità in favore del danneggiato; anche la Corte di Cassazione si è soffermata in più occasioni sull'obbligo del consenso ai trattamenti sanitari, specificando (Cass. Civ., 15 gennaio 1997, n. 364) che esso presuppone una specifica informazione su quanto forma oggetto del trattamento sanitario, sulla portata dell'intervento, sugli effetti conseguibili ed anche sui rischi prevedibili (ad esclusione dei soli esiti anomali) ad esso connessi; in particolare, l'obbligo di informazione si estende anche ai rischi specifici rispetto a determinate scelte alternative, in modo che il paziente possa orientarsi verso l'una o l'altra delle scelte possibili; il problema della volontarietà-obbligatorietà dei trattamenti sanitari obbligatori sembra tuttavia complicarsi nel caso in cui il soggetto sottoposto alla prestazione sanitaria sia un minore di età: in tale circostanza, infatti, la tutela della libertà personale non può essere perseguita attraverso la richiesta del consenso del minore che, in quanto incapace d'agire, non può esprimere una volontà giuridicamente vincolante, sicché sono di regola i genitori ad esprimere il consenso nel suo interesse; tale intervento degli esercenti la potestà genitoriale non è, tuttavia, privo di sindacato esterno: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 132 del 1992, si è espressa a favore dell'applicabilità degli articoli 333 e 336 del codice civile nel caso in cui i genitori si oppongano all'attuazione della vaccinazione antipoliomielitica dei bambini, affermando che «la vaccinazione - o qualunque altro trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora capace di intendere e di volere - non è configurabile quale trattamento coattivo né quando sia attuata dai genitori, o su loro richiesta, né quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche contro la loro volontà, dal giudice dei minori»; recenti casi di cronaca hanno testimoniato una tendenza della magistratura a ricorrere allo strumento di cui all'articolo 333 del codice civile per imporre nei confronti di minori, contro la volontà dei rispettivi genitori, trattamenti sanitari non qualificati come obbligatori dalla legge e non ritenuti assolutamente risolutivi ai fini del miglioramento della stato di salute del minore; in particolare, si segnala il recente caso di Aurora Gjoka, di otto mesi, «sequestrata» presso l'ospedale Regina Margherita di Torino per trapianto di fegato perché i genitori non avevano acconsentito a sottoporre la bambina ad un nuovo intervento, dopo l'intervento al fegato per atresia delle vie biliari già subito ad un mese di vita presso l'Ospedale di Alessandria; episodi come quello di Aurora Gjoka sollevano un interrogativo di fondo sulla legittimità del potere discrezionale della magistratura di sostituirsi ai genitori imponendo ai figli minorenni determinati trattamenti sanitari, in primo luogo trapianti, anche se questi non sono ritenuti obbligatori dalla legge e anche se, dal punto di vista medico, non vi è assoluta certezza circa la natura risolutiva del trattamento imposto -: quale sia l'orientamento politico del Governo in merito al fenomeno in esame, specificando se, eventualmente avvalendosi della Commissione nazionale di Bioetica, non sia opportuno un ripensamento dell'attuale disciplina sul rapporto tra obbligatorietà e volontarietà nella sottoposizione dei minori ai trattamenti sanitari, alla luce delle conoscenze mediche e scientifiche disponibili e dei principi di rispetto della dignità e della libertà personale dei cittadini. (5-03685)

 
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