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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03697 presentata da ROMOLI ETTORE (FORZA ITALIA) in data 16/11/2004

Interrogazione a risposta immediata in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03697 presentata da ETTORE ROMOLI martedì 16 novembre 2004 nella seduta n. 547 ROMOLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 pone l'obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi le consistenze delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti esteri detenuti, nonché dei trasferimenti da e verso l'estero di ammontare superiore a 10.339, 14 euro; l'inosservanza di tale obbligo è sanzionata pesantemente, con una sanzione amministrativa in misura compresa tra il 5 ed il 25 per cento degli importi non dichiarati e la confisca di beni di corrispondente valore; il comma 4 del citato articolo 4 dispone peraltro una deroga dal predetto obbligo per i certificati di massa ed i titoli affidati in gestione o amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'articolo 1 del decreto-legge n. 167, per i contratti conclusi attraverso l'intervento di questi ultimi ed i depositi e conti correnti, se i redditi da essi derivanti sono riscossi attraverso gli intermediati stessi; non risulta chiaro se l'obbligo di dichiarazione sussista anche nel caso di acquisto e detenzione di azioni di SICAV estere attraverso una società di intermediazione mobiliare italiana; mentre infatti risulta pacifico che le azioni di SICAV estere acquistate attraverso banche italiane rientrino nell'ambito della deroga, alcuni uffici periferici dell'Agenzia delle entrate adottano una restrittiva interpretazione del citato comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, nel senso di ritenere che l'acquisto di azioni di SICAV effettuato mediante SIM italiane comporti comunque l'obbligo di dichiarazione nel quadro RW; ad avviso dell'interrogante tale interpretazione, oltre a risultare non rispettosa del tenore della disposizione richiamata, la quale non stabilisce a tal fine alcuna distinzione tra banche e SIM, risulta in contrasto con la posizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto le stesse istruzioni per la compilazione del quadro RW specificano che l'esonero «sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997», vale a dire anche quando egli non abbia esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dalle predette disposizioni -: se ritenga di fornire una interpretazione univoca della disciplina, nel senso di chiarire che l'esonero dall'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 sussiste anche quando le azioni di SICAV estere siano state acquistate attraverso una SIM italiana, al fine di eliminare ogni incertezza in materia ed evitando che i contribuenti siano costretti ad un ulteriore onere burocratico connesso alla compilazione del predetto quadro RW. (5-03697)





 
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