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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00542 presentata da NARO GIUSEPPE (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 05/01/2005

Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00542 presentata da GIUSEPPE NARO mercoledì 5 gennaio 2005 nella seduta n. 568 La III Commissione premesso che: con il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, l'Italia conferma il proprio impegno nel processo di unificazione europea tendente a realizzare, prima di tutto, una unione tra i popoli europei rispettosa delle differenti culture e sensibilità nazionali; il Trattato, la cui definizione ha comportato l'esigenza di addivenire a compromessi, interviene in materie particolarmente delicate come il diritto alla vita e la tutela della famiglia; in tali materie a livello europeo non vi è ancora un comune sentire e, per questo, le disposizioni del Trattato, ad avviso dei firmatari del presente atto, non rappresentano adeguatamente le tradizioni costituzionali di alcuni Stati membri; gli articoli 62 e 63, che intervengono sul diritto alla vita e sul diritto all'integrità della persona sono parziali rispetto alla tutela già accordata nelle applicazioni della biologia e della medicina alla vita prenatale e all'embrione da Convenzioni internazionali come la Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano riguardo le applicazioni della biologia e della medicina, firmata a Oviedo nel 1997; secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, gli articoli 69, diritto di sposarsi e costituire una famiglia, e 93, vita familiare e vita professionale, non sono coerenti con i princìpi rinvenibili negli atti internazionali in materia di diritti umani e nella tradizione costituzionale italiana; in particolare la formulazione adottata dall'articolo 69 secondo la quale il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia è assicurato a chiunque, si discosta da quella comunemente accettata in sede internazionale secondo cui «uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi» (cfr. articolo 16 della dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, articolo 23 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966 e articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950); il ruolo della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, riconosciuto dall'articolo 29 della Costituzione italiana, è negli stessi termini presente negli atti internazionali richiamati, ma non è esplicitato nel testo del Trattato; anche se formalmente la disciplina delle citate materie è lasciata dal Trattato agli Stati membri, vi sono competenze attribuite alle istituzioni dell'Unione europea che possono avere una diretta incidenza su di esse e quindi una ricaduta sugli ordinamenti nazionali. A titolo di esempio si possono ricordare gli articoli 248 e ss. in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, in base ai quali si possono legittimare finanziamenti a carico del bilancio comunitario a ricerche che comportano l'uso di cellule staminali embrionali, o l'articolo 269, sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, che consente al Consiglio su proposta della Commissione, di disciplinare con Legge quadro europea gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Per tale decisione è prevista l'unanimità ma è bene sottolineare che sulla base del Trattato la decisione viene assunta dal rappresentante del Governo italiano in Consiglio senza passare dal Parlamento; la presenza di clausole interpretative di chiusura in materia di diritti fondamentali, contenute negli articoli 112 e 113, non rappresenta idonea garanzia in quanto esse fanno riferimento ad elementi troppo generici, come le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, la cui ricognizione non è certo agevole in queste materie. Recentemente nelle sedi istituzionali dell'Unione europea sono state assunte posizioni che dimostrano tali difficoltà e l'esigenza per gli Stati, di riservare le scelte in materie così delicate alle sedi di rappresentanza democratica come il Parlamento nazionale -: impegna il Governo: a presentare in sede di ratifica del Trattato Costituzionale firmato a Roma il 29 ottobre 2004 una dichiarazione interpretativa che ribadisca i seguenti princìpi: a) le materie concernenti la famiglia e la vita sono di esclusiva competenza degli Stati membri le cui tradizioni costituzionali devono essere rispettate; b) l'interpretazione dell'articolo 69 e la sua applicazione deve essere fatta in relazione all'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950; a presentare in Parlamento la sua posizione prima dell'adozione di atti normativi comunitari che abbiano un impatto sul diritto alla vita e sulla famiglia nelle more di una puntuale disciplina nazionale sulle procedure di partecipazione dell'Italia all'Unione europea; a proseguire, in coerenza con quanto avvenuto in sede di Convenzione, nell'impegno di introdurre le radici giudaico-cristiane nelle prossime modifiche del Trattato per la Costituzione d'Europa. (7-00542) «Naro, Volontè, Giuseppe Drago, Maninetti».

 
Cronologia
martedì 28 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 330 voti favorevoli, 144 contrari e 1 astenuto, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge AC 5310-bis-C-R., Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

martedì 25 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge di ratifica: Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (AC 5388), che sarà approvato dal Senato il 6 aprile 2005 (legge 7 aprile 2005, n. 57).