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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07933 presentata da MALABARBA LUIGI (MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 18/01/2005

Interrogazione a risposta scritta4-07933 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-07933 presentata da LUIGI MALABARBA martedì 18 gennaio 2005 nella seduta n. 722 MALABARBA. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . Premesso che: dopo la condanna del Belgio, il 16 gennaio 2004 la Commissione europea ha avviato un procedimento di infrazione contro Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda affinché siano modificate le legislazioni e i regolamenti attuativi di questi paesi che prevedono attualmente la gratuità del prestito dei documenti effettuato dalle biblioteche pubbliche; in Spagna, in Italia e in Portogallo è in atto una mobilitazione in difesa del mantenimento dell'esenzione del prestito bibliotecario da qualsiasi tipo di «tassazione»; considerato che le biblioteche pubbliche: operano per garantire a tutti i cittadini, anche meno abbienti, l'accesso libero e senza limiti allo studio, alla cultura, all'informazione e all'aggiornamento, ovvero a una vasta gamma di pensieri, idee e opinioni (direttiva Ifla/Unesco per lo sviluppo dei servizi delle biblioteche pubbliche, 2001), esercitando così una funzione importante nello sviluppo e mantenimento di una società democratica; aiutano ad acquisire e migliorare le abitudini di lettura, specialmente tra la popolazione infantile e i giovani; assicurano diffusione, conservazione e accessibilità alle opere di tutti i tipi, superando gli interessi commerciali, i limiti alla capacità di distribuzione e le imposizioni del mercato; svolgono le loro attività senza finalità di lucro, ricercando come unico beneficio lo sviluppo culturale, educativo e umano della cittadinanza, e quindi operano per il miglioramento del livello educativo della società; considerato inoltre che costringere le biblioteche a riservare parte delle loro risorse al pagamento dei «diritti di prestito» significa ridurre gli stanziamenti per l'acquisto di libri o per organizzare altri importanti servizi offerti al cittadino; tenuto conto che: le biblioteche pubbliche assolvono al dovere di corresponsione dei diritti d'autore al momento dell'acquisto degli stessi; non corrisponde al vero che gli autori, per il fatto che i loro libri si possono leggere gratuitamente nelle biblioteche, perdano acquirenti; corrisponde invece al vero il fatto che le biblioteche promuovono i libri e consentono che essi rimangano in circolazione per anni, a differenza delle librerie, dove la loro vita media è di pochi mesi, si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda intraprendere per: mantenere la gratuità del prestito nelle biblioteche pubbliche, che attualmente godono delle eccezioni previste dalla legge sul diritto d'autore, senza assoggettarle al pagamento di una remunerazione ulteriore e ad ogni aggiuntiva forma di tassazione; invitare la Commissione europea ad assicurare il giusto equilibrio tra gli interessi di autori, editori e della società in generale e, quindi, a non imporre ai Paesi membri il pagamento del prestito effettuato nelle biblioteche pubbliche, ma a mantenere e promuovere quanto stabilito dall'articolo 5 della direttiva 92/100/CEE sul prestito, lasciando cioè invariata la possibilità che ogni Stato membro ha di esimere determinate istituzioni dal pagamento di questa remunerazione; farsi portavoce, presso la Commissione europea, della «mobilitazione» di numerose istituzioni bibliotecarie e pubbliche della richiesta di recedere dall'iniziativa avviata e a ripristinare il diritto degli Stati membri dell'Unione europea di esonerare determinate istituzioni pubbliche dal pagamento dei diritti già versati. (4-07933)

Risposta scritta Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 150 all'Interrogazione 4-07933 presentata da MALABARBA Risposta. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alla procedura di infrazione intrapresa dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano e di altri Stati europei, per inadempienza rispetto alle prescrizioni della direttiva europea n. 92/l00/CE del Consiglio del 19 novembre 1992, si rappresenta quanto segue. La direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, che ha modificato l'art.69 della legge 22 aprile 1941, n. 633. L'ultima formulazione dell'art. 69, stabilita dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, prevede che il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione. Come è noto la Commissione europea ha aperto un'analoga procedura d'infrazione anche nei confronti della Francia, della Spagna, del Portogallo, del Lussemburgo e dell' Irlanda; il Regno del Belgio, con sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 2003 è stato dichiarato inadempiente per gli obblighi imposti dagli art. 1-5 della Direttiva in argomento. È ferma convinzione che la circolazione del libro e la diffusione della lettura siano obiettivi di primaria importanza; per tali ragioni la politica culturale di questo Ministero è orientata, nell'affrontare le problematiche relative all'integrale recepimento della direttiva in argomento, al riconoscimento del ruolo strategico svolto dalle biblioteche pubbliche nella promozione del libro. Considerata, dunque, la rilevanza della questione, il Ministero per i beni e le attività culturali, a seguito di un'accurata analisi e valutazione dei diversi interessi costituzionalmente tutelati – diritto allo studio e alla formazione e diritti economici degli autori e degli editori – e sentite anche le Associazioni di categoria interessate, ha messo a fuoco una soluzione per adeguare la normativa interna a quella comunitaria. Al riguardo, è in fase di elaborazione un'iniziativa normativa di modifica dell'articolo 69 della legge n. 633 del 1941. Questo provvedimento tiene conto della necessità di non gravare sull'utente finale e sulle biblioteche, individuando una soluzione volta a non incidere sul diritto di prestito, che deve essere promosso e agevolato in quanto servizio base, attesi i bassi indici di lettura italiani. A tal fine, nella disposizione citata si prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo per la remunerazione del prestito pubblico su cui far gravare gli oneri relativi alla remunerazione degli autori. Al finanziamento di tale Fondo è previsto anche il concorso delle regioni, in ragione dell'elevato numero delle biblioteche e delle altre istituzioni non statali, aperte al pubblico, che fa sì che il volume dei prestiti sia concentrato principalmente a livello locale. Questa situazione di fatto comporta il necessario coinvolgimento di risorse proprie delle regioni nel finanziamento del diritto di prestito pubblico. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nel rimarcare l'impegno del Ministero per i beni e le attività culturali per individuare la migliore soluzione operativa al fine di adeguare la normativa interna a quella comunitaria, si auspica, compatibilmente con il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, di poter evitare l'ulteriore esito della procedura d'infrazione. Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono



 
Cronologia
martedì 28 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 330 voti favorevoli, 144 contrari e 1 astenuto, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge AC 5310-bis-C-R., Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

martedì 25 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge di ratifica: Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (AC 5388), che sarà approvato dal Senato il 6 aprile 2005 (legge 7 aprile 2005, n. 57).