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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12541 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 24/01/2005

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12541 presentata da GIOVANNI RUSSO SPENA lunedì 24 gennaio 2005 nella seduta n. 573 RUSSO SPENA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che: lo zoo di Napoli è stato più volte oggetto di intervento dell'Autorità Scientifica del Ministero dell'ambiente (Commissione Cites), istituita ai sensi del comma 2 articolo 4 della legge n. 150 del 1992, la quale ha negato l'idoneità alla detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità del pubblico così come previsto dalla lettera a) comma 6, articolo 6 della legge n. 150 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni; nell'impossibilità di ottenere l'idoneità ministeriale, la struttura in oggetto deve essere sottoposta, così come previsto dalla legge, al perentorio divieto di detenzione di animali pericolosi, di cui elenco in decreto 19 aprile 1996, e come impedita per l'apertura al pubblico; da un articolo riportato da il quotidiano Il Mattino di Napoli del 27 novembre 2004, si apprende che lo zoo di Napoli, recentemente passato a nuova gestione, è stato inaugurato ed aperto così al pubblico; dallo stesso articolo risulta che la consulente del nuovo zoo abbia dichiarato che sostanzialmente allo stato attuale, ben poco è cambiato relativamente alle condizioni di detenzione degli animali rispetto alla precedente gestione; la consulente del nuovo zoo di Napoli è anche componente della stessa Autorità scientifica del ministero dell'ambiente (Commissione Cites) incaricata di rilasciare l'idoneità alla detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità del pubblico -: se alla data di apertura dello zoo di Napoli avvenuta lo scorso 27 novembre, la struttura fosse fornita della autorizzazione ministeriale per la detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica; se, nel caso di mancato rilascio della suddetta autorizzazione, il Ministro interrogato non ritenga di dovere informare subito l'Autorità Prefettizia di Napoli affinché disponga la chiusura dello stesso zoo; se esista incompatibilità tra l'incarico assunto in Uffici dello stesso Ministero (quale quello della consulente citata nella Autorità Scientifica Cites) e consulenze private fornite da Enti, quale la Società che gestisce lo zoo di Napoli, sottoposte ad attività ispettive da parte dello stesso Ministero dell'ambiente.(4-12541)

Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 26 aprile 2005 nell'allegato B della seduta n. 616 all'Interrogazione 4-12541 presentata da RUSSO SPENA Risposta. - In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, riguardante l'idoneità dello zoo di Napoli a detenere animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica, si rappresenta quanto segue. Come correttamente rilevato nell'interrogazione, la Commissione scientifica CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 150 del 1992 al fine di dare applicazione alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con la legge n. 874 del 1975, si è diverse volte occupata dello zoo di Napoli; il costante interesse prestato dalla Commissione a tale struttura è riconducibile tanto alla circostanza che la maggior parte degli animali in quest'ultima ospitati risultano essere stati oggetto di provvedimenti di confisca disposti conseguentemente alla accertata violazione delle norme contenute nei regolamenti comunitari di attuazione della citata convenzione e poste a tutela degli stessi esemplari, quanto al fatto che molti dei suddetti ospiti sono da considerarsi «pericolosi la salute e l'incolumità pubblica» ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 150 del 1992, nonché del decreto ministeriale 19 aprile 1996. Quanto al primo caso, l'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 150 del 1992, dispone, infatti, che la Commissione Scientifica CITBS debba esprimere il proprio parere in merito alla destinazione degli esemplari vivi confiscati, che può consistere anche nell'affidamento degli stessi a strutture pubbliche o private, anche estere. In merito al secondo, è da rilevare, invece, come detto organo sia dalla legge, in particolare dal comma 6 del suddetto articolo 6, preposto a valutare l'idoneità degli zoo a detenere quegli animali ritenuti pericolosi ex lege, in deroga al generale divieto di detenzione degli stessi posto dal comma 1 del medesimo articolo. Appare comunque opportuno sottolineare il carattere tutt'altro che recente di tale interessamento; diversi sono infatti stati gli interventi della Commissione Scientifica aventi ad oggetto il giardino zoologico in questione, già nel periodo che aveva visto quest'ultimo protagonista delle note vicende giudiziarie. In vista dell'imminente chiusura dello zoo, intimata dal giudice conseguentemente all'avvenuta scadenza del contratto di locazione grazie al quale la Società Giardino Zoologico di Napoli occupava gli immobili di proprietà dell'EAMO, la Commissione Cites, nell'avanzare al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, responsabile del procedimento, delle perplessità in merito alla effettiva capacità del prescelto Zoo Safari di Fasano, così come di qualsiasi altra struttura esistente, di ricevere in blocco circa un migliaio di animali, aveva infatti offerto allo stesso la propria collaborazione, sulla base della competenza in merito ad essa riconosciuta dal citato articolo 4 della legge n. 150 del 1992, nell'individuare le strutture più idonee ad ospitare gli esemplari appartenenti alle specie di maggiore pregio e rarità, e nelle quali potersi avviare per questi ultimi specifici progetti di riproduzione ex situ. Successivamente, la dottoressa Svampa, membro della Commissione quale esperto designato dall'ANMS (Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari), veniva incaricata di attivare i contatti diretti con il Tribunale per fornire ogni eventuale chiarimento in ordine agli animali presenti nello zoo di Napoli a seguito di attività di sequestro o di confisca, e spiegare la necessità del supporto di un organismo quale la Commissione Scientifica del Ministero. La mancanza, però, di una pronta definizione della situazione riguardante la struttura ed il conseguente protrarsi della sua precarietà hanno portato ad un progressivo peggioramento della stessa la quale, da un sopralluogo effettuato dal Servizio Certificazione CITES Periferico del CFS di Napoli nel maggio del 2002, risultava, da una parte, non essere più in grado di garantire tanto la sicurezza del personale e dei visitatori quanto il benessere degli animali detenuti, dall'altra, sprovvista della necessaria autorizzazione, di cui all'articolo 6, legge n. 150 del 1992, a detenere gli animali pericolosi nella stessa presenti. In merito a tale ultima irregolarità, resa prontamente nota al Tribunale di Napoli, occorre far presente che la Commissione Scientifica CITES aveva più volte, prima del richiamato sopralluogo, sollecitato lo zoo di Napoli ad attivare la procedura per il conseguimento della autorizzazione a detenere gli animali pericolosi di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1996, e che, nonostante ciò, lo zoo medesimo non aveva mai presentato relativa domanda. Non risulta, pertanto, rispondente a verità l'assunto per il quale la Commissione Cites avrebbe negato al giardino zoologico l'idoneità a detenere animali pericolosi; nessun diniego, infatti, vi è stato non essendo stata mai presentata alcuna richiesta. Rilevata, comunque, la predetta inadempienza, la Commissione invitava nel marzo del 2000 il Servizio CITES del CFS ad effettuare un sopralluogo al fine di verificare, tra le altre, lo stato di detenzione degli animali, nonché la motivazione dei mancati riscontri dello zoo partenopeo alle sollecitazioni della stessa; dalla verifica emergeva che, se da un lato le condizioni degli animali ospitati nonché quelle igienico-sanitarie della struttura non risultavano essere insoddisfacenti, dall'altro apparivano carenti gli spazi destinati ad ospitare i felini, mancanza a cui lo zoo aveva cercato di ovviare mediante l'avvio di lavori per la realizzazione di nuove strutture, ma che aveva in seguito dovuto bloccare a causa del contenzioso in atto con l'EAMO, proprietario degli immobili. La Società del Giardino Zoologico dichiarava, inoltre, di aver già dato inizio all'istruttoria per l'invio dei documenti richiestile dalla Commissione CITES, i quali però, due anni più tardi, ovvero alla data della seconda verifica del CFS succitata, risultavano essere ancora mancanti. È da rilevare come le vicende relative allo zoo di Napoli abbiano trovato uno sviluppo positivo con il recente passaggio dello stesso ad una nuova gestione, sotto la quale è stata finalmente presentata la domanda, corredata di tutta la documentazione dalla legge richiesta, per ottenere dalla Commissione l'autorizzazione a detenere animali pericolosi in essa già presenti. L'idoneità, per chiarire il dubbio manifestato nell'interrogazione, è stata infatti conseguentemente riconosciuta al giardino zoologico in oggetto da tale organo nel corso della riunione tenutasi nel giorno 24 novembre 2004 - prima, pertanto, della inaugurazione dello stesso - nella quale sono state esaminate le risultanze del sopralluogo avvenuto nel giorno 12 novembre 2004. Da tale ultima verifica, effettuata da due componenti della Commissione Scientifica e da due rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato, è emerso un notevole miglioramento delle condizioni della struttura e degli animali ospitati rispetto a quanto rilevato in precedenza e una situazione generale tale da permettere il rilascio della suddetta autorizzazione. Sulla base di quanto appena esposto circa lo stato di fatto in cui versava lo zoo alla data della sua inaugurazione risulta, quindi, non corrispondente a verità quanto riportato nella interrogazione, secondo cui allo data di apertura del giardino zoologico «ben poco sarebbe cambiato, relativamente alle condizioni di detenzione degli animali, rispetto alla precedente gestione». Ciò è quanto si assume essere stato riportato da un articolo comparso sul quotidiano Il Mattino di Napoli del 27 novembre 2004 e dichiarato dalla dottoressa Gloria Svampa, componente della Commissione Scientifica Cites, in occasione della apertura del giardino zoologico. Dalla lettura dell'articolo cui si fa riferimento emerge, però, chiaro che l'assunto dell'Onorevole interrogante sia unicamente frutto di una tutt'altro che corretta interpretazione dallo stesso data alle parole del quotidiano, dal quale risulta invece solo che la citata consulente abbia reso noto che, nonostante i positivi sviluppi avutisi sotto la nuova gestione, tanto lavoro ci sarebbe ancora da fare all'interno dello zoo al fine di renderlo maggiormente accogliente e funzionale, tanto per gli animali quanto per i visitatori. Risulta, pertanto, come spesso avviene, che le parole della dottoressa Svampa siano state ampiamente travisate. Per quanto riguarda infine la incompatibilità tra l'incarico di consulente privato per qualsivoglia struttura zoologica e la nomina a membro della Commissione Scientifica CITES, si rammenta che la Commissione Scientifica CITES, nominata ai sensi del decreto ministeriale 27 aprile 1993, è composta da: a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI); b) quattro botanici, di cui due designati dalla Società botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR; c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS); d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANIMS); e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA); f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui uno designato dal World Wildlife Fund for Nature-Italia (WWF); g) un rappresentante del Corpo forestale della Stato. Tali nomine, della durata di tre anni, prevedono la partecipazione dei membri ai lavori della Commissione medesima, che si riunisce approssimativamente con cadenza mensile; i membri esaminano inoltre tutte le istruttorie elaborato in seno alla Segreteria della Commissione; per tale incarico non è percepito compenso se non un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni; i membri della Commissione sono, come già partecipato, indicati dalle istituzioni previste dalla normativa e sono, come prevedibile, esperti di materie che sono di primario interesse per lo svolgimento delle attività della Commissione; è pertanto possibile che essi svolgano autonoma attività di consulenza professionale. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.



 
Cronologia
martedì 28 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 330 voti favorevoli, 144 contrari e 1 astenuto, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge AC 5310-bis-C-R., Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

martedì 25 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge di ratifica: Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (AC 5388), che sarà approvato dal Senato il 6 aprile 2005 (legge 7 aprile 2005, n. 57).