Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01956 presentata da VALLONE GIUSEPPE (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 10/02/2005
Interrogazione a risposta orale3-01956 Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-01956 presentata da GIUSEPPE VALLONE giovedì 10 febbraio 2005 nella seduta n. 737 VALLONE, BAIO DOSSI, DETTORI, SOLIANI, VERALDI, LAURIA, MANCINO, BASTIANONI, MONTAGNINO, CASTELLANI, COVIELLO, ZANCAN, MANZIONE, ZANDA, GIARETTA, MONTICONE, PETRINI. Al Ministro dell'economia e delle finanze . Premesso che: la legge 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), articolo 275, dispone quanto segue: «Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 210 del 2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto»; tali agevolazioni fiscali avrebbero la ratio di incentivare il programma di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; a fronte della riduzione del dieci per cento dell'imposta di registro, nonché delle varie esenzioni fiscali di cui al succitato articolo 275 previsti in favore di fondazioni e società, i privati cittadini non solo si vedono esclusi da tali agevolazioni, ma subiscono un rincaro delle imposte sull'acquisto della prima abitazione; il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24, «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione», dispone per le compravendite immobiliari un rincaro delle imposte ipotecarie, catastali e di registro pari al trenta per cento (se il contratto di compravendita è stipulato con un'impresa di fabbricazione le imposte fisse a carico dell'acquirente ammontano a 504 euro, 115 euro in più di prima; se il contratto è stipulato tra privati le imposte fisse salgono di 77 euro: da 258,22 a 336. A queste cifre vanno sommati gli aumenti dei certificati ipotecari che passano da 15,49 a 20 euro, nonché quelli del bollo sul contratto preliminare); l'articolo 275 della legge 311 del 2004 invade la competenza dei Comuni in materia di imposizione locale, laddove esenta fondazioni o società da ogni altro tributo o diritto, si chiede di conoscere: come il Governo possa portare avanti una politica fiscale tanto iniqua e discriminatoria nei confronti dei privati cittadini, ai quali, per un verso, non riconosce le esenzioni riconosciute invece a fondazioni e società e, per altro verso, aumenta il peso fiscale gravante sulle compravendite della prima abitazione; quale sia la logica del Governo in merito alle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 210 del 2001, per le quali se appare comprensibile anche se non condivisibile la scelta fiscale adottata in favore di società e fondazioni, visto il risultato pressoché fallimentare delle cartolarizzazioni medesime, non si comprende invece l'iniquità che viene a determinarsi nei confronti dei privati cittadini, tanto più in considerazione dei principi di trasparenza e rilevanza pubblica riguardanti le alienazioni di immobili di enti pubblici nelle quali società e fondazioni vengono di fatto poste in un'illegittima posizione di privilegio rispetto ai privati cittadini, configurando una violazione del dettato costituzionale. (3-01956)