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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00123 presentata da BENVENUTO GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 25/05/2005

Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00123 presentata da GIORGIO BENVENUTO mercoledì 25 maggio 2005 pubblicata nel bollettino n. 648 La VI Commissione, premesso che: la disciplina vigente in materia di sanzioni tributarie non penali, di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997, prevede la responsabilità solidale della «persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione» con il «soggetto destinatario degli obblighi tributari»; in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997 ha introdotto la novità dell'imputazione della responsabilità in concorso tra il «soggetto destinatario degli obblighi tributari» e la «persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione» e quindi alla responsabilità dell'autore o concorrente nella violazione si accompagna, nel caso di violazioni di natura sostanziale (quelle che incidono sulla quantificazione e/o pagamento del tributo), la responsabilità solidale del soggetto nell'interesse del quale ha agito il trasgressore; l'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 472 ha ricalcato il codice penale nella definizione del responsabile delle azioni od omissioni, coscienti e volontarie, in quanto la colpevolezza è riconosciuta quando viene commesso un fatto con atteggiamento in contrasto con i doveri imposti ad ognuno e la stessa colpevolezza può assumere le forme di dolo, colpa grave o lieve; l'ISVAP, con la circolare n. 246 del 22 maggio 1995, ha ritenuto il contratto di assicurazione che sollevi l'assicurato dal pregiudizio economico costituito dall'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie illecito per contrarietà all'ordine pubblico ex articolo 1343 del codice civile, in quanto in tal modo risulterebbero violati i principi di personalità ed afflittività in relazione al potere deterrente delle sanzioni amministrative riguardo ai comportamenti futuri dei soggetti interessati, escludendo pertanto la possibilità di assicurare il rischio rappresentato dall'applicabilità al professionista di sanzioni amministrative; in tale contesto normativo il professionista si trova pertanto esposto al rischio di dover rispondere nei confronti dell'Amministrazione con il proprio patrimonio per l'illecito amministrativo posto in essere dal cliente; l'impostazione normativa seguita in materia appare ispirata ad una generale sfiducia nei confronti dell'opera dei commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti tributari, fondata sul presupposto, del tutto pregiudiziale ed infondato, secondo cui gli illeciti tributari commessi dai contribuenti sono sempre posti in essere avvalendosi della cooperazione dei professionisti, e che è pertanto necessario estendere l'applicazione delle sanzioni non penali a questi ultimi per contrastare efficacemente i fenomeni di evasione fiscale; peraltro, l'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è nel frattempo intervenuto trasferendo il carico della persona giuridica la responsabilità fiscale dei manager, amministratori e dipendenti di società ed enti con personalità giuridica e lasciando quindi invariato il regime di responsabilità per i professionisti, le società di persone e gli altri soggetti senza personalità giuridica; inoltre, l'articolo 2, comma 1, lettera 1), della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, dispone a sua volta che nell'emanando codice fiscale «la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione», con ciò ponendo le premesse per risolvere la problematica evidenziata; alla luce delle sopra richiamate evoluzioni della normativa, si evidenzia una disparità di trattamento in danno dei professionisti del settore tributario che appare priva di razionale giustificazione, impegna il Governo ad adottare iniziative normative volte a rivedere la disciplina della sanzioni amministrative in materia tributaria, al fine di limitare la previsione della responsabilità solidale degli intermediari con il contribuente nel caso di illeciti tributari, in particolare nelle ipotesi di ritardi nella trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dovuti a problemi tecnici non imputabili ai medesimi intermediari. (8-00123) «Benvenuto, Lettieri, Patria, Leo, Pistone»

 
Cronologia
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    Una volontaria italiana impegnata in azioni a carattere umanitario, Clementina Cantoni, viene rapita in Afghanistan. La giovane sarà liberata dopo 24 giorni di sequestro.

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