Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05104 presentata da COLASIO ANDREA (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 18/01/2006
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05104 presentata da ANDREA COLASIO mercoledì 18 gennaio 2006 nella seduta n. 732 COLASIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: una delegazione di docenti di lingue straniere si è riunita, in data 13 dicembre 2005, per predisporre un documento di analisi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 226 del 2005; tali docenti hanno aderito al documento contenente la posizione ufficiale dell'ANILS di Padova e delle altre Associazioni firmatarie, ADILT (Tedesco), AIR (Russo) AISPI Scuola (Spagnolo), ANIF (Francese) ANILS (tutte le Lingue Straniere), LEND (Inglese) TESOL-Italy (Inglese); i suddetti docenti avevano già inviato al Ministero un documento, che teneva conto delle argomentazioni più autorevoli espresse da illustri personalità del mondo della cultura e italiane e straniere, ribadendo comunque che il plurilinguismo: dà agli studenti la possibilità di apprendere bene una seconda lingua comunitaria come previsto dalla legge n. 53 del 2003 in riferimento all'introduzione di una seconda lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado; non costituisce un aggravio di impegni scolastici, perché, attraverso i piani di studio personalizzati, tutti gli studenti sono messi in condizione di raggiungere gli obiettivi e i livelli indicati dalla Commissione europea, ognuno secondo le proprie capacità e possibilità; impedisce la «demotivazione» derivante dallo studio della stessa lingua per, ben tredici anni nel percorso formativo dello studente. Lo studio della sola lingua inglese, riporta il nostro paese ad un «colonialismo» linguistico e culturale, che sembrava ormai superato; migliora le attuali scarse possibilità degli studenti italiani di competere alla pari con i coetanei degli altri paesi europei, nei cui confronti già evidenziano una preparazione linguistica deficitaria e lontana dai livelli di eccellenza; permette di cogliere l'opportunità di una borsa Erasmus in un paese non di lingua inglese; permette di esercitare la futura professione in un altro paese europeo non anglofono. Anzi, elemento preferenziale nell'assunzione di un impiego, è la padronanza di una seconda lingua straniera, accanto alla conoscenza della lingua inglese, data per scontata; evita la drastica riduzione del numero delle cattedre delle altre lingue straniere, riduzione che ricreerebbe un precariato di docenti di ruolo assai preoccupante e annullerebbe decenni di esperienza e di consolidate capacità professionali; la delegazione di docenti di lingue straniere sopra richiamata evidenzia, inoltre che: il decreto legislativo n. 226 del 2005 si pone in netto contrasto con la recente legge 28 marzo 2003, n. 53, e ne annulla gli effetti positivi. Infatti, introducendo lo studio di una seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, la legge n. 53 del 2003 ha dato pari dignità a tutte le lingue e ha permesso agli studenti di avere le stesse opportunità degli studenti degli altri paesi europei; il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 226 del 2005, ha una visione del tutto al di fuori di un contesto europeo ed è di fatto discriminatorio, in quanto si pone come fautore della conoscenza di una sola lingua - quella inglese - a detrimento di tutte le altre, ammantando un tale orientamento, sotto una falsa e irrealizzabile finalità, ossia quella di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana; il comma 3 dell'articolo 25, ove si afferma che gli studenti «possono» avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attività ed insegnamenti «facoltativi», è in netto contrasto con le indicazioni europee a partire dal Libro Bianco su istruzione e formazione il cui IV o obiettivo dichiara che la conoscenza di almeno due lingue comunitarie - oltre quella materna - è ormai una condizione indispensabile per permettere ai cittadini dell'Unione europea di beneficiare delle opportunità professionali e personali offerte dal gran mercato interno senza frontiere; il decreto legislativo n. 226 del 2005 costituisce una violazione delle disposizioni della Commissione dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, del vertice di Lisbona del 2000 e del Consiglio europeo di Barcellona (marzo 2002), sottoscritte anche dall'Italia, volte ad offrire la possibilità di una migliore conoscenza non solo delle lingue, ma anche delle tradizioni e civiltà europee, in modo da superare le barriere fra i popoli e consentire una vera integrazione. Al contrario, la messa al bando di qualsiasi lingua diversa dall'inglese - cosa che di fatto avviene con l'attuazione del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 226 del 2005 - finisce per costituire un motivo di esclusione delle altre lingue tradendo le finalità degli obiettivi educativi linguistici -: quali iniziative intenda prendere, considerando attentamente quanto indicato nel documento dei docenti di lingua straniera, al fine di non creare per il prossimo anno scolastico situazioni di disagio in un momento di incertezza, visto che la legge n. 53 del 2003, che introduce la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, è entrata in vigore da soli due anni, in, modo che l'insegnamento di una seconda lingua al di fuori dell'inglese possa continuare ad essere uno strumento indispensabile per dialogare e capire persone e civiltà diverse dalla nostra e quindi indispensabile per arricchire le conoscenze e ampliare gli orizzonti culturali dello studente. (5-05104)